Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
La responsabilità a titolo di colpa del direttore per l'omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 11 aprile 2011, aveva condannato L. Paride, in qualità di direttore responsabile del periodico "Il quotidiano", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 47 del 1948, 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione, contestato a M. Antonio, autore dell'articolo "Sgominata banda di truffatori", …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: punibile il direttore di un periodico se non vigila sui contenuti pubblicatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 c.p. del direttore responsabile di un periodico per non aver svolto i dovuti controlli al fine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso la pubblicazione della fotografia di questi correlata alla notizia non veritiera della condanna per associazione di tipo mafioso. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice distrettuale di non rinnovare l'escussione dei caporedattori in quanto la prova dichiarativa non avrebbe comportato in ogni caso l'esenzione da responsabilità penale del direttore, stante la sua posizione di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
Leggi di più… - 5. Foto sbagliata, direttore condannato (Cass. 71/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 48119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48119 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 871
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24771/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LI MA MA, nato il [...] a [...];
RN LV, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 24.10.2008 dalla Corte d'appello di Catania;
parti civili TO e CE IT.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito per il ricorrente CI LI l'avvocato Patanè LV in sostituzione dell'avvocato Truglio NI, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. A LV RN, giornalista della sede di Messina del quotidiano "La Sicilia" era stato in origine contestato di avere, in concorso con IO AT, diffamato con il mezzo della stampa, in un articolo pubblicato il 26.9.1997, i magistrati IT AR, Antonio Zumbo e Pietro Maria Vaccara.
A MA MA CI LI, direttore responsabile del quotidiano, era stato contestato in relazione a tale fatto il reato d'omesso controllo.
L'articolo incriminato era intitolato "Gestione dei pentiti a Messina carabiniere denuncia 4 giudici" e secondo l'imputazione attribuiva ai predetti magistrati irregolarità nella "gestione dei pentiti", nonché la commissione di reati di abuso e di falso, fatti tutti asseritamente non veri.
Più nello specifico, l'articolo riportato nel capo d'imputazione diceva:
"Quattro magistrati denunciati da un maresciallo dei Carabinieri che, in un dossier inviato alla Procura di Reggio, parla di irregolarità nella gestione dei "pentiti". Il denunciante IO AT, che attualmente comanda il Nucleo dei Carabinieri della Banca d'Italia, lancia le sue stilettate al Procuratore Capo, (a)ll'Aggiunto, (a)l Procuratore Generale e a un Sostituto della DDA. Il ES AT denuncia che in più occasioni quando era al Nucleo Operativo, era stato incaricalo di ascoltare alcuni "pentiti" tra cui MA HE, EN FA e NI ND, riferendo sul contenuto di "colloqui" solo con degli appunti, senza un regolare verbale. Quando il collaborante non confermava le accuse nei confronti di un malavitoso, secondo quanto riportato nella denuncia, l'appunto veniva cestinato. In caso contrario, invece, veniva chiesto al maresciallo AT di mettere a verbale le dichiarazioni. AT denunciava di essere stato trasferito quando alla fine del '95 contesto' quel criterio".
Con sentenza del 1.3.2001 il Tribunale di Catania aveva dichiarato MA MA CI LI (direttore responsabile) e LV RN (giornalista) responsabili, rispettivamente, di omesso controllo (art. 57 c.p.) e di diffamazione a mezzo stampa in danno del magistrato AR LI, che era all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina, condannandoli alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile. Aveva assolto sia il RN sia il LI dall'imputazione relativa agli altri due magistrati. Aveva inoltre assolto IO AT da tutti i fatti a lui addebitati. Proposte impugnazioni dal Pubblico ministero, dal Procuratore generale, dalle persone offese costituitesi parte civile (per il LI nel frattempo deceduto l'azione era stata proseguita dai suoi eredi) e dagli imputati, la Corte d'appello con sentenza del 21.6.2004, in parziale riforma, condannava il RN e il CI LI anche per la diffamazione ai danni dello Zumbo e del Vaccara.
Su ricorso degli imputati, la quinta sezione di questa Corte con sentenza n. 46861 del 25.3.2005 annullava con rinvio la decisione di secondo grado, rilevando, quanto alla conferma delle condanne per diffamazione e omesso controllo ai danni del IT (le sole che qui interessano), che la Corte d'appello "solo implicitamente" aveva proceduto "ad esame ed a confutazione delle questioni sollevate dagli appellanti"; dedicando quindi ampio spazio alle ragioni dell'annullamento in relazione alla difforme condanna per la diffamazione ai danni dello Zumbo e del Vaccara.
1.1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania, decidendo quale giudice del rinvio, confermava la sentenza del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato LV RN e MA MA CI LI e responsabili di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo in danno del magistrato AR LI e, constatata l'intervenuta prescrizione dei reati, ne dichiarava l'estinzione; confermava la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in L. 50 milioni, in favore delle parti civili, eredi della persona offesa. Confermava integralmente nel resto la sentenza di primo grado (di assoluzione per i fatti ai danni degli altri due magistrati).
Osservava che il IT, in quanto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, era stato chiaramente indicato nell'articolo come uno dei magistrati destinatario della denunzia del ES AT relativa alla gestione illecita o comunque irregolare dei pentiti;
l'articolo diceva d'altra parte che la denuncia costituiva una "stilettata" al Procuratore generale, e tanto costituiva una personale valutazione dell'articolista; la notizia era tuttavia palesemente non vera, dal momento che non solo il Procuratore generale non aveva alcun competenza nella gestione dei pentiti, ma nulla sul punto diceva la denunzia, che non riferiva di alcuna "ingerenza" del Procuratore generale in detta gestione;
anzi, dalla denunzia risultava chiaramente che il riferimento al Procuratore generale era limitato alla vicenda del suo, contestato, trasferimento. L'articolo era dunque diffamatorio, perché riportava una notizia falsa e idonea a ingenerare nel lettore l'idea erronea del coinvolgimento del IT nella vicenda denunziata relativa all'uso scorretto di poteri processuali. E sicuramente il RN aveva violato i suoi doveri professionali, dal momento che quale addetto alla cronaca giudiziaria avrebbe ben dovuto conoscere le differenti attribuzioni del Procuratore generale e aveva in ogni caso agito con estrema superficialità, giacché aveva omesso persino di esaminare scrupolosamente il contenuto della denunzia, che era di "tenore sicuramente inequivoco" quanto ad estraneità del IT al fatto della gestione dei pentiti. Quanto alla posizione del CI LI, la estrema rilevanza della vicenda e le funzioni giudiziarie coinvolte avrebbero imposto un controllo attento della notizia, che era del tutto invece mancato.
Ricorrono LV RN e MA MA CI LI mezzo di rispettivi difensori, avvocati Antonino Centorrino e NI Truglio, e chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Ricorso RN.
2.1. Con il primo motivo nell'interesse del giornalista si denunzia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto, mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca ovvero dell'errore di fatto.
Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'articolo del RN non poneva affatto in correlazione la figura del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, dott. IT con la "cattiva gestione dei pentiti", ma si limitava a riferire della notizia, vera e d'interesse pubblico, costituita dalla denunzia inoltrata dal ES dei Carabinieri AT nei confronti di quattro (in realtà cinque) magistrati di Messina, tra i quali v'era obiettivamente anche il IT;
riferendo, in separato contesto, che nella denunzia il AT aveva parlato di una scorretta gestione dei pentiti, mai attribuita espressamente al Procuratore generale. Si evidenzia quindi che interesse pubblico e continenza espositiva erano stati rispettati, che il RN aveva preso visione della denunzia del AT, che effettivamente denunziava anche il IT, che il tenore della denunzia risultava confermato dal AT e dal suo difensore e che la notizia (costituito dalla denunzia e non dal suo contenuto) s'inscriveva in un contesto di veleni ed indagini per fatti anche gravi che ne imponevano la pubblicazione. Nessuna intenzionale distorsione della notizia poteva per altro attribuirsi al RN, il cui articolo scontava esigenza di brevità e che era stato in parte anche manipolato redazionalmente, per farlo stare nello spazio assegnatogli, come dimostravano certe evidenti inesattezze ortografiche.
2.2. Con il secondo motivo il RN si duole della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, osservando che non v'era alcuna prova, in radice, del fatto che l'articolo avesse procurato un danno alla reputazione della persona offesa e che, inoltre, la entità del risarcimento non risultava in alcun modo giustificata. Soggiunge che, escluso un vero e proprio danno economico o sulla carriera, dell'eventuale lesione alla reputazione avrebbe dovuto rispondere per primo colui il quale aveva denunziato comportamenti inesistenti del IT e che, probabilmente, nel caso in esame ad essere danneggiata era piuttosto l'amministrazione della giustizia che la persona del dott. IT.
3. Ricorso CI LI.
3.1. Con il primo motivo la difesa del direttore responsabile denunzia la violazione degli artt. 57, 595 e 596-bis c.p. e vizi di motivazione.
Si assume che la sentenza impugnata non aveva risposto adeguatamente alle osservazioni difensive in tema, in particolare, di elemento soggettivo del reato di diffamazione (evento di quello contestato al direttore); che la Corte d'appello aveva difatti richiamato il titolo dell'articolo, senza considerare che esso non era attribuibile al giornalista;
che la stessa Corte d'appello aveva ammesso che nell'ultima parte l'articolo specificava la diversità dei motivi per i quali il AT aveva sporto denunzia anche nei confronti del IT;
che solo forzando indebitamente il contenuto dell'articolo si poteva affermare che con esso si attribuiva anche al IT una cattiva gestione dei pentiti, giacché il resoconto di tale aspetto era ben distinto dal riferimento al Procuratore generale presso la Corte d'appello; che oggetto della notizia era il fatto eclatante che un maresciallo dei Carabinieri aveva denunziato quattro magistrati, tra i quali v'era anche il IT;
che la vicenda si iscriveva in un clima di veleni che aveva già interessato l'opinione pubblica;
che il giornalista non aveva inventato (aggiunto) nulla rispetto alla denunzia del AT e non v'era comunque motivo alcuno che tanto facesse intenzionalmente, lo stesso dott. IT avendo espressamente attribuito, in sede di escussione testimoniale, esclusivamente al AT la responsabilità della propalazione diffamatoria;
in sostanza si poteva al più ipotizzare una infelice esposizione dei fatti, priva dei connotati della diffamazione dolosa. Quanto alla specifica responsabilità del direttore, la stessa andava esclusa perché a lui nessuna specifica colpa poteva essere mossa, nè poteva ipotizzarsi alcun suo comportamento concreto idoneo ad evitare il fatto, esigibile in relazione alla situazione reale, di quotidiano a larghissima tiratura, con nove edizioni provinciali, rispetto alla quale lo stesso giornalista il cui l'articolo ha già subito il vaglio del capo direttore provinciale, non può non costituire di per sè fonte attendibile (in altri termini il direttore potrebbe esercitare il suo controllo solo nell'ipotesi in cui il pezzo gli venga sottoposto in maniera esplicita, anche in considerazione del fatto che orami i giornali vengono stampati in luoghi anche fisicamente distanti dalla redazione
3.2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 538 c.p. e difetto di motivazione in riferimento alla liquidazione del danno, valutato sulla base di criteri generici, che non tengono conto della specificità del caso, di notizia sostanzialmente vera (il IT era stato denunziato dal AT) e che s'innestava in una situazione di clamore già manifesto (l'impatto dell'articoletto in questione non poteva dunque che essere stato modesto).
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che entrambi i ricorsi appaiono nel complesso da rigettare.
Le censure, comuni, con le quali si vuole in questa sede nuovamente sostenere che l'articolo non faceva affatto apparire attribuibile anche al Procuratore generale IT la responsabilità di una scorretta gestione dei pentiti sono manifestamente infondate. Del tutto correttamente e logicamente la Corte d'appello ha esaminato il tenore complessivo dell'articolo traendone la convinzione, condivisa dal primo giudice, che non v'era dubbio che al lettore veniva comunicato che v'era stata una denunzia di un ES dei Carabinieri nei confronti di quattro magistrati concernente un inquietante modo di amministrare le indagini. E siffatta ricostruzione non contrasta, anzi appare pienamente conforme, con il contenuto dell'articolo riportato nel capo d'imputazione. L'affermazione di entrambi i ricorrenti, che l'articolo avrebbe avuto una manipolazione e riduzione redazionale tale da ribaltarne o da tradirne il significato, con specifico riferimento al contenuto della denunzia nei confronti del Procuratore generale IT, introduce una prospettazione inammissibile perché attiene al fatto e presuppone un accadimento che non è dimostrato e che mai si è neppure chiesto, dal giornalista unico interessato, di dimostrare (ad esempio producendo il "pezzo" originale). Con riferimento alla posizione del CI LI l'ipotesi è quindi anche assolutamente irrilevante, la sola circostanza che la portata diffamatoria di un articolo sia determinata da intervento redazionale non potendo neppure in ipotesi elidere o attenuare la responsabilità del direttore: semmai l'aggrava.
Infondate sono quindi le osservazioni difensive, anch'esse nella sostanza comuni ai due ricorsi, con le quali si sostiene che non v'era intenzione di dare una notizia non vera e che la diffamazione era al più colposa, quindi non punibile.
Va ricordato che, una volta assodato che la notizia non può ritenersi vera (è falsa), se risulta però che l'agente l'ha diffusa nella ragionevole convinzione che lo fosse, il fatto non è punibile perché nulla consente di escludere che la regola dettata dall'art.59 c.p., comma 4 trovi interamente applicazione con riferimento all'esercizio del diritto di cronaca che viene qui in rilievo. Anche a stare alla radicata elaborazione giurisprudenziale secondo cui, per quanto promani dal diritto alla libertà di manifestazione del "proprio pensiero", è connaturale al diritto di cronaca evocabile per il tramite dell'art. 51 c.p. la necessità di "obiettiva" verità della notizia, l'esigenza, comunemente avvertita e ribadita, che il giornalista sottoponga a verifica "rigorosa" la fonte della sua notizia, non consente di escludere che non può comunque essere punito per diffamazione l'agente che è incorso in sicuro errore sulla verità del fatto narrato, poiché il fatto è punito, per il codice penale, esclusivamente a titolo di dolo.
È comunque necessario che il giornalista dimostri il "serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti" (cfr. già Cass. sez. 1 civ. 18.10.1984, n. 5259), in assenza del quale può plausibilmente presumersi un dolo quantomeno eventuale.
L'attività di verifica è necessaria per il rilievo costituzionale dell'attività svolta e la sua capacità intrusiva e lesiva (cfr. C. cost. n. 175 del 1971). Anche la Corte europea osserva (Sent. del 17/07/2007, caso: Ormarmi c. Italia (n. 30278/04), che cita Fressoz e Roire, p. 54, Bladet Tromso e Stensaas, p. 58, e Prager e Oberschlick, p. 37, McVicar e/Regno Unito, Standard Verlagsgesellschaft MBH c/Austria, n. 37464/02) che "il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni d'interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, in base a fatti esatti, e forniscano informazioni "affidabili e precise" nel rispetto dell'etica giornalistica (...)". Il paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione sottolinea che l'esercizio della libertà di espressione comporta "doveri e responsabilità", che valgono anche per i mass media persino in relazione a questioni di grande interesse generale. E l'osservanza di tali doveri e responsabilità hanno rilievo decisivo quando si rischia di ledere la reputazione di una persona e di nuocere ai diritti altrui, fondamentali quali la dignità e l'onore. Se consapevolmente viene dunque omesso il controllo, è ragionevolmente credere che il giornalista abbia accettato il rischio della comunicazione di un fatto falso, pur di fare notizia.
Ora nel caso concreto la Corte d'appello ha ineccepibilmente rilevato che la macroscopica discrepanza tra quanto riferito nell'articolo e quanto era oggetto invece della denunzia del ES AT, che si pretendeva di riportare, dimostrava che il giornalista aveva in un ottica benevola per lo meno omesso di leggerla attentamente. E tanto basta a ritenere pienamente integrato il dolo eventuale, accettandosi il rischio di pubblicare una notizia non esatta, cioè non vera, obiettivamente diffamatoria.
2. Il ricorso proposto nell'interesse del direttore responsabile censura inoltre l'affermazione di responsabilità riproponendo il tema dell'inesigibilità del controllo e sostenendo perciò che per il direttore di un quotidiano a larga tiratura dovrebbe ammettersi che è lo stesso giornalista a costituire fonte accredita. La doglianza è infondata.
2.1. Non può negarsi, in linea di principio, che con riferimento alla diffamazione realizzata mediante articoli su quotidiani a larghissima tiratura viene con particolare rilievo ad emersione il problema dell'esigibilità di un effettivo controllo ad opera del soggetto, ovverosia del direttore, per legge "responsabile". Il testo attuale dell'art. 57 c.p., come è noto, deriva dalle modifiche recate alla norma originaria (che testualmente sembrava istituire una sorta di responsabilità oggettiva) dalla L. 4 marzo 1958, n. 127, dopo che la Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1956 aveva dichiarato infondata la relativa questione di legittimità costituzionale osservando: che doveva ritenersi invece che "il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente ... a conferire alla responsabilità il connotato della personalità"; che, infine, la responsabilità del direttore di giornale ben poteva ritenersi venire meno "tutte le volte in cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 comma 1, comma 1), nessuna ragione imponendo che questi principi generali e di rigorosa osservanza trovino in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro puntuale applicazione;
che, d'altra parte, la giurisprudenza di legittimità autorevolmente affermava "che la responsabilità del direttore di un periodico è fondata sulla colpa", giustificando per tale via la compatibilità dell'art. 57 c.p., n. 1 col dettato della norma costituzionale.
Modificata la norma con l'esplicito richiamo al titolo colposo della responsabilità, la Corte costituzionale, nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale della L. n. 47 del 1948, art. 3 e dell'art. 57 c.p., proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici e per l'asserita disparità di trattamento dell'azienda giornalistica rispetto alle "altre aziende di diversa natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle rispettive responsabilità", ha ribadito (Corte cost. n. 198 del 1982 n. 139 del 1983) che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trova giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale;
che con la modifica legislativa la colpa, fondante la responsabilità, è espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale è appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati"; e, ancora una volta, che nulla impedisce di ritenere che "la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 c.p.) vietino di affermare che la sua omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.)": restando affidate alla valutazione del giudice di merito tutte le eventuali situazioni che, in concreto, consentono di escludere la colpa.
Dal loro canto le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 28 del 00/00/1958 CED. 098039) avevano nel frattempo ribadito che l'art. 57 c.p. (nel testo sostituito) configura a carico del direttore e del vice direttore responsabile di un periodico un reato proprio e autonomo rispetto al quale: a) il reato commesso dall'autore dello scritto si configura come evento e non come condizione obiettiva di punibilità dell'autonomo reato di cui risponde il direttore o Vice direttore;
b) la responsabilità di questi ultimi deve essere sempre sorretta dallo elemento soggettivo della colpa, l'evento da essi non voluto (commissione di un reato col mezzo della pubblicazione) venendo in considerazione come effetto della omissione della doverosa attività di controllo del soggetto responsabile;
e) la colpa non è ravvisabile genericamente nella negligenza, imperizia, ecc., ma è espressamente individuata dalla legge nella inosservanza di una specifica regola di condotta (omesso esercizio, sul contenuto del periodico, del controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione); d) la condotta omissiva (l'omesso controllo anzidetto) può a sua volta essere, indifferentemente, volontaria o colposa, non discostandosi la specifica disciplina dei basilari principi del codice penale regolanti il fondamento soggettivo della responsabilità con riguardo ai delitti colposi, secondo i quali la non volontarietà concerne l'evento (che, nella specie, è quello stesso del reato commesso mediante la pubblicazione); e) non sussiste una presunzione legale della colpa ma questa deve essere provata in concreto, onde dev'essere provata in concreto l'omissione del controllo prescritto, rapportata ad un atteggiamento psichico secondo i criteri precisati, mentre ai fini della prova e secondo i comuni principi relativi alla libertà della stessa ed al libero convincimento del giudice, ben possono utilizzarsi le presunzioni hominis, particolarmente aderenti alla materia, data la difficoltà di altre prove, e desumibili anche dalla stessa impostazione, collocazione e natura dell'articolo incriminato, nel complesso e nell'economia del giornale". La valutazione del giudice delle leggi non ammette dunque una generica esclusione della responsabilità per inesigibilità a causa, eo ipso, delle dimensioni del giornale, ma indirizza alla verifica della sussistenza di specifiche cause che consentono di escludere, nei diversi casi concreti, la riferibilità del fatto (omissivo) al titolare della posizione di garanzia o che consentano di escludere, nella singola situazione considerata, la rimproverabilità dell'omissione (in base al principio che la responsabilità per fatto proprio colpevole esige che tutti e ciascuno degli clementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, nella forma, a seconda dei casi, del dolo o della colpa, e al medesimo "rimproverabili"). Dal suo canto la giurisprudenza di legittimità - pur sembrando univoca nell'affermare che, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto l'art. 57 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 2 e 3, istituiscono una necessaria coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, ed escludono la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo - non nega la possibilità di dimostrare l'assenza di colpa, purché in relazione a specifiche situazioni concrete (sottolineando per altro come nessuna questione d'inesigibilità possa porsi quando la esclusione dell'esimente dipende, non da un problema di falsità delle fonti, ma da un difetto di continenza, formale o sostanziale, e dunque dall'essere le notizie o i modi con i quali vengono riferite palesemente non pertinenti rispetto al fine di cronaca: cfr. Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007 CMD. 238290).
2.2. Non solo dunque l'accertamento in punto di non rimproverabilità è da farsi in concreto, ed è quindi interamente rimesso al giudice del merito, ma occorre che il direttore responsabile, in quanto titolare di una posizione di garanzia, dimostri di avere fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non corrispondenti al vero: in primo luogo prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza e - per stare al caso in esame - di assoluta fedeltà e imparzialità rispetto alla fonte-notizia (secondo l'accezione di Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 CED. 219651). Cosa che nel caso in esame non risulta si sia neppure tentato di dimostrare.
3. Inammissibili sono infine le censure relative all'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, perché attengono a valutazioni squisitamente di merito, non implausibilmente giustificate avuto riguardo alle gravi conseguenze lesive della reputazione, della stima sociale e della onorabilità, prodotte dall'articolo diffamatorio.
Può solo aggiungere che manifestamente infondata appare la tesi (del ricorso RN) che offesa poteva semmai ritenersi l'amministrazione della giustizia, giacché l'onore, comprensivo del decoro e della reputazione, è bene innanzitutto personale, essendo costituito dal complesso delle condizioni da cui dipende il valore dell'individuo e che ne determinano dignità e pregio (la sua tutela trova d'altronde pacificamente fondamento nella dignità sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno, come singolo e nell'ambito delle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità). E manifestamente infondata è l'osservazione (del ricorso CI LI) secondo cui andava considerata attenuata la lesione al Procuratore generale IT a causa del grande scalpore che già aveva avuto, per altre propalazioni, la vicenda relativa alla gestione dei pentiti, dal momento che non solo non risulta che in essa quello fosse stato mai coinvolto, ma che è appunto la gravità e la risonanza di tale vicenda ad essere stata correttamente valutata dai giudici di merito.
4. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009