Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7634
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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In attesa dell'emanazione della disciplina - prevista dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina medico - legale attribuite alle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 14 lett. q) della stessa legge n. 833 del 1978, l'I.N.A.I.L. conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico - legali per l'istruttoria delle pratiche previdenziali. Le prestazioni terapeutiche a favore degli infortunati sul lavoro sono, invece, a carico delle UU.SS.LL in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria, curativa e riabilitativa, in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, quarto comma, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal d.P.R. n. 30 giugno 1965 n.1124, sono a carico del "servizio sanitario nazionale" e non già degli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendo la norma dell'art. 57 citato interpretarsi nel senso che la sua portata conservativa per quanto attiene agli invalidi del lavoro riguarda unicamente l'oggettività delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il meccanismo di erogazione, non anche il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni stesse, alle quali i detti invalidi hanno diritto indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi degli utenti del servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7634
    Data del deposito : 5 giugno 2001

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