Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
In attesa dell'emanazione della disciplina - prevista dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina medico - legale attribuite alle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 14 lett. q) della stessa legge n. 833 del 1978, l'I.N.A.I.L. conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico - legali per l'istruttoria delle pratiche previdenziali. Le prestazioni terapeutiche a favore degli infortunati sul lavoro sono, invece, a carico delle UU.SS.LL in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria, curativa e riabilitativa, in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, quarto comma, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal d.P.R. n. 30 giugno 1965 n.1124, sono a carico del "servizio sanitario nazionale" e non già degli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendo la norma dell'art. 57 citato interpretarsi nel senso che la sua portata conservativa per quanto attiene agli invalidi del lavoro riguarda unicamente l'oggettività delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il meccanismo di erogazione, non anche il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni stesse, alle quali i detti invalidi hanno diritto indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi degli utenti del servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI IA, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Arno n. 47, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Pignataro e Vincenzo Pone e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
avverso la sentenza del Tribunale di Prato-Sezione Lavoro n. 223/98 del 20 aprile 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2153/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2001 dal Cons. relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini e Vincenzo Pone.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di Prato VI IA conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per ottenere la condanna di detto Istituto al pagamento della somma di L.
4.429.700 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute per patologie strettamente dipendenti dall'infortunio sul lavoro occorsole in data 6 febbraio 1991 per il quale in sede giudiziale le era stato riconosciuto il diritto all'indennizzo.
Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. contestando la domanda attorea ed eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva.
L'adito TO accoglieva la cennata eccezione preliminare e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e il Tribunale di Prato (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - su impugnativa della IA e ricostituitosi il contraddittorio - rigettava l'appello con compensazione delle spese di giudizio. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che "il dominante orientamento giurisprudenziale limita la competenza dell'I.N.A.I.L. - in attesa dell'emanazione della disciplina prevista dall'art. 75 della legge n. 833/78 relativa agli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia medico legale attribuite alle U.S.L. - agli accertamenti ed alle certificazioni medico-legali finalizzati all'istruttoria delle pratiche previdenziali.... rimanendo attratte alla competenza del servizio sanitario nazionale le prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche, che rappresentano un posterius rispetto. all'evento legale 'infortunio', pur trovando causa in esso".
Per la cassazione di tale sentenza VI IA propone ricorso sostenuto da un motivo.
Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -. Con l'unico motivo la ricorrente - denunziando "violazione o falsa applicazione degli artt. 66 e 97 del d.P.R. n. 1124/1965 nonché degli artt. 14, 48, 57, 69 e 75 della legge n. 833/1978 e motivazione insufficiente e contraddittoria" - ha censurato la decisione del Tribunale di Prato per essersi erroneamente richiamata alla giurisprudenza di legittimità, in quanto "secondo le norme in vigore e nonostante l'art. 75 della legge n. 833/1978, in capo all'I.N.A.I.L. non resta in via transitoria una residuale competenza di natura medico-legale funzionalmente limitata all'istruttoria delle pratiche legali, ma anche l'onere delle prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche e altre previste dall'art. 66 del d.P.R. n. 1124/65 collegate e dipendenti dall'evento professionale".
II -. Il ricorso come dinanzi proposto appare infondato. Infatti, per effetto della legge n. 833/1978 sono state abolite le figure degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, così che l'art. 14 lett. q) ha disposto che rientra nei compiti delle unità sanitarie locali il rilascio delle certificazioni spettanti al servizio sanitario nazionale;
l'art. 75 della stessa legge ha poi previsto che entro il 31 dicembre 1980 (termine: ordinatorio) dovevano essere disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle UU.SS.LL. per effetto del richiamato art. 14 lett. q), ma che, fino alla entrata in vigore di tale nuova disciplina, gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avrebbero conservato le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni.
Sulla base di tale disposizioni, in attesa della legge regolatrice della materia (non ancora entrata in vigore all'epoca dei fatti di causa), solo l'attività di certificazione, è rimasta a carico dell'INAIL, anche quando detto ente si sia avvalso dei servizi delle UU.SS.LL., senza aver ancora stipulato con queste le convenzioni previste al terzo comma dell'art. 75.
Al riguardo questa Corte ha statuito che, in attesa della emanazione della disciplina - prevista dal summenzionato art. 75 - degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina medico-legale attribuite alle U.S.L. ai sensi dell'art. 14 lett. q) della stessa legge n. 833/1978, l'I.N.A.I.L. conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali per la istruttoria delle pratiche previdenziali (Cass. n. 9171/1995). Le prestazioni terapeutiche a favore degli infortunati sul lavoro sono, invece, a carico delle UU.SS.LL. in quanto - come questa Corte ha affermato con indirizzo consolidato (la cui portata è stata esattamente intesa dal Tribunale di Prato) - "a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, anche per le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57 comma quarto, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sono a carico del servizio sanitario nazionalè e non già degli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendo la norma dell'art. 57 citato interpretarsi nel senso che la sua portata conservativa per quanto attiene agli invalidi del lavoro riguarda unicamente l'oggettività delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il meccanismo di erogazione, non anche il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni stesse, alle quali i detti invalidi hanno diritto indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi degli utenti del servizio" (Cass. n. 4453/2000, Cass. n. 6160/1991, Cass. n. 1787/1991, Cass. n. 545/1989). III -. Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.A.I.L.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso, in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001