Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio (salva la necessità di speciali indagini) tale giudizio, anche fuori dei "casi" previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., deve ritenersi che la deroga comprenda i "termini" indicati nel medesimo articolo, compresi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio direttissimo, se ammissibile, deve svolgersi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 10368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10368 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 791
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 017574/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VERONA;
nei confronti di:
1) AR DR N. IL 17/03/1983;
2) ZZ RK N. IL 13/11/1979;
3) RA DI N. IL 24/02/1982;
4) AC AN N. IL 04/08/1984;
5) TT SS N. IL 01/09/1980;
6) TO SE N. IL 03/12/1982;
7) EL BI N. IL 07/03/1980;
8) RM FA N. IL 13/10/1977;
9) AN DR N. IL 16/02/1976;
10) IN CO N. IL 12/01/1980;
11) SI PA N. IL 14/12/1976;
12) NI LU N. IL 14/06/1975;
13) TO RI N. IL 10/07/1976;
14) CO CH N. IL 15/07/1979;
15) NI SS N. IL 09/09/1984;
16) TI LU N. IL 12/11/1982;
17) RB NI N. IL 17/03/1981;
18) IO EA N. IL 06/05/1977;
19) DI NZ N. IL 12/07/1981;
20) IN CO N. IL 09/07/1981;
21) EL OV N. IL 19/05/1983;
22) CE FA N. IL 01/04/1983;
23) LL UI N. IL 29/11/1973;
avverso ORDINANZA del 07/04/2003 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo a carico di IT RO + 22, imputati del reato previsto dall'art. 3 co. 3 della L. 654/1975 come modificato dalla L. 205/1993, con ordinanza 07/04/2003 il Tribunale di Verona - rilevato che il termine per la celebrazione del processo con il rito direttissimo era già decorso - ha disposto, ai sensi dell'art. 452 c.p.p., la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona, il quale ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'abnormità del provvedimento sul rilievo che era stata disposta una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, atteso che, ai sensi del comma quinto dell'ari 6 L. 205/1993, il Pubblico Ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini.
Il ricorso è fondato.
Invero - ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio il giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" previsti dall'art. 449 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini, (vedi L. 189/2002 in materia di immigrazione clandestina, art. 12 bis L. 356/1992 in materia di armi ed esplosivi, art. 6 co. 5 L. 205/1993 in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) - deve ritenersi che la deroga comprenda anche i "termini" indicati nell'art. 449 c.p.p., da ritenersi compresi appunto nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio, se ammissibile, deve svolgersi (Cass. sez. 1^ n. 2161 del 16/6/2000, rv. 216196; Cass. sez. 1^ n. 4978 del 21/4/2000, proc. Grancini;
Cass. sez. 1^ n. 4023 del 25/7/1996, rv. 205358). Orbene nel caso di specie, poiché il reato per il quale si procede prevede come obbligatorio il rito direttissimo, il provvedimento del Tribunale deve considerarsi abnorme, in quanto, comportando una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, è stato emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Verona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004