Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7177 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 717 01 IN NOME DEL F LOTTTALIANO LA CORTE UP EN AD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente- R.G.N. 16348/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 16538 Dott. Natale CAPITANIO · Rel. Consigliere- Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 27/02/01 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente 150 SENTEN sul ricorso proposto da: MA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MOTTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SOGESI SPA in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
924 -1- avverso la sentenza n. 195/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 20/04/99 R.G.N. 292/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, e per l'assorbimento degli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 dicembre 1989 OC EL conveniva in giudizio la So.ge.si. s.p.a. davanti al Pretore di S.Teresa Riva chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto a essere inquadrato nella qualifica di funzionario a termini del vigente contratto collettivo di lavoro di categoria e ad avere corrisposto il conseguente trattamento retributivo. Il lavoratore, a sostegno della domanda, specificava di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dapprima con la qualifica di capo-reparto, quindi di vice capo-ufficio, infine, di capo-ufficio dal 1° novembre 1986, e di avere svolto dal 25 giugno 1985 le mansioni di ordine superiore di collettore con rappresentanza delle esattorie comunali delle II.DD. di Forza D'Agrò, di S.Alessio, Mongiuffi, Roccafiorita e Limina. Con sentenza in data 19 novembre 1992 il Pretore adito accoglieva la domanda del EL riconoscendo il suo diritto a essere inquadrato nella qualifica di funzionario a decorrere dal 25 giugno 1985 e condannava la So.ge.si. a corrispondere al lavoratore il relativo trattamento 3 economico. Il Tribunale di Messina con sentenza in data 16/30 aprile 1999 accoglieva l'appello della società datrice di lavoro e rigettava la domanda del lavoratore in riforma della sentenza impugnata. Il giudice del gravame osservava che il contratto collettivo di categoria del 13 ottobre 1983, nel classificare come funzionari i lavoratori preposti a particolari importanti servizi esattoriali e quelli che per disposizione dell'Istituto esattore avevano facoltà di impegnarlo per i singoli rami dell'azienda nei confronti dei terzi, rinviava, poi, ai contratti integrativi aziendali il compito di accertare le qualifiche aziendali, che corrispondendo ai suddetti requisiti, davano diritto all'inquadramento a funzionario. Il Tribunale aggiungeva che con il contratto aziendale in data 26 luglio 1985 venivano inquadrati nella categoria dei funzionari i collettori preposti alla direzione di una o più esattorie cui fossero addetti complessivamente almeno otto dipendenti oppure in quanto preposti nell'ambito di una esattoria a una struttura operativa autonoma alla quale fossero addetti stabilmente almeno 11 dipendenti oppure lavoratori ai quali era stata conferita la qualifica di ispettori. Da ciò il giudice del gravame traeva la conclusione che al EL non competesse la qualifica di funzionario, perché, in base al successivo contratto aziendale, da considerarsi prevalente su quello collettivo, il lavoratore era stato preposto a una esattoria che non aveva il requisito numerico minimo dipendenti previsto dal contratto integrativo aziendale. Il EL ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste la società datrice di lavoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento a norme del contratto collettivo. In particolare eccepisce che il contratto era stato prodotto integrativo aziendale tardivamente in appello. Di esso, perciò, il Tribunale non doveva tenere conto. La doglianza è infondata. Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di sancito dall'art. 437, secondoappello, comma, alle prove c.p.c., si riferisce soltanto costituende e non già a quelle costituite e cioè alla produzione di nuovi documenti con la sola limitazione che essi siano utili e pertinenti al "thema decidendi" e che tali documenti vengano prodotti in termini utili per il rispetto della garanzia del contraddittorio (v. Cass. 14 marzo 1992 n.3167; Cass. 17 novembre 1994 n.9724; Cass. 19 agosto 1995 n.8927). Peraltro, il divieto di cui all'art. 437 citato in si riferisce soltanto alle prove costituende, quanto questa richiedono lo svolgimento di una c ulteriore attività processuale. Tale esigenza, invece, non è rinvenibile nelle con laprove documentali, anche se nuove, conseguenza che esse sono ammissibili anche se erano preesistenti al giudizio di primo grado, senza che tuttavia tale ammissibilità si estenda alle nuove eccezioni, pur se fondate su tali nuovi documenti, rimanendo, invece, consentita alle mere difese prospettabili con i documenti medesimi. (v. Cass. 15 gennaio 1998 n.309). Nella specie, perciò, correttamente il Tribunale, senza incorrere nella violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c., aveva consentito la produzione del contratto integrativo aziendale eseguita unitamente al deposito del ricorso in appello e, perciò, in pieno rispetto del con la prospettazione di contraddittorio, e fondate, riferibili alla osservazioni, su esso alla applicabilità dei interpretazione e presupposti richiamati dallo stesso contratto collettivo invocato dal lavoratore a sostegno della domanda fatta valere in giudizio e contro la quale la società convenuta si era opposta rimanendo in attesa della prova incombente sull'attore. Pertanto, l'eccepita applicabilità del contratto integrativo aziendale, cui faceva rinvio per la individuazione delle qualifiche lo stesso contratto collettivo nazionale invocato dal lavoratore, come fatto impeditivo del diritto alla qualifica superiore invocata dal EL, non costituiva una eccezione in senso proprio, bensi una mera difesa (v. Cass. 26 gennaio 1985 n.417; Cass. Sez. Un. 9 novembre 1985 n.3116; Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n.9199; Cass. 14 marzo 1992 7 n.3167; Cass. 10 maggio 1995 n.5068; Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1997 n.89; Cass. 8 aprile 1998 n.3640). Infatti, integrano prospettazioni di mere difese, in quanto tali non assoggettate alle decadenze e artt. 416 e 437 alle preclusioni di cui agli c.p.c., e non già vere e proprie eccezioni in senso sono assoggettate, stretto che, in quanto tali, vi quelle che hanno ad oggetto i presupposti di applicabilità di norme di diritto o di contrattazione collettiva о individuale invocate dalla controparte. Del pari priva di fondamento è l'altra doglianza mossa dal ricorrente con il primo motivo relativa alla pretesa inapplicabilità del contratto aziendale, in quanto il contratto integrativo nazionale di lavoro per la sua collettivo applicabilità conterrebbe previsioni ben individuate non integrabili dal contratto integrativo aziendale, con la conseguenza che, sulla base della previsione del contratto collettivo di lavoro, doveva essere riconosciuta al ricorrente la qualifica richiesta. La censura avanzata, infatti, non attiene a una violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c., bensì a una tesi interpretativa espressa dal ricorrente alternativamente e nel senso favorevole alla domanda proposta. Nel senso prospettato, però, la doglianza è inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1371 c.c. con riferimento agli artt. 130 e 131 d.p.r. n.858 del 1963, nonché omessa, insufficiente e illogica motivazione e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2103 c.c.. In particolare il ricorrente contesta l'argomentazione del Tribunale, secondo la quale anche ad ammettere che sia applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1983, ciò nonostante egli non avrebbe potuto rivendicare la qualifica di funzionario ai sensi dell'art. 3 di tale contratto perché le attività accertate nel corso del giudizio di primo grado connesse alle funzioni di collettore non erano riconducibili a una autonoma attività di rappresentanza dell'ente nei confronti dei terzi. Il EL si oppone a tale considerazione del giudice di merito sostenendo che ai sensi degli artt. 130 e 131 del D.P.R. 15 maggio 1964 n.858 i collettori, nell'ambito di una gestione esattoriale che, ormai, deve necessariamente essere affidata a una persona giuridica, rappresentano l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria o tesoreria nei rapporti con gli altri enti interessati a condizione che il potere di risulti da apposito rappresentanza mandato che assuma la forma di una cosiddetta patente e che riguarda tutti i poteri inerenti alla concessione con estensione limitata alla competenza territoriale del collettore. Essendo il ricorrente un collettore munito di patente, a termini del contratto collettivo, aveva diritto alla qualifica di funzionario. Come già questa Corte ha avuto modo di precisare in altre fattispecie analoghe, la esattoriale normativa collettiva del settore non richiama e, quindi, non recepisce la norma di legge che definisce la figura legale del collettore (art. 130 T.U. 15 maggio 1963 n.858), ma opera in una diversa sfera giuridica, inquadrando in via generale nella categoria di funzionari soltanto i مجھے collettori forniti dei requisiti richiesti dalla collettiva (v. Cass. 20 settembre 1979norma n.4837) e devolvendo ai contratti integrativi 10 aziendali il compito di ulteriormente e meglio precisare la figura prevista e delineata in modo generico dalla norma collettiva per l'attribuzione della qualifica di funzionario. Stando così le cose, con motivazione adeguata e logica il Tribunale aveva accertato mediante una risultanze processuali non valutazione delle sindacabile in sede di legittimità e, peraltro, non contestata dal ricorrente con la proposta al EL non eraimpugnazione, che attribuibile la qualifica di funzionario perché, secondo quanto previsto dal contratto aziendale, che precisava la previsione del contratto collettivo, non sussisteva il requisito del numero minimo dei dipendenti addetti all'esattoria cui il EL era preposto. Del pari infondata è la doglianza espressa dal ricorrente in ordine alla pretesa violazione dell'art. 2103 C.C. anche in riferimento alla circostanza che le mansioni da lui disimpegnate in precedenza erano state espletate da un funzionario. Il diritto alla qualifica superiore può essere accertata soltanto a seguito della comparazione tra con quelle le mansioni svolte dal lavoratore contrattuale e non descritte dalla declaratoria 11 anche con l'inquadramento attribuito ad altri dipendenti, posto che non esiste nel nostro ordinamento un principio in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgono identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o lo stesso inquadramento. (v. Cass. Sez. Un. 29 maggio 1993 n. 6030; Cass. Sez. Un. 17 maggio 1996 n.4750). Tuttavia, a norma dell'art. 2103 C.C., il aveva assolto all'onere di lavoratore non dimostrare che le mansioni esercitate fossero sussumibili nella qualifica rivendicata, né che tali mansioni fossero state svolte per il periodo di minimo necessario ai finitempo dell'acquisizione del diritto a essere inquadrato nella qualifica superiore. Con il terzo motivo il EL asserisce di avere diritto alla qualifica superiore di funzionario ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L. 13 ottobre 1983, essendo stato preposto a particolari importanti servizi esattoriali mediante controllo e coordinamento del lavoro del personale delle varie gestioni a lui sottoposto e soltanto con osservanza generali che gli venivano delle direttive impartite. 12 Deduce che il Tribunale gli avrebbe negato la qualifica in violazione degli artt. 1362/1371 c.c., dell'art. 2103 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e con vizio di illogica e insufficiente motivazione. Anche tale terzo e ultimo motivo va rigettato, avendo il giudice di merito ritenuto con interpretazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, che la previsione della norma collettiva per tutte le ipotesi di attribuzione della qualifica di funzionario in essa contenute andava completata con la previsione del requisito numerico dei dipendenti addetti all'esattoria alla quale era preposto il lavoratore che rivendicava la qualifica di funzionario. Sotto tale profilo il Tribunale aveva accertato, con motivazione non oggetto di censure specifiche, che non sussisteva nella specie il richiesto requisito numerico minimo dei dipendenti a lui sottoposti. Il proposto ricorso, pertanto, attesa la infondatezza di tutti i tre motivi dedotti, va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. 13 i n
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2001. 11 Presidente: M. Aununziata Il Cons. estensore: Matale Capiteris IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 2-5 MAG. 2001 CASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S Z E I T O R N O E C I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L R . , O A N A ' B S L I I L 3 P D E 7 I - D I A 8 I - T N I S S 1 H 1 N O O E P S A E M I I D G A E G A , E O D O L T R I T T T I S A R N I I L E G H L D E E R O D 14