Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
"TA" 1 ee . E 6 8 N 9 O 1 I Udienza del 10.11.2000 Oggetto: I.V.A. A R.G I 4 Z / N R A 6 - 2 R A REPUBBLICA ITALIANA . T B T S R I . . U P L . B G L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I D E A R R L . E T B 03866/0 1 D A A Exon 8177 I D T S A 1 N E I E 3 T S 1 t R I N . E E A N T S Composta dai sigg.ri Magistrati: E I A M Presidente Dott. Michele Cantillo Dott. Enrico Altieri Consigliere CANCELLERIA Consigliere Dott. Mario Cicala CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Richiesta sopia studio Consigliere Dott. Giuseppe Falcone dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 ' 1149 MOR 2001 ha pronunciato la seguente YLCANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da TR RI CA, elett.te dom.ta in Roma, via Tolmino 9, presso lo studio dell'avv. Emidio Centurelli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Salvatore Fratangelo, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, sezione 4, n. 66/4/1997 dell'8.4/2.5.1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per la contribuente l'avv. Emidio Centurelli;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 6 1 8 8 1 ep Svolgimento del processo Con distinti ricorsi datati 4.1.1986 RI AN CA TR proponeva ricorso avverso le ingiunzioni notificatele dall'Ufficio IVA di Campobasso di pagamento rispettivamente di £ 3.473.000 e di £ 4.485.000 a seguito di accertamenti non impugnati. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione perché gli avvisi di accertamento erano stati notificati, in violazione dell'art. 139 c.p.c., a mani della madre non convivente con la contribuente ancorché abitante nello stesso stabile. La Commissione tributaria di 1° grado di Campobasso, con sentenza del 10.11.1986, accoglieva i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza pronunziata in data 8.4.1997, ritenuta la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento perché effettuata a mani di persona appartenente alle categorie indicate dall'art. 139 c.p.c., accoglieva l'appello dell'Ufficio e compensava le spese processuali. Propone ricorso per cassazione la TR. Con il 1° motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 17, 21, 72 del d.l. 546/1992 e 330 c.p.c.", nonché il mancato esame e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia. Lamenta la contribuente che la segreteria della Commissione Regionale aveva omesso di comunicarle la data di trattazione in appello della controversia. Al riguardo espone che a seguito della morte avvenuta il 20.1.1994 del procuratore domiciliatario avv. Leonardo Cappuccilli, essa aveva eletto domicilio presso CH OL, via delle Ripaiole n. 2, Oratoio (Pisa) fin dal giugno 1996, recandosi personalmente a tal fine presso la segreteria della Commissione.. Con ordinanza del 14.6.1996 la Commissione Tributaria Regionale dava atto della irritualità della notificazione alla contribuente dell'avviso di trattazione della controversia e rinviava la causa a nuovo ruolo. Senonché, anche la successiva convocazione per l'udienza dell'8.4.1997 non le veniva notificata al domicilio eletto. La segreteria della Commissione provvedeva soltanto a comunicarle in data 9.5.1997 2 il dispositivo della sentenza di appello presso la domiciliataria CH OL, mostrando così di essere a conoscenza dell'ultimo domicilio eletto dalla contribuente. Con il 2° motivo del ricorso la TR deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 139 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su pinti decisivi della controversia, per avere erroneamente ritenuto che gli avvisi di accertamento in base ai quali erano state emesse le ingiunzioni fiscali erano stati ritualmente notificati. Tale notificazione doveva invece ritenersi irrituale per essere stata effettuata a mani della madre non convivente, ancorché abitante nello stesso stabile. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il 1° motivo del ricorso é fondato e quindi va accolto per quanto di ragione. In atti non si rinviene l'elezione di domicilio che la TR assume di avere effettuato fin dal giugno 1996. Dagli atti di causa, il cui esame é consentito anche nel giudizio di legittimità per gli errores in procedendo, si fa però espressamente menzione di tale elezione nel verbale di udienza dell'8.4.1997. Per la precisione risulta che la trattazione della controversia in appello, in seguito ad istanza dell'Ufficio di discussione in pubblica udienza, venne originariamente fissata per la data del 14.6.1996 e il relativo avviso venne notificato presso lo studio dell'avv. Cappuccilli, con consegna dell'atto a mani di un'impiegata. La Commissione tributaria regionale rinviava però a nuovo ruolo per irritualità della notificazione dell'avviso di udienza alla contribuente. Veniva quindi fissata nuovamente l'udienza di trattazione per la data dell'8.4.1997. 愛 Anche in questo caso la notificazione dell'avviso veniva effettuata presso lo studio dell'avv. Cappuccilli, con consegna dell'atto a mani di un'impiegata. All'udienza dell'8.4.1997 nessuno compariva per la TR. Nel verbale di udienza e nell'intestazione della sentenza impugnata si dava però atto che la 3 TR risultava elettivamente domiciliata presso OL CH in Oratoio (PI), via della Ripaiola 2, ove poi veniva comunicato il dispositivo della pronunzia. Deve pertanto ritenersi, pur mancando agli atti il relativo documento, che la TR abbia effettivamente fatto elezione di domicilio presso OL CH;
la circostanza che all'udienza del 14.6.1996 la Commissione regionale, nonostante la notifica dell'avviso di udienza a mani di un'impiegata del procuratore domiciliatario avv. Cappuccilli, rinviò a nuovo ruolo la controversia per irritualità della notifica medesima dimostra che già da allora risultava in atti la nuova elezione di domicilio o comunque il decesso del precedente domiciliatario (con le conseguenze di cui all'art. 141 ultimo comma c.p.c.); la notificazione degli avvisi di udienza (quella del 14.6.1996 e quella dell'8.4.1997) a mani di un'impiegata dello studio Cappuccilli trova evidentemente spiegazione nel fatto che detto studio professionale continuò ad essere aperto dopo il decesso del suo titolare. Per la nullità della notificazione alla TR dell'avviso di udienza dell'8.4.1997, perché effettuata nel domicilio eletto dopo la morte del domiciliatario e senza tenere conto della nuova elezione di domicilio, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del 2° motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.
P.Q.M.
Accoglie il 1° motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. 5 6 . 8 Roma, 10.11.2000 E N 9 1 N . / O 4 B I / . Z 6 L Presidente 2 A Il Consigliere est. L . R A R . T . P S . A B I I E D A G R T L E E E 1 R D T 3 I 1 A A S . D N M N E T A N E S IL CANCELLIERE C1 E DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascaniq Oggi. 16 MAR. 2001 . IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio