Sentenza 28 agosto 2014
Massime • 1
Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2014, n. 38036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38036 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 28/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S.- Consigliere - N. 73
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 25421/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI DO N. IL 01/03/1962;
avverso l'ordinanza n. 2402/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 01/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG ZENO Immacolata. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 29.4.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la istanza di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare e quella di differimento della pena per grave infermità proposta dal condannato BI RI.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione:
2.1. alla omessa deliberazione sulla richiesta di detenzione domiciliare L. n. 354 del 1975, ex art. 47 ter, comma 1, lett. c) proposta dal medesimo ricorrente nella sua istanza del 18.3.2014. 2.2. alla adesione acritica alla comunicazione degli organi di polizia del 2.2.2014, siccome inveritiera in ordine alla sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni e senza effettuare un controllo sullo stato e sviluppi del procedimento relativo alla ordinanza custodiale del 23.7.2013, oggetto di successive modifiche.
2.3. alla verifica delle condizioni di salute incompatibili con il regime penitenziario come documentato dall'ufficio sanitario del carcere di Civitavecchia e dal perito dott. Vetrugno, essendosi valorizzata la relazione sanitaria del carcere di Torino che non interferisce sulla compatibilità o meno delle condizioni di salute del condannato, confermando i primi accertamenti. Illegittima sarebbe, poi, la decisione con la quale il Tribunale ha rigettato con motivazione apparente la istanza difensiva di espletamento di una perizia.
2.4. Con memoria difensiva si evidenzia l'inequivoca presentazione di istanza ex art. 47 ter o.p., comma 1, lett. c) e la proposta impugnazione della ordinanza reiettiva di espletamento di perizia medico-legale.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha dedotto la inammissibilità delle censure svolte dal ricorrente siccome in fatto ed esulanti dal testo della ordinanza impugnata;
inoltre, ha osservato la non chiara proposizione della istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter o.p., comma 1 bis, rilevando, in ogni caso, la sufficienza delle considerazioni svolte in ordine alla notevole pericolosità sociale del detenuto come ribadita dalla ordinanza cautelare del 27.3.2013. 4. Il ricorso è inammissibile.
5. Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura (Sez. 1, n. 39497 del 03/10/2007 Rv. 237743 Pandolfo).
6. Pertanto, quanto alla istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter o.p., comma 1, lett. c) - chiesta in via subordinata dal ricorrente rispetto al differimento dell'esecuzione - è assorbente il rilievo della esclusione delle gravi condizioni di salute del condannato, formulato senza vizi logici e giuridici, escludendo l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario avuto riguardo alle più recenti risultanze degli esami effettuati negli ultimi due mesi che avevano evidenziato un progressivo miglioramento del quadro clinico del soggetto da quando è stato allocato presso il carcere di Torino con annesso CDT. Motivazione rispetto alla quale le deduzioni difensive costituiscono mera reiterazione di valutazioni in fatto di altri e precedenti accertamenti.
7. Il profilo della pericolosità sociale del detenuto risulterebbe rilevante solo ai sensi del diverso istituto di cui all'art. 47 ter o.p., comma 1 bis che non risulta richiesto dal ricorrente.
8. Inammissibile perché generica è la dedotta censura in ordine al rigetto della istanza difensiva in ordine all'espletamento di indagine peritale.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014