Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 2
In tema d'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se non ne derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare.
Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui la richiesta d'applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2008, n. 24705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24705 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/05/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1443
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038171/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) LL AT, N. IL 01/05/1972;
avverso ORDINANZA del 03/10/2007 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 3/10/2007 il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da TT LL volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza, ritenendo che non sussistessero i presupposti per la sua applicazione. Il Tribunale ha ritenuto che l'avvenuto condono della pena irrogata con una della sentenze non consentisse di valutare il relativo reato ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 81 c.p., e che, con riguardo alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., difettasse nella specie l'accordo delle parti e l'indicazione di una pena rientrante nei limiti di legge.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione. Il ricorrente ha rilevato che l'intervento di una causa estintiva non fa venir meno l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e che, in relazione alle sentenze di cui ai punti 2 - 3 dell'istanza, nessun rilievo avevano le considerazioni svolte dal Tribunale.
Il ricorso merita accoglimento.
In ordine alla tesi esposta nell'ordinanza impugnata, per la quale non sarebbe consentita l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva in relazione a reati già estinti, si sottolinea come il più recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale - pienamente condiviso da questo Collegio - abbia chiarito che, pur quando dalla riconsiderazione dei fatti giudicati non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, sussiste comunque l'interesse del condannato a tale riconsiderazione in ragione degli ulteriori effetti che ne possono conseguire (cfr. ex multis: Cass. sent. n. 4692/2007 e sent. n. 5097/99); sicché il rigetto dell'istanza, in relazione al reato oggetto della sentenza 8/3/99 del Tribunale di Bari, sulla base della mera applicazione del condono non è condivisibile.
La statuizione di reiezione è parimenti non condivisibile laddove si è fatto riferimento, a sostegno di essa, all'impossibilità di procedere nella specie all'applicazione della disciplina in questione in carenza di un previo accordo tra le parti e di una indicazione di pena rientrante nei limiti di cui all'art. 444 c.p.p.. Deve in proposito sottolinearsi, innanzi tutto, che l'istanza di TT LL riguardava sia reati per i quali era stata applicata una pena concordata (sentenze indicate ai punti 1 - 3 - 4 dell'ordinanza impugnata), sia reati per i quali erano state irrogate condanne e pene a seguito di rito ordinario (sentenze sub 2 - 5): pertanto il riferimento alla decisione n. 474/97 di questa Corte non è pertinente, siffatta decisione riguardando il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva relativamente a reati per i quali, in procedimenti distinti, erano state disposte solo applicazioni della pena su richiesta. Inoltre va rilevato che, pur ribadita in udienza la richiesta difensiva "quanto meno con riferimento alle due condanne di cui ai punti 2 e 3 della premessa" (cfr. pag. 2 ord. impugn.), nessun cenno è stato riservato dal Tribunale alla sentenza 28/10/94 della Corte di Appello di Bari elencata al punto 2: e ciò integra senz'altro una carenza motivazionale. E dunque, da un lato, va rilevata la parziale mancata osservanza dell'obbligo motivazionale e, dall'altro lato, va sottolineato che il disposto di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., che prevede il rispetto del limite di pena ex art.444 c.p.p., e la necessità di accordo tra le parti, non opera nel caso in cui la richiesta di riconoscimento della continuazione riguardi reati che siano in parte oggetto di sentenze emesse ai sensi del citato art. 444 c.p.p., ed in parte oggetto di pronunzie emesse a seguito di rito ordinario (cfr. Cass. sent. n. 7374/2007 e sent. n. 33835/2003). Alla stregua di quanto sopra si impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008