Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7112
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La "vis attractiva" di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il quale devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative dal cui accertamento dipenda l'esistenza del reato per il quale è competente - non opera, nel procedimento penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, in presenza di un illecito amministrativo autonomo che, seppure connesso al reato sotto il profilo teleologico, non ne costituisca parte integrante ne' sotto l'aspetto oggettivo ne' sotto quello soggettivo, giacché in tal caso, non costituendo la violazione amministrativa un elemento del fatto - reato, l'accertamento richiesto nell'ambito dell'art. 444 cod. proc. pen., nei limiti previsti dall'art. 129 dello stesso codice, non richiede ne' consente la distinta valutazione in ordine alla violazione amministrativa. (Fattispecie nella quale l'illecito amministrativo era costituito dalla somministrazione a vitelli di allevamento - in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 - di sostanze ad azione ormonale, mentre il reato per la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti era la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a, della legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione alla detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto la censura rivolta alla sentenza impugnata, la quale, esclusa l'operatività della attrazione al giudice penale, aveva ritenuto corretta la trasmissione degli atti effettuata all'autorità amministrativa, la quale aveva così emesso l'ordinanza - ingiunzione).

In tema di sanzioni amministrative, l'operatività del principio di specialità dettato dall'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il quale prevede, nel testo sostituito ad opera dell'art. 95 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ai fatti puniti dall'art. 5 (e dagli artt. 6 e 12) della legge 30 aprile 1962, n. 283 si applicano soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande - postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto - reato, essendone parte integrante; ne consegue che detto principio non scatta allorché illecito amministrativo e illecito penale si riferiscano a due momenti distinti del comportamento del trasgressore e tra di essi intercorra un rapporto, non di identità, ma soltanto di connessione teleologica. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso tra la condotta di somministrazione a vitelli di allevamento di sostanze ad azione ormonale - sanzionata a titolo di illecito amministrativo dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 - e il reato di detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze, punito a titolo di contravvenzione dall'art. 5, lett. a, della citata legge n. 283 del 1962).

Commentario1

  • 1Banca suggerisce prodotti a rischio? Doppia sanzioneAccesso limitato
    Leonardo Serra · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7112
Data del deposito : 25 maggio 2001

Testo completo