Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 2
La "vis attractiva" di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il quale devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative dal cui accertamento dipenda l'esistenza del reato per il quale è competente - non opera, nel procedimento penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, in presenza di un illecito amministrativo autonomo che, seppure connesso al reato sotto il profilo teleologico, non ne costituisca parte integrante ne' sotto l'aspetto oggettivo ne' sotto quello soggettivo, giacché in tal caso, non costituendo la violazione amministrativa un elemento del fatto - reato, l'accertamento richiesto nell'ambito dell'art. 444 cod. proc. pen., nei limiti previsti dall'art. 129 dello stesso codice, non richiede ne' consente la distinta valutazione in ordine alla violazione amministrativa. (Fattispecie nella quale l'illecito amministrativo era costituito dalla somministrazione a vitelli di allevamento - in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 - di sostanze ad azione ormonale, mentre il reato per la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti era la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a, della legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione alla detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto la censura rivolta alla sentenza impugnata, la quale, esclusa l'operatività della attrazione al giudice penale, aveva ritenuto corretta la trasmissione degli atti effettuata all'autorità amministrativa, la quale aveva così emesso l'ordinanza - ingiunzione).
In tema di sanzioni amministrative, l'operatività del principio di specialità dettato dall'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il quale prevede, nel testo sostituito ad opera dell'art. 95 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ai fatti puniti dall'art. 5 (e dagli artt. 6 e 12) della legge 30 aprile 1962, n. 283 si applicano soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande - postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto - reato, essendone parte integrante; ne consegue che detto principio non scatta allorché illecito amministrativo e illecito penale si riferiscano a due momenti distinti del comportamento del trasgressore e tra di essi intercorra un rapporto, non di identità, ma soltanto di connessione teleologica. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso tra la condotta di somministrazione a vitelli di allevamento di sostanze ad azione ormonale - sanzionata a titolo di illecito amministrativo dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 - e il reato di detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze, punito a titolo di contravvenzione dall'art. 5, lett. a, della citata legge n. 283 del 1962).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH RT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CILIA 4, presso l'avvocato FUNARI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRATE ALDO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 15 CUNEO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 10891/99 proposto da:
LI DI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CILIA 4, presso l'avvocato FUNARI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAPINO GIANGIACOMO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 15 CUNEO, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13/99 del RE di CUNEO, depositata il 25/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei ricorsi, in via principale per l'accoglimento del primo motivo;
in subordine per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorso, depositati entrambi in data 23.4.1998, OT BE, in proprio e quale legale rappresentante della CO.BE.VAL. s.a.s. in liquidazione di OT BE e C. corr. In Cafasse, e;
AT AU, soccidario dei bovini di proprietà della CO.BE.VAL., proponevano opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione della ASL n. 15 di Cuneo con cui era stato ingiunto a ciascuno il pagamento della somma di L. 105.000.000 per violazione dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 118/92 per aver somministrato in concorso fra loro a sette vitelli presso la stalla condotta da MAT AU sita in Vignolo sostanze ormonali ad azione anabolizzante (17 Beta estradiolo).
Sostenevano in primo luogo l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione in quanto la notifica del verbale (non eseguita peraltro nei confronti della società) era avvenuta solo in data 25.11.1994, vale a dire oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento della relativa violazione (25.2.1993) o dalla data successiva delle analisi di revisione (13.2.1992) o dalla data successiva delle analisi di revisione (13.7.1994). Deducevano poi la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per l'incertezza sull'identificazione del destinatario, la loro estraneità ai fatti contestati, l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L. 689/81 e l'illegittimità della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa disposta per l'applicazione della sanzione dal RE all'esito del giudizio penale, conclusosi con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 C.P.P., in quanto fuori dalle ipotesi previste dall'art. 24 comma 6 Legge 689/81. Sollevavano infine questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 15 D.Lgs. n. 118 del 7.1.1992 per eccesso di delega in riferimento all'art. 65 Legge 428/90. Si costituiva in entrambi i procedimenti l'ASL n. 15 che chiedeva il rigetto delle opposizioni.
All'esito dei giudizi il RE con sentenze in pari data (14/25.1.1999) rigettava le opposizioni proposte avverso le ingiunzioni emesse nei confronti del OT in proprio e del MAT, mentre accoglieva quella presentata da CO.BE.VAL s.a.s. in liquidazione, annullando la relativa ordinanza-ingiunzione. Relativamente alle questioni che sarebbero state poi riproposte con il ricorso per cassazione, osservava il RE per quanto riguarda l'omessa notifica del verbale di accertamento che, concorrendo la violazione amministrativa in esame con un'ipotesi di reato (art. 5 Legge 283/62) e trovando quindi applicazione l'art. 24 della Legge 689/81, la notifica del verbale di cui al precedente art. 14 doveva intendersi sostituita dal decreto di citazione a giudizio per il suddetto reato del 9.12.1993, senza peraltro considerare che dopo l'acquisizione dei risultati dell'analisi di revisione si era anche provveduto alla notifica del verbale di accertamento. Quanto alla dedotta prescrizione, osservava che la relativa interruzione, essendo regolata dalle norme del codice civile, come prevede l'art. 28 della Legge 689/81, si era verificata con la notifica del decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento penale conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile il 17/10/1995 e che pertanto il termine di prescrizione non era ancora decorso, anche senza voler considerare l'ulteriore atto interruttivo avvenuto con la notifica dei verbali di accertamento del Novembre del 1994 dopo che erano pervenuti i risultati delle analisi di revisione. In ordine alla dedotta illegittimità della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione della sanzione, richiamava il RE l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 24 comma 1 Legge 689/81, con la conseguenza che, mancando qualsiasi accertamento da parte del giudice penale nell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P., dovevasi far riferimento per analogia all'ultimo comma dello stesso art. 24 che dispone la cessazione della competenza del giudice penale allorché il procedimento si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Respingeva infine la tesi dell'estraneità del OT e del MAT, rilevando, per quanto riguarda il primo, che egli, nell'esercizio delle sue mansioni di direzione dell'impresa, impartiva le direttive per la cura e l'alimentazione dei vitelli, come era emerso dalle risultanze istruttorie, e relativamente al secondo, il contrasto del suo assunto non solo con il contratto di soccida, ove erano prescritte a suo carico tutte le incombenze per la conduzione dell'allevamento, ma anche con le sue stesse dichiarazioni rese in udienza, ove aveva ammesso di aver provveduto personalmente a tale conduzione.
Avverso entrambe le sentenze propongono ricorso per cassazione, con separati atti, sia BE OT che AU MAT, deducendo quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso L'ASL n. 15 di Cuneo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, quello del OT e quello del MAT che hanno dato luogo a due distinti procedimenti (nn. 10889/99 e 10891/99 R.G.), devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso BE OT e AU MAT denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 6 della Legge 689/81 e degli artt. 444 e 445 C.P.P. in relazione all 1 art 3
60 n. 3 C.P.C.. Lamentano che il RE abbia ritenuto corretta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa da parte del giudice penale che ha omesso così di pronunciarsi anche sulla violazione amministrativa, equiparando le ipotesi previste dall'art. 24 comma 6 della Legge 689/81 con quella ben diversa in cui sia stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. La censura è infondata.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 C.P.P. non contiene un'affermazione di responsabilità, in ragione del profilo negoziale che la caratterizza e della conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per una tale dichiarazione (C. Cost. 11.12.1995 n. 499), pur essendo equiparabile, ai sensi del successivo art. 445 comma 1, ad una pronuncia di condanna di cui contiene la componente punitiva.
Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto si è ritenuto che lo stesso giudice penale debba pronunciarsi anche sulla violazione amministrativa per l'impossibilità di conoscere del reato, sia pure nel ristretto ambito dell'art. 129 C.P.P., senza conoscere anche della violazione amministrativa (da ultimo Sez. Un. Pen. 20/00 imp. Cerboni).
Ma, al di là del fatto che tale pronuncia riguarda una sanzione amministrativa accessoria che, come tale, consegue di diritto all'accertamento del reato (sospensione della patente di guida a seguito di lesioni colpose aravi), va rilevato che, allorché, come nel caso in esame, si sia in presenza di un illecito amministrativo autonomo che, seppure connesso al reato sotto il profilo teleologico, non ne costituisca parte integrante ne' sotto l'aspetto oggettivo ne' sotto quello soggettivo, ma richieda un'apposita e distinta valutazione sul piano della colpevolezza da cui non è possibile prescindere ai fini dell'applicazione della sanzione, non può ritenersi più operativa la "vis attractiva" a favore del giudice penale prevista dall'art. 24 della Legge 689/81, essendogli preclusa tale ulteriore valutazione nell'ambito dei poteri concessigli dal combinato disposto di cui agli artt. 444 e 129 C.P.P.. Nè può ritenersi incompatibile con tali conclusioni la previsione dell'ultimo comma del richiamato art. 24 in base al quale "la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità".
Tale disposizione altro non è che una conseguenza logica del principio fissato dal primo comma dello stesso art. 24, essendo evidente che una pronuncia di proscioglimento per uno di tali motivi non richieda il preventivo accertamento della connessa violazione amministrativa.
Ma se tale è la "ratio", anche nell'ipotesi come quella in esame, in cui la violazione amministrativa non costituisce un elemento del fatto-reato (a differenza., ad esempio, dei reati di lesioni od omicidio colposi commessi con violazione di norme del codice della strada) intercorrendo fra i due illeciti solo un rapporto di connessione teleologica, l'accertamento richiesto nell'ambito dell'art. 444 C.P.P. nei limiti previsti dall'art. 129 C.P.P. non richiede e non consente la distinta valutazione in ordine alla violazione amministrativa, pur commessa al fine di eseguire il reato. Nell'ambito di tale motivo, per la parziale identità di contenuti, può trovare ingresso l'ulteriore considerazione espressa dai ricorrenti con la memoria sulla base dell'art. 95 del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507, costituente "ius superveniens", che ha sostituito l'art.9 comma 3 Legge 689/81, prevedendo che "ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della Legge 30.4.1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande". Orbene risulta dall'impugnata sentenza che l'illecito amministrativo contestato (artt. 3 e segg. D.Lgs. 118/92) è costituito dalla somministrazione a nove vitelli di allevamento di sostanze ad azione ormonale (17 beta estradiolo e testosterone), mentre il reato per il quale è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. è quello previsto e punito dall'art. 5 lett. a) della Legge 283/62 in relazione alla detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze.
È evidente quindi la diversità dei fatti contestati come illecito amministrativo e come reato, cogliendo tali contestazioni due momenti distinti del comportamento dei trasgressori, riguardanti rispettivamente il precedente trattamento illecito sui bovini e la successiva detenzione per la vendita delle carni ottenute dalla loro macellazione e risultate trattate con sostanze ad azione ormonale. Ciò è tanto vero che le due violazioni, quella amministrativa e quella penale, ben potrebbero essere poste in essere da soggetti distinti.
Ora in un tale contesto, non solo risulta confermato il principio espresso in relazione all'art. 444 C.P.P., attesa la possibilità - per il giudice penale di pronunciarsi sul reato senza conoscere della violazione amministrativa, ma non può trovare applicazione nemmeno la nuova disposizione introdotta con l'art. 95 del D.L.gs. 507/99, presupponendo essa pur sempre l'identità del fatto contestato sia per il reato che per l'illecito amministrativo o comunque un rapporto di specialità che nel caso in esame certamente manca. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 14,15 e 24 comma 2 della Legge 689/81 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Deducono che erroneamente il RE non ha ritenuto estinta l'obbligazione di pagare la somma di cui all'ordinanza-ingiunzione per il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della Legge 689/81, sostenendo erroneamente, da una parte, che erano state comunicate le analisi dei campioni e le relative revisioni e, dall'altra, che si era verificata l'ipotesi di cui all'art. 24 con la notifica del decreto di citazione a giudizio per il reato previsto dall'art. 5 della Legge 283/62 e per la connessa violazione amministrativa in esame. Al riguardo osservano che, non avendo richiesto la revisione, il termine decorreva dal momento in cui venne evidenziata la presenza di sostanze ormonali e cioè dall'8.3.1993 e che, ai fini dell'equipollenza di cui all'art. 24 comma 2, è necessario che la comunicazione giudiziaria contenga gli estremi della violazione amministrativa corredata da un'informazione esauriente sul tipo e sulla gravità della violazione, mentre il decreto di citazione a giudizio non riportava nemmeno gli importi da versare ne' l'avvertenza sulla possibilità di pagamento in misura ridotta.
Anche tale censura è infondata.
Pur nella sua articolata esposizione, il motivo di ricorso in esame si risolve sostanzialmente nell'osservazione contenuta nell'ultima parte con cui si deduce la necessità, perché la comunicazione giudiziaria possa considerarsi equipollente alla contestazione di cui all'art. 14 della Legge 689/81, come prevede il successivo art. 24 comma 2., che essa contenga, oltre agli estremi della violazione amministrativa, anche un'informazione esauriente sul tipo e sulla gravità della stessa, l'indicazione degli importi da versare a titolo di sanzione e l'avvertenza in ordine alla possibilità di pagamento in misura ridotta.
Ma la presenza di tali specifici elementi non è richiesta dal richiamato art. 24 il quale prevede espressamente che la comunicazione relativa alla violazione amministrativa ne contenga gli estremi, senza necessità quindi di alcuna ulteriore precisazione. Del resto anche l'art. 14, riguardante la contestazione ad opera dell'autorità amministrativa, contiene la stessa previsione con riferimento ai soli estremi della violazione e non v'è quindi motivo per ritenere, nell'ipotesi di cui all'art. 24, la necessità di un'integrazione della comunicazione con gli elementi richiamati dal ricorrente.
Peraltro è agevole osservare che la "gravità" non può che essere il risultato di una valutazione da esprimere all'esito del giudizio ai fini di un'eventuale modificazione dell'entità della sanzione (art.23 comma 11) e che il pagamento in misura ridotta - della cui possibilità nemmeno l'art. 14 prevede che l'interessato sia avvertito - può essere sempre effettuato ai sensi dell'art. 16, essendo il relativo importo previsto per legge (un terzo del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, il doppio del minimo, oltre alle spese).
Accertata la legittimità della contestazione nelle forme della comunicazione giudiziaria di cui all'art. 24, ogni considerazione in ordine al rispetto dei relativi termini previsti dall'art. 14 rimane superata.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 118/92 in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostengono che la loro rispettiva qualità qualità di legale rappresentante della CO.BE.VAL. s.a.s., proprietaria dei bovini, e di soccidario non giustifica alcuna presunzione di responsabilità a loro carico, avendo i testi escluso che il primo frequentasse l'allevamento e precisato che altri si Preoccupavano di fornire gli alimenti e di somministrare i farmaci. La censura è inammissibile., risolvendosi sostanzialmente, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, in un riesame delle valutazioni di merito operate dal RE in ordine al comportamento posto in essere dai due nelle rispettive qualità di legale rappresentante della società, il OT, con effettiva direzione dell'impresa anche in ordine alle cure ed all'alimentazione dei vitelli, e di soccidario, il MAT, personalmente addetto alla conduzione dell'allevamento, valutazioni peraltro immuni da vizi logici e giuridici.
Con il quarto motivo infine i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge 689/81 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Sostengono che il RE erroneamente non ha applicato il principio di specialità previsto dall'art. 9 della Legga 689/81, essendo la fattispecie in esame punita sia dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 118/92 che prevede una sanzione amministrativa e sia dall'art 5 della Legge 283/62 che prevede una sanzione penale. Deducono quindi che con la sentenza emessa in sede penale ai sensi dell'art. 444 C.P.P. deve ritenersi assorbita anche la sanzione amministrativa e preclusa quindi la possibilità di cumulo fra le due sanzioni.
La censura è nuova e, come tale, inammissibile, non essendo stata prospettata avanti al RE la questione circa la necessità di applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge 689/81. Ad ogni modo, anche in considerazione dello "ius superveniens" costituito dall'art. 95 del D.L.gs. 507/99, è sufficiente qui richiamare considerazioni espresse al riguardo in relazione al primo motivo sull'inapplicabilità di un tale principio in una fattispecie come quella in esame caratterizzata dalla presenza di due illeciti (penale ed amministrativo) basati su fatti distinti ed autonomi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti al pagamento dell'onorario che liquida a carico di ciascuno in L. 4.000.000, oltre alle spese liquidate in L. 160.000.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001