Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
Non commette il reato di falsa perizia per induzione in errore chi, simulando uno stato di salute mentale alterato, induca in errore il perito chiamato a valutare la sua capacità a partecipare consapevolmente ad un processo penale. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la condotta costituisce solo l'oggetto della valutazione, con la conseguenza che il perito non agisce sulla base di una volontà viziata, ma valuta erroneamente come non simulati comportamenti, invece, simulati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2012, n. 6826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6826 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina Presidente del 31/01/2012
Dott. BONITO Francesco M. S. Consigliere SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella IA Consigliere N. 258
Dott. CARTA Adriana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. rel. Consigliere N. 31789/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) AN NI N. IL 26/02/1964 C/;
avverso l'ordinanza n. 3177/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 16/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile RM che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Armellini Paola, in sostituzione DEavv. Francesco Motrone.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 16 maggio 2011, depositata l'8 luglio successivo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da GL AN avverso l'ordinanza con la quale il GIP del tribunale partenopeo, in data 29 aprile 2011, aveva disposto in suo danno la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei seguenti reati: capo a) delitto di cui agli artt. 48, 81 e 373 c.p., consumato dal maggio 2007, capo b) delitto di cui agli artt. 48, 81 e 373 c.p., consumato dal settembre 2010, capo c) delitto di cui all'art. 611 c.p., capo d) delitto di cui agli artt.110, 582 e 585 c.p. in danno di ER FR, capo e) delitto di cui agli artt. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, delitti tutti aggravati a mente DEart. 7 D.L. n. 152 del 1991. Il Tribunale, in particolare, annullava l'ordinanza impugnata in relazione ai capi a), b), d), ed e), confermandola, viceversa, in relazione al reato di cui al capo e) della rubrica cautelare.
1.2 Ai fini della decisione, per quanto di interesse nella presente fase procedimentale, il tribunale osservava, in ordine ai reati di cui ai capi a e b), che nella fattispecie non era riscontrabile alcuna induzione nella falsità della perizia disposta giudizialmente ai fini di verificare la capacità del GL a partecipare consapevolmente al processo penale a suo carico intentato, dappoiché il semplice comportamento simulatorio, in assenza di esibizioni documentali false, non integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 373 c.p., dovendosi ritenere affidata alla perizia degli esperti la valutazione della capacità processuale del periziato e la veridicità o meno proprio dei suoi comportamenti, operata sulla scorta di giudizi di valore fondati su parametri non determinati normativamente, ne' tecnicamente indiscussi.
1.3 In relazione poi ai capi d) ed e) della rubrica osservava il tribunale che l'ipotesi accusatoria si fonda sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie DEesecutore materiale del delitto, tale SO RM, riscontrate dall'intercettazione ambientale in carcere del colloquio DEindagato con la moglie, nel corso del quale ebbe a proferire la seguente espressione: "chissà se lo dice il malo servizio che per me andò a combinare", riscontro quest'ultimo ritenuto dal tribunale non sufficientemente individualizzante dappoiché non indicato adeguatamente il "malo servizio" al quale il colloquiante GL riferiva il suo dire.
1.4 Con riferimento, infine, alla contestazione di cui al capo c), osservava il tribunale, viceversa, che sussistenti apparivano gravi indizi di colpevolezza a carico DEindagato, desumibili dalle dichiarazioni stesse della parte offesa, la dott.ssa IA TT, psicologa incaricata dei colloqui con l'indagato, dichiarazioni riscontrate dalle intercettazioni ambientali in carcere, nel corso delle quali l'indagato stesso si lamentava violentemente dei pareri negativi espressi dai medici sul suo stato di salute mentale.
2. Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione il Procuratore della repubblica distrettuale e l'indagato, personalmente e con l'assistenza del difensore di fiducia.
2.1 Denuncia il procuratore ricorrente violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, in particolare deducendo, in relazione ai capi a) e b) della rubrica:
- lo stato di tossicodipendenza abituale accreditato falsamente dall'indagato (come provato ex post dalla C.T. tossicologica del P.M.) è stato ritenuto ininfluente dal tribunale, nonostante sia stato individuato dai periti come fattore iniziale delle successive valutazioni, da tale dato, quindi, influenzate negativamente;
- il punto giuridico della questione sta nella riferibilità, all'ipotesi di reato contestata, della condotta simulatoria DEingannatore, autore mediato, rispetto a quella degli autori immediati (i periti) erroneamente negata dal tribunale;
- la tesi negata dal tribunale trova sostegno giurisprudenziale in cospicui arresti giurisprudenziali del giudice di legittimità (puntualmente riportati) e negandola si esenterebbero da responsabilità penale condotte lesive della corretta amministrazione della giustizia e della verità degli accertamenti giudiziali posti a base delle decisioni;
- tanto premesso sussistono poi tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma incriminatrice.
2.2 Quanto poi ai capi d) ed e) della rubrica lamenta ancora il procuratore ricorrente:
- la frase del GL intercettata e valutata insufficiente riscontro da parte del tribunale integra, in realtà, piena confessione da parte dello stesso in ordine alla consumazione di un delitto, ad opera DEAM, su richiesta DEindagato;
- nella fattispecie, pertanto, ricorrono una confessione (del mandante) ed il riscontro della dichiarazione DEAM (esecutore materiale del reato di lesioni aggravate);
- l'AM ha altresì evocato la lettera di ringraziamento indirizzatagli dall'indagato per la missione svolta ed il pagamento di una somma di denaro per quanto eseguito;
- il riferimento DEindagato al "malo servizio" costituisce elemento di prova solidissimo, come già detto, di natura confessoria sull'esistenza di un delitto, sull'esecuzione materiale di esso da parte DEAM e sul mandato per questo dato dall'indagato.
3. Col proprio ricorso difensivo l'avvocato di fiducia del GL illustra tre motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte lesa ed alla valutazione dei relativi riscontri esterni, in particolare deducendo:
- il narrato della parte lesa non è affatto preciso e puntuale, sol che si consideri che la stessa p.o. non ha percepito immediatamente la natura minacciosa delle espressioni usate dal GL, ma tali le ha considerate soltanto ad otto giorni di distanza e questo per sua stessa ammissione;
- la p.o. ha intrattenuto con l'indagato un colloquio di sostegno psicologico, non avendo la stessa alcuna competenza psichiatrica;
- alla psicologa, pertanto, l'indagato ha espresso le sue preoccupazioni ed il suo disagio come è giusto che facesse con una psicologa;
- il riscontro individuato dal tribunale alle dichiarazioni della p.l. è dato dalle intercettazioni ambientali in carcere del 3.12.2010, ma tali intercettazioni non riguardano affatto le dichiarazioni della parte lesa, ma si riferiscono ai pareri negativi per lo stato di salute mentale DEindagato contenuti nella cartella clinica;
- sul punto palese appare il difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità, tenuto conto, altresì, che nessun parere negativo ha mai espresso la dott.ssa TT;
- riscontro negativo viceversa alle dichiarazioni della p.o. è desumibile dagli atti ed in particolare dalle dichiarazioni del perito Crisci, il quale ha affermato la sussistenza in capo al GL di un disturbo della personalità, disturbo che ben può giustificare il dire DEindagato e quei profili tardivamente percepiti dalla p.o. come minatori.
3.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia invece la difesa ricorrente violazione DEart. 611 c.p. e difetto di motivazione sulla sussistenza del reato, in particolare deducendo:
- il reato che attraverso le minacce l'indagato intendeva realizzare, secondo l'ipotesi accusatoria è quello di cui agli artt. 479 e 481 c.p.;
- questo dato è in contraddizione con il contenuto delle dichiarazioni contestate all'indagato e riferite alla dott.ssa TT, la quale ha sottolineato che il GL insisteva sulla possibilità di una riduzione di pena se le relazioni delle dottoresse fossero state diverse;
- in realtà nessuna riduzione di pena potevano provocare le relazioni dette, posto che l'indagato era in stato di libertà in ordine ai procedimenti penali per i quali erano in corso gli accertamenti psichiatrici.
3.3 Col terzo motivo di impugnazione lamenta la difesa ricorrente violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione sul punto, dappoiché ritenuta l'aggravante in parola sulla base di frasi di stile ed in assenza di elementi concreti a fondamento DEipotesi accusatoria. L'indagato - sottolinea ancora il difensore - ha un precedente risalente a 12 anni or sono e le frasi incriminate non sono state percepite immediatamente come minacciose a riprova della non gravità, comunque, della condotta.
4. Con scritto personale indirizzato al tribunale e trasmesso a questa Corte perché considerato alla stregua di un ricorso di legittimità, lamenta l'indagato di non essere stato avvisato DEudienza per la discussione del suo ricorso al giudice del riesame al quale intendeva presenziare.
Risulta altresì depositata, dal difensore di fiducia, memoria difensiva ad ulteriore sostegno delle ragioni innanzi esposte 5. Infondato è il motivo di doglianza prospettato dal rappresentante della pubblica accusa in relazione ai capi a) e b) della contestazione cautelare.
5.1 Ed invero giova ribadire che l'art. 48 c.p. contempla l'ipotesi di responsabilità DEautore mediato, ossia di chi si serve, per commettere un reato, di altro soggetto come strumento;
la norma postula che l'autore immediato (ossia lo strumento) agisca per volontà viziata, cioè in conseguenza DEinganno adoperato su di lui dall'autore mediato;
a realizzare l'inganno vale qualsivoglì a mezzo di persuasione o suggestione idoneo a irretire, ossia ad assumere la volontà della persona ingannata al proprio divisamento delittuoso (Cass., Sez. 5^, 01/02/1985, n. 4058, Chessa). Ciò premesso, la questione giuridica posta dal procuratore ricorrente e dalla motivazione impugnata è se ricorre inganno idoneo a provocare Terrore DEautore immediato, nello specifico il perito incaricato giudizialmente di stabilire il suo stato di salute mentale, nella condotta del periziato il quale simuli il suo stato mentale attraverso atteggiamenti personali quali: presentarsi in modi trasandati e non curati, non rispondere a domande semplici, lasciare intendere di non capire le domande postegli, denunciare di temere un "nano" che vuole ucciderlo e di sentirsi i "vermi" addosso. Ad avviso della Corte al quesito deve essere data risposta negativa. Ed invero coglie nel segno il Tribunale là dove sottolinea che nella fattispecie data non v'è una situazione determinata da inganno, ma la valutazione scientifica del comportamento del periziato come ingannatore (simulato) o meno. La condotta DEindagato pertanto non costituisce Terrore che ha portato all'errore del perito, ma l'oggetto stesso della valutazione, di guisa che viene meno, nella fattispecie, il rapporto innanzi chiarito dall'art. 48 c.p., tra autore mediato ed autore immediato, dappoiché il perito non agisce sulla base di una volontà viziata, ma valuta erroneamente come non simulati comportamenti viceversa simulati, direttamente percepiti, analizzati ed interpretati, comportamenti che era chiamato a valutare come tali.
Sfugge alla esposta regola soltanto il dato della tossicodipendenza, giacché evidenziato esso dall'interessato attraverso una documentazione proveniente da terzi e non direttamente percepito dai periti, ma al riguardo ha motivato il giudice a quo sottolineando che la documentazione in parola non comprovava affatto uno stato di tossicodipendenza, ma semplicemente la fissazione di incontri al SERT senza alcuna diagnosi di esso. In relazione a detta argomentazione la censura del P.M. ricorrente si appalesa pertanto, sul punto, eccentrica.
5.2 Fondata appare, viceversa, la censura relativa ai capi D) ed E) della rubrica.
Sul punto, giova ribadirlo, il Tribunale del riesame, confermando analoga valutazione del GIP, ha posto le dichiarazioni autoaccusatorie del pentito SO RM, esecutore materiale DEaggressione a mano armato ai danni di ER FR e la seguente frase intercettata in un colloquio carcerario tra GL e la moglie all'indomani DEinizio della collaborazione con la giustizia DEAM stesso;
"chissà se lo dice il malo servizio che per me andò a combinare".
Ad avviso del tribunale la riferita espressione non integrerebbe riscontro personalizzante delle dichiarazioni autoaccusatorie ed accusatorie del pentito dappoiché il "malo servizio" innanzi evocato, non consente un riferimento implicito od esplicito alla gambizzazione del ER.
La sintetizzata motivazione appare alla Corte non del tutto coerente con le regole della logica ed insufficientemente argomentata, tenuto altresì conto della fase processuale in atto, contraddistinta dalla necessità di una probatio minor destinata a più apprezzabile conferma probatoria col naturale dipanarsi della vicenda processuale. Ed invero, come opportunamente evidenziato dal procuratore ricorrente, dalla espressione intercettata si deduce in termini di certezza che l'indagato incaricò di una azione delittuosa l'AM e che l'AM portò a termine tale incarico, di guisa che non si vede come possa negarsi la natura pesonalizzante del riscontro di esse all'accusa ed all'autoaccusa DEAM stesso, il quale ha chiarito in termini espliciti, chiari, precisi, articolati e senza contraddizioni in cosa sia consistitito il "malo servizio" evocato dall'indagato.
Non può pertanto non rilevarsi, altresì, il profilo di illegittimità della motivazione in esame anche per la violazione della regala iuris di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Giova rammentare che, in ordine all'applicazione della disciplina portata dall'art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità DEindagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante:
Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671). Alla luce di tale orientamento la dichiarazione di un collaborante - se precisa, coerente e circostanziata - ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del dichiarante, può essere anche costituito da altra dichiarazione convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze (Cass., Sez. 1^, 09/04/2010, n. 16792; Cass., Sez. 1^, 10/10/2001, n. 49523) ovvero, come nella fattispecie, da intercettazioni che si colleghino in modi di stretta connessione logica e stringente consequenzialità ai contenuti della chiamata in correità, contenuti non contrastanti in nulla con la chiamata da riscontare, ma ad esso aderenti per intero.
Sul punto, conclusivamente, l'ordinanza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esposti.
6. Infondata è l'impugnazione proposta dalla difesa del GL.
6.1 Quanto al primo motivo osserva la Corte che del tutto legittimo si appalesa, anche in considerazione della fase cautelare in atto e delle regole probatorie poste per essa dall'ordinamento, il giudizio in fatto espresso in ordine alla credibilità della p.o., la quale si è limitata a riferire con precisione quanto proferito dall'indagato, nè di particolare rilievo può ritenersi la circostanza che la reale comprensione del contenuto minatorio sia stata acquisita dopo oltre una settimana, atteso il contesto e la qualità degli interlocutori. Irrilevante, altresì, si appalesa l'incongnienza denunciata difensivamente del riscontro alle dichiarazioni della p.l. indicato dal tribunale, effettivamente eccentrico, dappoiché non essenziale ai fini della credibilità della denuncia.
A parte ciò il motivo si attarda in una valutazione alternativa, inammissibile in questa sede, a quella accreditata motivatamente dal giudice di merito del colloquio tra indagato e p.o..
6.2 Anche il secondo motivo di doglianza della difesa ricorrente si atteggia a giudizio di merito alternativo a quello argomentato dal giudice territoriale circa il significato delle espressioni ritenute minacciose, a nulla rilevando la coerenza o l'incoerenza giuridica del fine propostosi dall'indagato con le frasi ritenute minatorie, che vanno comunque inserite nella particolare fase processuale in atto al momento e cioè nell'ambito del tentativo DEindagato di rappresentare falsamente un suo stato mentale al di fuori della normalità patologica.
6.3 Manifestamente infondato deve, infine, valutarsi il terzo motivo di censura, giacché motivata la contestazione DEaggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sia con la gravità e le modalità della condotta, sia con il ruolo DEindagato, giudizialmente riconosciuto, di capo di un noto clan camorristico, sia con il riconoscimento DEattualità di tale ruolo, dedotto dalle intercettazioni ambientali in carcere e dalle direttive sulle attività del gruppo attraverso di esse disvelate.
Trattasi di una motivazione coerente con le regole logiche e con quelle giuridiche alla quale la censura in esame oppone una riduttiva (ed alternativa) lettura delle risultanze processuali.
7. Rimane, da ultimo, da valutare il ricorso personalmente redatto dall'indagato relativo a censure di natura esclusivamente processuale, impugnazione generica ed inammissibile perché non esaustivamente illustrata, anche in costanza di un contraddittorio di prime cure nel corso del quale l'impugnante si è avvalso di regolare difesa di fiducia.
8. In conclusione: va accolto il ricorso del rappresentante della pubblica accusa, limitatamente ai capi d) ed e) della rubrica e rigettato il ricorso di GL AN il quale va altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi DEart.616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi d) ed e) e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del P.M.. Rigetta il ricorso di GL AN che condanna al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore DEistituto penitenziario ai sensi DEart. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012