Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare, sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna.
In tema di mandato di arresto europeo, al di fuori delle tassative ipotesi regolate dall'art. 18 L. 22 aprile 2005, n. 69, non compete allo Stato di esecuzione alcuna valutazione sulle modalità di acquisizione delle prove poste alla base della sentenza irrevocabile di condanna. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione dei diritti minimi della difesa, essendo state acquisite le prove testimoniali al di fuori del dibattimento).
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In tema di mandato di arresto europeo, costituisce principio consolidato che, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata l'esecutività della sentenza di condanna. Le eventuali discrasie temporali nelle date indicate nel MAE non assumono rilievo, non potendosi escludere che, secondo la normativa dello Stato richiedente, la sentenza di condanna costituisca titolo esecutivo o assuma efficacia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 46223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46223 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2011
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40283/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
IN IA LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 28 ottobre 2009 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna, formulata dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, con il mandato di arresto europeo 31 luglio 2009 del Tribunale di Baia Mare, a seguito di ordine di carcerazione n. 1230 del 7 luglio 2009, per l'esecuzione della sentenza n. 1159 del 17 giugno 2009, definitiva il 7 luglio 2009, per reati in tema di circolazione stradale.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
IA LI IN ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 28 ottobre 2009 della Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna, formulata dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, con il mandato di arresto europeo 31 luglio 2009 del Tribunale di Baia Mare, a seguito di ordine di carcerazione n. 1230 del 7 luglio 2009, per l'esecuzione della sentenza n. 1159 del 17 giugno 2009, definitiva il 7 luglio 2009, per reati in tema di circolazione stradale (guida senza patente e guida in stato di ebbrezza).
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge sul mandato di arresto europeo in punto di doppia punibilità, considerato che solo la guida in stato di ebbrezza costituisce illecito penale nel nostro ordinamento. Il motivo, suggestivo, è peraltro nella specie infondato posto che dalla decisione acquisita risulta che la sanzione irrogata - a sensi dell'art. 33 c.p. romeno, lett. b) - è stata quella tarata e corrispondente alla pena prevista per il reato ex art. 87, comma 1 dell'ordinanza governativa e ex art. 74 c.p., lett. a), art. 76 c.p., lett. d), corrispondente alla nostra violazione, di rilievo penale, della guida in stato di ebbrezza.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, posto che le prove testimoniali non sono state acquisite nella fase dibattimentale.
Il motivo non ha fondamento.
In primo luogo perché una volta che l'autorità straniera abbia affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità richiesta sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (Sez. 6^, n. 17574, del 18/5/2006-22/5/2006, Jovanovic, non mass.). In secondo luogo, perché, salva la presenza di una delle palesi violazioni che impongono il rifiuto di consegna, ex art. 18 mandato di arresto europeo - nella specie non verificatasi - esula, dai poteri conferiti al giudice nazionale, qualsiasi valutazione in ordine alla formazione - acquisizione del materiale probatorio (in dibattimento od in fasi antecedenti e tipiche del sistema processuale del paese emittente), condotta sotto il profilo dell'equità del processo e del rispetto dei "diritti minimi" dell'accusato. Non compete quindi allo Stato membro di esecuzione, esclusi ovviamente la ricorrenza di una delle tassative ipotesi indicate e regolate dal citato art. 18, alcun apprezzamento censorio sulle modalità di acquisizione dei dati probatori (fuori della fase dibattimentale) che risultano essere stati utilizzati e posti alla base del finale giudizio (irrevocabile) di colpevolezza, oppure sulla mancata considerazione degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, trattandosi di questioni le quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente.
Il motivo è quindi infondato.
Il ricorso va pertanto rigettato, la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e va provveduto agli adempimenti L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22 comma 5. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009