Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. - come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - nell'ipotesi in cui il giudice abbia in precedenza respinto la richiesta di patteggiamento proposta da concorrenti nel medesimo reato per il quale l'imputato è tratto a giudizio. L'art. 34 succitato, infatti, non prevede detta ipotesi come causa di incompatibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto Papadia Presidente del 7.7.1999
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. " Guido De Maio " N. 2481
3. " Alfredo Teresi " REGISTRO GENERALE
4. " AU UA " N. 6869/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da 1) LO ER IU;
2) GN ERluigi;
3) DI ZO;
4) UN OR
avverso l'ordinanza 27-30/11/1998 del Tribunale di Busto Arsizio Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. R. Acquarone Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato. Svolgimento del processo
Nel processo penale n. 286/97 R.G. a carico di NO ER + 22 il PR di Saronno Dr. M. EL, all'udienza dibattimentale del 24.9.1998, respingeva la richiesta di patteggiamento proposta ex art.444 e 563 c.p.p. da alcuni imputati con il consenso del P.M.,
"separando la posizione processuale", di questi ultimi ed astenendosi nei loro confronti con dichiarazione diretta al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.p. Con l'ordinanza specificata in epigrafe detto Tribunale rigettava le istanze di ricusazione della Dr. EL avanzate il 28.9.98 dagli imputati LO, GN, DI e UN (i quali non avevano richiesto l'applicazione della pena), osservando che dalla sentenza n. 371/96 della Corte Costituzionale si evince come nel concorso eventuale di persone nel reato "il fatto si scinda in una pluralità di condotte ascrivibili a ciascun concorrente ed altrettanto distintamente valutabili nei loro profili oggettivi e soggettivi" citando la sentenza 14 maggio - 11 giugno 1998 della 6^ Sezione di questa Corte Suprema e rilevando che la Dr.ssa EL non aveva anticipato alcun giudizio sui coimputati che non avevano chiesto il patteggiamento, in quanto il suo "provvedimento di rigetto era motivato dall'erroneo calcolo della pena" e dall'incongruità della stessa "in relazione ai fatti 'cosi' come sono stati strutturati dal capo d'imputazione", ossia in considerazione della loro apparente gravità secondo una delibazione meramente astratta ed assolutamente scissa da ogni valutazione in ordine alla penale responsabilità dei concorrenti...".
Ricorrono con atti separati il LO, il DI ed i difensori del GN e del UN, deducendo in sostanza violazione delle norme processuali in materia di ricusazione e di incompatibilità del giudice, e segnatamente dell'art. 34 c.p.p., nonché vizio di motivazione al riguardo (per il GN anche carenza di motivazione in ordine all'irrogata sanzione pecuniaria di L. 500.000 a favore della Cassa delle Ammende). I ricorrenti, con ampi richiami giurisprudenziali, censurano l'ordinanza impugnata in quanto la valutazione espressa dal PR sull'incongruità della pena proposta ("troppo contenuta in relazione alla gravità dei fatti contestati") è tutt'altro che astratta ed implica una delibazione del merito, e d'altro canto lo stesso PR ha necessariamente esaminato il fascicolo del P.M. ed escluso l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. In particolare il LO, il GN ed il UN sottolineano che nella specie essi sono chiamati a rispondere, nella stessa qualità di membri di un organo collegiale (Commissione amministratrice dell'AMSA), della medesima condotta ascritta ad alcuni dei coimputati che avevano chiesto il patteggiamento, mentre il DI fa presente di essere stato Direttore generale della stessa AMSA;
inoltre il LO ripropone, in subordine, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 101/2 della Costituzione, dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede quale causa di incompatibilità il fatto che il giudice si sia già pronunciato respingendo la richiesta di patteggiamento di coimputati e a tal fine abbia comunque valutato la posizione del prevenuto di cui trattasi "in ordine alla sua responsabilità penale".
Motivi della decisione
Invero il PR, nel respingere la richiesta di patteggiamento avanzata da altri imputati, ha espresso una valutazione che, pur non concernendo le posizioni soggettive dei ricorrenti e pur facendo anche riferimento ad erroneo calcolo della pena, attiene all'oggettiva gravità dei reati contestati (peraltro correttamente:
sent. 313/90 C. Cos. Tuttavia i ricorsi non sono fondati.
Infatti l'ipotesi di cui trattasi non è prevista tra le cause di incompatibilità del giudice ex art. 34 e segg. c.p.p., ne' tra quelle di ricusazione ex art. 37: in particolare l'avviso in tal modo manifestato dal giudice del dibattimento non può ritenersi indebito ai sensi dell'art. 37 lett. b), tale essendo esclusivamente un comportamento non dovuto e non necessario o addirittura illecito e contrario alla legge (Cass. Sez. 1^ 29.7.93 Mellini;
Sez. 2^, 18/6/92, Falbo). D'altro canto la Corte Costituzionale, dopo una serie di sentenze additive, a partire dalla seconda metà del 1997 ha posto precisi limiti alla progressiva estensione della sfera di applicazione del citato art. 34, stabilendo che l'incompatibilità non opera quando la valutazione del giudice sia stata espressa in un altro processo ovvero in un'ordinanza anziché in una sentenza (ordinanza n. 306, 307, 308 e 331 del 1997 e, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, ordinanza n. 242 del 1^ giugno - 3 luglio 1998 che ha dichiarato "la manifesta inammissibilità" della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2^ c.p.p. sollevata dal Tribunale di Rovereto in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
I ricorrenti, del resto, non deducono altri profili di ricusazione, nè sembrano censurare come indebito - nel senso suindicato - il provvedimento del PR.
Quanto alla delibazione che questi avrebbe compiuto ai fini dell'art.129 c.p.p., non è esatto che il diniego del concordato patteggiamento implichi siffatta delibazione, la quale ex art. 444/2 c.p.p. costituisce invece presupposto necessario della sentenza di applicazione della pena su richiesta, mentre neppure il dedotto esame del fascicolo del P.M. è di per sè causa di incompatibilità alla stregua delle tassative previsioni del 1^ libro - 1^ titolo - 7^ capo del c.p.p.
Il GN si duole altresì dell'immotivata applicazione della sanzione di cui all'art. 44 c.p.p. Trattasi di provvedimento discrezionale che deve essere motivato (Cass. Sez. 1^ 22.1.94 Favia, Sez. 6^ 4.7.92 Manti), ma la motivazione può essere implicita nelle ragioni della reiezione o della declaratoria di inammissibilità (cfr. la cit. sentenza della 1^ Sezione): nella specie l'ordinanza impugnata ha richiamato ed interpretato pregressa giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa C.S. ed ha applicato la sanzione nel minimo, ed in considerazione di ciò ritiene il collegio che anche quest'ultimo motivo di gravame vada disatteso e che i ricorsi debbano essere respinti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1999