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Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1989, n. 91
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Legge 15 febbraio 1989, n. 91
Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1989, n. 91
Versione
16 febbraio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1989
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