Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
L'eccezione di compensazione, costituendo un'eccezione in senso proprio, è proponibile per la prima volta anche in appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado pur se amplia l'oggetto della controversia, perché essa tende esclusivamente a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8663 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IP VI, DA GI, DA TE, SS, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIO GIOVANNA, difese dall'avvocato SEBASTIO ATTILIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IL FALLIMENTO DELLA IR SRL, in persona del curatore Avv. CARICASULO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, difesa dall'avvocato PELLÈ GUIDO c/o JANARI Luigi, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/99 della C.A. di Lecce Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 14/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 e 26 gennaio 1989 la S.r.l. IR, corrente in Taranto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di quella città CE PP per sè e per la figlia minore SI SS, nonché GI e FA SS esponendo che:
- per attività di consulenza svolta in favore di GI SS, rispettivamente marito della PP e padre delle germane SS, deceduto nel 1988, vantava nei confronti delle convenute (subentrate al de cuius nella conduzione della ditta ed eredi del medesimo) il credito di cui alle fatture 9/86 del 31 dicembre 1986 e 14/88 del 1/7/88, il cui complessivo importo ammontava, per sorte e interessi moratori al tasso bancario del 18%, a lire 66.129.000;
- che la PP, onorando una fideiusssione da lei prestata in favore della IR, aveva provveduto a pagare debiti della detta società per un importo complessivo di lire 107.364.307;
- che con lettera del 18 gennaio 1989 la IR, riconoscendo il suddetto maggior credito della PP, aveva comunicato di volerlo compensare con il proprio controcredito di cui alle suindicate fatture e pertanto, operata la compensazione, aveva rimesso alla PP la differenza pari a lire 41.235.300;
- che la PP con telegramma del 20 gennaio 1989 aveva contestato l'esistenza del controcredito vantato dalla IR, sostenendo che le fatture erano state già pagate dal de cuius, ed avevano, perciò, rifiutato la compensazione.
Tutto ciò premesso, la IR chiedeva la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di lire 66.129.000, oltre gli ulteriori interessi moratori al tasso del 18% a decorrere dal 18 gennaio 1989.
Le convenute, costituitesi, chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che le fatture erano state già pagate. Aggiungevano che, per una di esse (la n. 14/88 di lire 16.500.000) il pagamento era avvenuto indebitamente, per cui chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione, con gli interessi, della somma indebitamente percepita.
Nel corso del giudizio la IR, a modifica dell'originaria domanda, chiedeva il pagamento, con gli interessi, dell'ulteriore somma di lire 2.516.949, a titolo di IVA sulla fattura n. 14/88. Il processo, dichiarato interrotto per il fallimento della IR, veniva riassunto ad opera della curatela fallimentare. Con sentenza 29/1/96 il Tribunale, in accoglimento della domanda principale e rigettata la riconvenzionale, dichiarava le convenute obbligate in solido al pagamento della somma richiesta da parte attrice, quantificata in lire 69.124.169, oltre interessi al tasso del 18%, e, dichiarato compensato tale debito con il credito di lire 30.150.927 (eccepito dalle convenute in corso di causa e già ammesso allo stato passivo del fallimento), condannava le convenute, in solido, al pagamento della differenza pari a lire 38.973.242, oltre interessi all'anzidetto tasso del 18%.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, con sentenza 14/1/99, rigettava il gravame proposto dalle soccombenti.
Costoro hanno proposto ricorso per cassazione per due motivi. Ha resistito la curatela fallimentare della IR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo di ricorso si denuncia l'erronea applicazione delle norme in materia di compensazione, (art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli art. 1241, 1242, 1246, 1252 cod. civ.) per avere la sentenza ritenuto che la compensazione tra il credito dedotto in giudizio dalla IR (attrice) e il maggior credito opposto dalle ricorrenti (convenute) non poteva operare in quanto costoro avevano negato, sia, prima dell'instaurazione della causa che durante la causa, di essere debitrici verso la IR, contestando, quindi, l'esistenza stessa del controcredito, e si erano risolte a chiedere la compensazione soltanto con l'appello.
Secondo le ricorrenti, il giudice d'appello (e principali di lui, il giudice di primo grado), una volta accertata l'esistenza del credito dedotto in giudizio dalla IR nei confronti delle eredi SS, avrebbe dovuto operare la compensazione con il loro controcredito di maggiore importo, posto che tale controcredito era stato riconosciuto dalla IR con la lettera 18 gennaio 1989.
A nulla rilevava, secondo le ricorrenti, la contestazione che esse avevano sollevato con riferimento al credito della IR, ben potendo l'eccezione di compensazione essere formulata per la prima volta in appello.
La censura è fondata.
La corte territoriale ha ritenuto di non potere effettuare la compensazione sul rilievo che le appellanti già prima dell'instaurazione della causa, avevano rifiutato di compensare il proprio credito con quello nei loro confronti vantato dalla IR, affermando che questo si era estinto per avvenuto pagamento, e, successivamente, quando la IR aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito, avevano continuato a negare l'esistenza di tale credito, decidendosi a opporre la compensazione soltanto con l'appello, allorché avevano modificato la loro strategia difensiva.
La decisione non può essere condivisa.
L'eccezione di compensazione è proponibile anche per prima volta con l'appello, trattandosi di eccezione propria, volta cioè a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria (v. tra le tante: Cass. 5377/88; 3835/84). Pertanto, la corte territoriale, una volta accertata l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla IR nei confronti delle eredi SS, avrebbe dovuto prescindere dalle contestazioni che costoro avevano mosso in ordine alla dovutezza delle somme, e, prendendo atto che esse avevano chiesto la compensazione col controcredito di maggiore importo, ammesso dalla stessa IR già ante causam, con la lettera del 18 gennaio 1989, avrebbe dovuto pronunziarsi su tale richiesta limitandosi a verificare la ricorrenza dei presupposti, necessari per operare la compensazione, e cioè la certezza e la liquidità del controcredito, su cui certamente non rilevavano le succitate contestazioni in quanto relative non al controcredito opposto in compensazione, ma al credito della IR, ormai accertato in giudizio.
La sentenza va, pertanto, cassata sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame.
2 - Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge (artt. 112 e 342 cod. proc. civ.) e omessa motivazione su punto decisivo per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile, perché proposta soltanto con la comparsa conclusionale d'appello, la doglianza relativa alla liquidazione degli interessi moratori (effettuata dal primo giudice nella misura del 18%), non tenendo conto che, avendo le appellanti impugnato la sentenza in ogni sua parte, il gravame doveva considerarsi tempestivamente proposto anche con riferimento agli interessi.
La censura non merita accoglimento.
Costituire principio pacifico che nell'atto di appello la parte volitiva deve essere accompagnata dalla parte argomentativa, nella quale vanno indicate, oltre le concrete mosse dalla parte appellante, e ciò anche quando sia stata impugnata la sentenza nella sua interezza (Cass. 6335/98; 3805/98). Correttamente, quindi, il giudice d'appello ha considerato inammissibile perché non dedotta con l'atto di appello, ma solo con la comparsa conclusionale e, perciò, tardivamente, la doglianza concernente il capo della sentenza di primo grado relativo agli interessi.
Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo. Rigetta il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001