Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 36916
CASS
Sentenza 28 settembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è integrata per il solo fatto della scarsa entità del valore della cosa (nella specie del denaro sottratto nel corso di una rapina), occorrendo far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno.

Commentario1

  • 1I presupposti richiesti per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, co. I, n. 4, c.p. .
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 36916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36916
Data del deposito : 28 settembre 2011

Testo completo