Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
L'illegittima statuizione della confisca del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata, può essere sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione con l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2009, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1369
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 21913/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND ZE AR RA, nata il [...];
Avverso Sentenza Gup Tribunale di Roma, emessa il 10/03/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la relazione scritta, in data 30/06/09, del PG della Cassazione in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per Annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 10/03/09, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di RN AN AR SP - imputata dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142 e 181; art. 349 c.p., commi 1 e 2 (capi A), B), C) della rubrica) - la pena di mesi sette di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
pena sospesa;
confisca del manufatto sottoposto a sequestro preventivo. L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare la ricorrente esponeva che la confisca del manufatto abusivo era illegittima, non rientrando detta misura di sicurezza patrimoniale nelle previsioni normative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; art. 445 c.p.p.. Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di confisca del manufatto oggetto del procedimento penale. Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 30/06/09, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Il Gup del Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 10/03/09, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti dell'attuale ricorrente RN AN AR SP - imputata dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142 e 181; art. 349 c.p., commi 1 e 2 - la pena di mesi sette di reclusione ed Euro 500,00 di multa, con sospensione della pena;
ordinava, altresì, la confisca del manufatto sottoposto a sequestro preventivo.
Tanto premesso, si rileva che è illegittima la statuizione attinente alla confisca del manufatto in sequestro.
Al riguardo va ribadito che, in materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna e/o di patteggiamento per l'ipotesi del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 non può essere disposta la confisca ne' obbligatoria, ne' facoltativa a norma dell'art. 240 c.p., del manufatto abusivo, essendo la demolizione dello stesso l'unico rimedio percorribile per l'eliminazione degli effetti del reato (Giurisprudenza di legittimità consolidata, vedi: Cass. Sez. 3, Sent. n. 4965 del 31/01/08; rv 238781; Cass. Sez. 3, Sent. n. 4089 del 05/02/02, rv 220854; Cass. Sez. 6, Sent. n. 848 del 29/01/83, ric. Piersigilli;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 6983 del 03/08/84). Va annullata, pertanto, la sentenza de qua limitatamente alla statuizione concernente la confisca del manufatto abusivo sottoposto a sequestro;
statuizione che va eliminata direttamente da questa Corte di Cassazione. Detta statuizione, tuttavia, va sostituita di ufficio, sempre da questa Corte di Cassazione, con l'ordine di demolizione del manufatto, nonché con l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
il tutto ex art. 609 c.p.p., comma 2; art. 620 c.p.p., lett. e. Invero, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2; l'ordine di demolizione nonché
quello di ripristino dello stato dei luoghi, costituiscono - in caso di sentenza di condanna o di applicazione pena in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 - atti dovuti in ordine ai quali il giudice non ha alcun potere discrezionale che lo legittima a non disporre dette sanzioni. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Gup del Tribunale di Roma in data 10/03/09 nei termini sopra indicati, con trasmissione di copia della sentenza alla Regione Lazio ed al Comune di Roma, ai sensi dell'art. 181 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del manufatto abusivo, che elimina e dispone la demolizione di detto manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi, con trasmissione di copia della presente sentenza alla Regione Lazio ed al Comune di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010