Sentenza 28 gennaio 2004
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- 1. Black-out: i limiti al potere del giudice di valutare in via equitativa il dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11324 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da:
AR SA, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, Pal. 4^, sc. B, presso IA AR Grez, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv. IA Carlo Fanzini e Arnaldo Foschi da Forlì;
- ricorrente -
contro
CIR Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante, già elettivamente domiciliato in Bologna, P.za S. Francesco n. 2, presso l'avv. Maria Anna Alberti, procuratrice domiciliataria della società nel giudizio di merito.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, 1^ sez. civ., n. 257, del 4 febbraio - 6 marzo 2000. Udita, all'udienza del 26 giugno 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5 novembre 1991, la C.I.R. Costruzioni s.r.l. e la S.I.P.A. s.r.l., la prima come concessionaria dell'A.N.A.S. per la costruzione d'una strada in Forlì, succeduta all'Impresa Rizzi s.p.a. incorporata dalla seconda, convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Bologna Sante CH e s'opponevano alla stima delle indennità d'espropriazione e d'occupazione di un'area del convenuto di mq. 536, compresa in un cortile di mq. 2.407, di cui già s'erano espropriati altri mq. 870, ritenendo eccessive le indennità liquidate dalla Commissione provinciale rispettivamente in L. 11.752.000 e in L.
2.120.888. Il CH proponeva domanda riconvenzionale, ritenendo incongrue le richiamate indennità, per essere il suolo espropriano in zona periferica della città e adiacente a aree urbanizzate, con servizi e infrastrutture a destinazione artigianale e industriale e dovendosi tener conto del diminuito valore degli immobili rimasti all'espropriato a causa della fascia di rispetto stradale e per l'ablazione solo parziale, dando rilievo al danno da svalutazione monetaria.
Eccepita dalle attrici l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del CH, per avere accettato le indennità, l'eccezione è stata respinta dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'8 marzo 2000, che ha rigettato nel merito la domanda del convenuto e tacitamente quella della S.I.P.A. s.r.L. In base agli strumenti urbanistici vigenti in Forlì al momento del vincolo preordinato all'esproprio, che inserivano l'area in Zona E2, la Corte di merito ha negato l'esistenza di qualsiasi possibilità legale di edificazione del terreno che, solo dopo l'approvazione del P.R.G. del 1996 (l'espropriazione era del 1991) è divenuto, in parte, fabbricabile.
La natura inedificabile del terreno ha determinato la valutazione con i valori tabellari medi fissati per i tipi di coltura in parte a orto e in parte a vigneto, nella regione agraria 5 della Provincia di Forlì; l'indennità dovuta per l'esproprio è stata liquidata in complessive L. 1.571.820 (L. 2, 932, 5 X mq. 536), somma alla quale è stata aggiunta la perdita di valore della residua area del CH del 20% rispetto a quello precedente l'ablazione, calcolata in L. 1.097.342, per la ridotta agibilità del cortile come spazio di manovra. La Corte ha negato ogni diminuzione di valore del fabbricato industriale, di cui era pertinenza il cortile che comprendeva l'area espropriata, fissando l'indennità d'esproprio in complessive L.
2.669.162 e quella d'occupazione in 1/12 annuo dell'altra, ex art. 20 L. 865 del 1971, e in un totale di L. 625.815 e ordinando alla sola
CIR di versare le somme, con gli interessi dal decreto di esproprio per la relativa indennità e dalla scadenza di ogni anno per quella di occupazione, e con compensazione delle spese di causa. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso il CH con due motivi nei confronti della sola CIR Costruzioni s.r.l. e senza evocare in causa la S.I.P.A. , s.r.l. e la società intimata non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va riaffermata la conformità all'art. 330 c.p.c. della notifica del ricorso per cassazione alla società CIR in proprio, presso il procuratore domiciliatario del giudizio di merito avv. Maria Anna Alberti, essendo essa idonea ad attuare lo scopo della norma di far conoscere l'intervenuta impugnazione al difensore tecnico per decidere le modalità eventuali di difesa (Cass. 21 dicembre 2001 n. 16145, 6 ottobre 2000 n. 13342, 8 marzo 1999 n. 1944, 21 agosto 1997 n. 7818, tra altre). La Corte d'appello ha implicitamente negato legittimazione sostanziale alla S.I.P.A. s.r.l., incorporante l'Impresa Rizzi s.p.a. originaria appaltatrice dell'opera pubblica per la quale v'è stata l'espropriazione, sancendo che le indennità liquidate sono dovute dalla sola CIR Costruzioni s.r.l.; la statuizione deve ritenersi giudicato avendo le parti del giudizio di merito fatto acquiescenza a essa, come consentito dalla natura scindibile della causa tra la S.I.P.A. e il CH rispetto a quella tra quest'ultimo e la Cir, ai sensi dell'art. 332 c.p.c.. 2. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 12 Preleggi e 5 bis Legge n. 359/92, da leggere in rapporto agli artt. 3 e 42 della Cost. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito, seguendo l'orientamento prevalente della Cassazione, ritenuto necessaria l'edificabilità "legale", cioè prevista - fidagli strumenti urbanistici, per qualificare "fabbricabile" un'area. Detta interpretazione deriva sul piano letterale dall'esistenza della congiunzione "e" tra le parole "legali" e "effettive", qualificanti le possibilità di edificazione del citato art. 5 bis, con la conseguenza che i detti attributi normativi sono stati ritenuti cumulativi e non alternativi, pur essendo illogico e ridondante dare rilievo all'edificabilità di fatto se solo quella legale deve poi essere utilizzata e violando il principio del serio ristoro di cui all'art. 42 Cost. nel non tenere conto della incidenza sul mercato delle realtà di fatto.
L'espressione edificabilità "legale", per il ricorrente, deve leggersi in rapporto alle situazioni delle aree senza vincoli generali d'inedificabilità e la ratio della L. n. 359/92, di risanamento delle Finanze pubbliche, non può comunque far venir meno l'esigenza di un serio ristoro per l'espropriato garantito dalla Costituzione;
la stessa sentenza impugnata sancisce che i vincoli urbanistici preesistenti a quelli preordinati all'esproprio sono utilizzabili per valutare le a-ree, non avendo invece rilievo quelli successivi. Proprio perché con gli strumenti urbanistici si possono introdurre vincoli preordinati all'esproprio, è irrazionale condizionare alla disciplina degli strumenti di pianificazione urbana la natura edificabile delle aree, tanto più oggi in cui con i "programmi integrati d'intervento", di cui all'art. 16 della L. 17 febbraio 1992 n. 179, e con gli "accordi di programma" di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990 n. 142 potenzialmente ogni area urbana può divenire "edificabile". Nel caso già nel Piano regolatore del 1974 l'area CH era in zona agricola di salvaguardia, con divieto di ogni possibilità di intervento edificatorio confermato poi dal P.R.G. del 1988, conservandosi un vincolo negativo per oltre quattordici anni, con obbligo conseguente di indennizzare il proprietario. L'irrilevanza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'esigenza di un'interpretazione adeguatrice che consenta di dare rilievo all'edificabilità di fatto in via autonoma.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero la conformazione come "edificabile" di un'area urbana deriva dagli strumenti urbanistici che, con l'inserimento di essa in una Zona che consente l'edificazione, le conferiscono un valore di mercato "aggiunto", che giustifica in parte la riduzione, rispetto ai valori venali, delle indennità d'espropriazione per pubblica utilità, e consente di ritenere "serio" il ristoro limitato dell'art. 5 bis L. 359/92. Come sancito dalle S.U." nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazio per un tertium genus. tra aree edificabili (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) e aree agricole o non classificabili come edificabili (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ex L. n. 865 del 1971), un'area va ritenuta edificabile per il solo fatto che come tale essa sia classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale;
la cd. edificabilità "di fatto rileva esclusivamente in via suppletiva, in carenza di strumenti urbanistici, ovvero in via complementare (e integrativa), agli effetti della determinazione del valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo" (S.U. 23 aprile 2001 n. 172, Cass. 16 settembre 2002 n. 13473, 26 giugno 2001 n. 8685, 2 marzo 2001 n. 3048, 1 settembre 1999 n. 9207, 23 settembre 1998 n. 9503). L'art. 5 bis della L. 359/92 non da rilievo all'edificabilità di fatto in via autonoma, come ritiene il ricorrente CH in contrasto con le massime citate che negano possano indicere sui valori di mercato delle aree attività illecite, quali le edificazioni in zone urbanisticamente non destinate all'edilizia. Pertanto, sul piano letterale, logico e di sistema, il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato (Case. 12 giugno 1999 n. 5806 ritiene inammissibile il ricorso censurante la sola inedificabilità di fatto, senza impugnare quella legale). Le ragioni interpretative richiamate nello stesso ricorso restano ferme, dovendosi negare che i "programmi integrati" o gli "accordi di programma" di cui alle leggi citate nell'impugnazione comportino una sorta di potenziale edificabilità di tutti i suoli urbani. Le norme citate in ricorso (art. 16 L. 179/ 92 e 27 L. 142/90) impongono le delibere del consiglio comunale di variante degli strumenti urbanistici, se i programmi e accordi diano luogo a modifiche di destinazione urbanistica di aree, rendendo legalmente edificabili le aree che tali non erano, negandosi pure per tale profilo l'esistenza di un tertium genus di suolo che debba aggiungersi alle superfici edificabili e agricole.
Il mancato rilievo della edificabilità di fatto, senza quella legale comporta il rigetto del motivo di ricorso, essendo irrilevante il preteso vizio di motivazione attinente a un punto non decisivo, per aver la Corte d'appello esattamente escluso che il vincolo pertinenziale di un'area a un fabbricato renda comunque legalmente edificabile la stessa e negato ogni rilievo alla edificabilità di fatto di essa.
2. In via subordinata il CH con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 8 L. 1^ ottobre 1969 n. 679 e 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, anche per contraddittorieta di motivazione,
perché, per la L. 679/69, l'area espropriata, pertinenziale d'un fabbricato urbano era da qualificare "urbana" solo per la sua natura di pertinenza;
inoltre l'espropriazione è stata parziale e quindi l'indennità era da calcolarsi nella differenza di valore degli immobili del CH, prima e dopo l'esproprio, ex art. 40 della L. 2359/1865. Errata è stata quindi l'applicazione dei soli valori tabellari nel caso, senza considerare il valore dell'intero complesso immobiliare colpito dall'ablazione e del danno al fabbricato industriale, non compreso nell'espropriazione, che ha subito pregiudizi pure per l'avvicinamento dell'asse stradale, con conseguente maggiore incidenza su di esso del traffico veicolare.
2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Espressamente la Corte di merito afferma infatti che l'area espropriata, pure se cortilizia e pertinenziale a un fabbricato a destinazione industriale, va valutata autonomamente, classificandosi, per la collocazione in Zona E2 del P.R.G. di Forlì, come inedificabile. Il richiamo nel ricorso all'art. 8 della L. n. 679 del 1959 non rileva, perché esso attiene solo alla qualifica catastale degli immobili e non rende edificabili aree che tali non sono per gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio.
La Corte di merito ha poi applicato l'art. 40 della L. 2359 del 1865 (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), ritenendo esservi stata una diminuzione di valore del 20% della sola area residuata cortilizia e nessuna riduzione di quello del fabbricato cui essa accede, del quale l'espropriazione "non ha influenzato le caratteristiche e la funzionalità" (cfr. sentenza impugnata). L'esistenza dell'espropriazione parziale rilevata dalla Corte di merito esclude la dedotta violazione dell'art. 40 (o forse 46) della L. 2359 del 1865, che risulta essere stato applicato nel caso, aggiungendo al valore tabellare dell'area ablata la perdita proporzionale dello stesso valore delle superfici residue;
comunque le dedotte perdite di valore della costruzione industriale della quale l'area ablata era pertinenza, pure per l'avvicinamento dell'asse stradale e l'incremento del traffico veicolare, costituiscono solo valutazioni diverse del ricorrente di fatti che la Corte d'appello ha ritenuto irrilevanti per la produzione d' una diminuzione di valore del fabbricato industriale rimasto in proprietà del CH. In conclusione il ricorso deve rigettarsi e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesa l'intimata CIR Costruzioni s.r.l.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004