Sentenza 22 gennaio 2004
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Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello possono essere denunciati soltanto vizi che attengano a tale decisione e non anche vizi che si riferiscano alla sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. CUOCO ET - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ET, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 88, presso l'avv. Giorgio Spadafora, e rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Attardi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D.H.L. INTERNATIONAL S.r.l.;
- intimata -
e sul ricorso n^. 14909/02 proposto da:
D.H.L. INTERNATIONAL s.r.l., in persona della Dott.ssa Lorella Nard, procuratrice speciale per atto notaio Alfonso Colombo, elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli n. 27, presso l'avv. Paolo Mereu, che con l'avv. Guido Jucci la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
RI ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16 della Corte d'appello di Catania, depositata il 10 gennaio 2002 (R.G.N. 846/01). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Paolo Mereu;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, ed in subordine rigetto del principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 giugno 1995 al Giudice del lavoro di Catania, ET IN esponeva di essere stato coartato a presentare le dimissioni dalla DHL TE s.r.l., alle cui dipendenze, presso la filiale di Catania, aveva lavorato, a seguito dell'invito rivoltogli in tal senso dal responsabile della società, AN CI: questi, dopo avergli contestato di avere fatto timbrare il cartellino di presenza da un compagno di lavoro, gli aveva prospettato, in alternativa alle dimissioni, il licenziamento con contestuale denuncia penale per il fatto commesso. Chiedeva quindi che, accertata la sussistenza di un licenziamento verbale e non di dimissioni, perché estorte, fosse reintegrato nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 9 maggio 2001 che, appellata dallo IN, era confermata dalla locale Corte di appello con pronuncia depositata il 10 gennaio 2002. Il giudice del gravame innanzitutto disattendeva l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla società, la quale aveva dedotto che la richiesta di annullamento delle dimissioni dal posto di lavoro, non formulata in primo grado, costituiva una modifica non consentita del petitum. Riteneva poi la Corte territoriale che il lavoratore si era determinato alle dimissioni, senza che vi fosse stata alcuna coartazione in tal senso da parte datoriale, in quanto il responsabile dell'azienda si era limitato a prospettare al dipendente, per la mancanza commessa dallo stesso, l'alternativa fra licenziamento con denuncia di truffa, e le dimissioni.
Avverso questa sentenza lo IN ha proposto ricorso per Cassazione.
La società DHL TE ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.
Il primo, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 cod. civ. e vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per non avere considerato una serie di circostanze che aveva caratterizzato il comportamento del responsabile dell'azienda, al fine di verificare in esso la sussistenza della lamentata minaccia nei confronti del lavoratore, e quindi della coartazione della volontà di costui. In particolare, il clima obbiettivamente intimidatorio nel quale si era svolto l'incontro con il dipendente ed era stata avanzata la richiesta di dimissioni, il diniego di consentire al lavoratore di consultare un avvocato prima di rassegnare le dimissioni, l'omessa valutazione dei fatti esposti nella denuncia penale presentata dallo IN, la contraddittorietà delle dichiarazioni del CI ai Carabinieri di Ciampino con la deposizione resa dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado.
Il secondo denuncia violazione dell'art. 2106 cod. civ. unitamente a vizio di motivazione. Il lievissimo ritardo, tre minuti, rispetto all'orario di lavoro addebitabile al lavoratore, e che aveva indotto lo stesso a far apporre dal collega la firma sul cartellino di presenza - ritardo peraltro giustificato dall'espletamento di una commissione richiesta allo IN dal datore di lavoro - non integrava alcuna mancanza del dipendente e quindi non poteva essere posto a base di alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, con la conseguenza che la prospettazione del licenziamento doveva di per sè integrare la minaccia di un male ingiusto e non quella di far valere un diritto.
Il terzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 245 e 134 cod. proc. civ. e sostiene che con l'ordinanza del 31 gennaio 2000, il giudice adito si era limitato a disporre l'escussione dei testi AN CI e NA OI, senza fare alcun accenno all'ammissibilità della prova chiesta dall'odierno ricorrente già con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'unico motivo del ricorso incidentale, espressamente condizionato, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ. e deduce che il giudice del gravame erroneamente ha ritenuto l'annullamento delle dimissioni compreso nella richiesta inizialmente formulata, per essere implicito nella prospettazione delle dimissioni, come conseguenza di una volontà coartata datore di lavoro;
nel ricorso del giudizio di primo grado tale richiesta non era riscontrabile neppure nella parte narrativa e il lavoratore si era limitato a chiedere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, petitum evidentemente diverso da quello indicato in appello.
La questione che la parte, integralmente vittoriosa nel merito, ha proposto con il ricorso incidentale è pregiudiziale di rito e perciò deve essere esaminata con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita nel merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (cfr. Cass. sez. unite 23 maggio 2001 n. 212). La censura proposta è però infondata. La Corte territoriale ha evidenziato che l'annullamento delle dimissioni risultava chiaramente dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio, nel quale l'attore aveva affermato che le dimissioni erano conseguenza di una volontà coartata, e che quindi l'annullamento delle dimissioni, in quanto presupposto dello scioglimento del vincolo contrattuale, nell'economia del ricorso costituiva oggetto della domanda. Si tratta di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato, come appunto nella specie in cui l'individuazione dell'oggetto della domanda è stato dunque compiuto attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, e perciò infondata è la dedotta violazione di domanda nuova in appello che la società ha denunciato, riferendosi peraltro soltanto alle conclusioni riportate nell'atto e senza criticare il ragionamento seguito dal giudice del merito.
Passando all'esame del ricorso principale, si deve rilevare, quanto al primo motivo, la inammissibilità dei dedotti errori di diritto, in quanto la censura ricorrente si limita ad affermare la violazione e falsa applicazione delle suindicate norme, senza illustrare le ragioni sulle quali essa si fonda. Evidenziato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che la violazione delle norme di diritto quale vizio di legittimità ricorre allorché vi sia stata negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o affermazione di una disposizione di legge inesistente, mentre la falsa applicazione ricorre allorquando una norma rottamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa, il ricorrente non spiega perché la sentenza impugnata sia incorsa in una delle due cennate ipotesi di errore di diritto, ma deduce piuttosto una errata ricostruzione del fatto da parte del giudice del merito, il quale non avrebbe tenuto conto, secondo quanto il ricorrente ha sostenuto nella seconda censura in cui si articola il primo motivo, delle circostanze indicate, al fine di verificare la sussistenza delle minacce poste in essere dal datore di lavoro per coartare la volontà del lavoratore, si da indurlo alle dimissioni.
Ma relativamente alle circostanze che si assumono pretermesse dal giudice del merito, va evidenziata la estrema genericità di quella concernente "il clima obbiettivamente intimidatorio, dopo una giornata di pesante silenzio", in cui si sarebbe svolto l'incontro del lavoratore con il dirigente dell'unità produttiva, senza alcun riferimento a concreti comportamenti intimidatori di costui, peraltro esclusi dalla sentenza impugnata questa invece ha sottolineato come dalle risultanze di cause non fossero emersi elementi atti a rilevare nel comportamento del datore di lavoro un quid pluris rispetto alla prospettazione dell'alternativa fra licenziamento con la denuncia penale per truffa e le dimissioni.
Riguardo al diniego di consentire al lavoratore di consultare un avvocato, a prescindere dalla decisività del punto ai fini della sussistenza della minaccia, si tratta di circostanza nuova non dedotta nel precedente giudizio di merito.
Gli ultimi due rilievi del primo motivo (omessa valutazione dei fatti esposti nella denuncia penale e contraddittorietà delle dichiarazioni del teste CI) sono inammissibili, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere di riportare nel ricorso per Cassazione, per il principio di autosufficienza del medesimo ricorso, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contenuto del documento e delle dichiarazioni testimoniali il cui omesso esame è censurato dal ricorrente.
Neppure il secondo motivo può essere accolto, dovendosi osservare che la questione del provvedimento disciplinare per il lieve ritardo dell'inizio della prestazione lavorativa e della gravità di tale mancanza, esula dal dibattito processuale, e tali circostanze risultano dedotte dal lavoratore a giustificazione della sottoscrizione, da lui richiesta, del suo cartellino marcatempo da parte del collega, fatto quest'ultimo che era stato contestato allo IN e che la Corte territoriale ha ritenuto, senza che la valutazione sia stata oggetto di censura da parte del ricorrente, idoneo a fondare l'eventualità - a costui rappresentata dal datore di lavoro, in alternativa alle dimissioni - del licenziamento per lesione del vincolo fiduciario.
Pure inammissibile è il terzo motivo, poiché con esso il ricorrente deduce un vizio della sentenza di primo grado, come deve ritenersi dal riferimento contenuto nella censura alla ordinanza del 31 gennaio 2000 (l'appello fu proposto - v. esposizione in fatto della pronuncia qui impugnata - con ricorso depositato il 13 luglio 2001), che aveva deciso sulla ammissione della prova limitatamente a due testi, nulla disponendo per la prova testimoniale chiesta dal lavoratore, mentre, invece, in sede di ricorso per Cassazione avverso sentenza di appello possono essere denunciati soltanto vizi che attengono a tale decisione (giurisprudenza assolutamente costante: Cass. 7 giugno 2002 n. 8625, Cass. 28 giugno 2001 n. 8852 e numerose altre). Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Ricorrono giusti motivi, data anche la reciproca soccombenza, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004