Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z 9 1 A / 5 R 4 . T / 6 S N I 2 - се A . G I B E R . R . R P . L A D L PUBBLICA A ITALIANA T A L D E . U D B B E A I I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S T SEZIONE04417 /03 R N N A 1 E E T I 3 S S R 1 E I CORTE SUPREMA E . A T N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8910/99 Dott. Enrico Papa Presidente Consigliere Dott. Eugenio Amari Cron. 10 130 Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Rep. Ud. 23-9-02 Dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società UN DOMUS S.R.L., con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Luceri, con studio in Roma, via Federico Cesi n.21, presso cui domicilia, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Uffico del Registro Atti Pubbici di Roma, in persona del Direttore pro tempore;
-intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria 3276 1 Regionale di Roma n.5/27/99 del 23-2-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/9/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'avv. Paolo Luceri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Registro-Atti Pubblici di Roma in L'Ufficio del data 1-6-94 notificava nei confronti della Società UN DOMUS S.r.l. avviso di accertamento valore, riguardante un appartamento oggetto di denuncia straordinaria del 19-12-91, con il qualeINVIM veniva confermato il valore iniziale per £.235.000.000 е le spese incrementative per £.100.202.000 e veniva accertato il valore finale per £.798.000.000, contro £.390.000.000 dichiarato. Avverso detto avviso la Società proponeva opposizione, adducendo il difetto di motivazione e l'incongruità nel merito. In pendenza della controversia, l'Ufficio del Registro notificava l'avviso di liquidazione ex 40 D.L.vo n.346/90 per artt. 21 D.P.R. n.643/72 e £.14.060.000, pari a 1/3 dell'accertato. 2 Anche contro tale avviso veniva proposta opposizione e l'adita Comissione concedeva la sospensione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n.7/42/98 del 9-1-98, acquisita una perizia giurata di parte, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva del 20% il valore finale accertato, valore corrispondente a quello risultante dalla valutazione automatica, e compensava le spese processuali. La società proponeva gravame, deducendo come motivi : l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto valido l'avviso di accertamento sotto il profilo l'incongruità del valore della motivazione;
accertato. La Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza n.5/27/99 del 23-2-99, notificata il 5-3- 99, confermava la decisione di primo grado e compensava le spese di giudizio. Veniva così motivato : il primo motivo, riguardante la nullità era infondato perché dell'avviso di accertamento, individua e descrive i beni ed enuncia i l'atto criteri di stima;
il secondo motivo, concernente l'incongruità del valore accertato, per un verso, era inammissibile per assenza di specificità e, per 3 altro verso, era infondato, in quanto il valore determinato dal primo giudice era congruo, essendosi fatto riferimento sia al risultato della valutazione automatica, sia agli elementi della perizia giurata di parte. Con atto notificato il 29-4-99 la UN DOMUS proponeva ricorso per cassazione. L'Amministrazione Finanziaria non si costituiva. Motivi della decisione Nel ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero delle Finanze - e superfluamente (ed inammissibilmente) anche nei confronti dell'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, ufficio periferico privo di soggetività esterna er quindi, carente di legittimazione processuale da - parte della Società contribuente viene dedotta la "violazione di norme di diritto e insufficiente motivazione ex art.360 n.3-4-5 del c.p.c., relativo all'art.34 comma 2 D.Leg.vo 346/90" così articolata contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'avviso di accertamento opposto presenta una motivazione mancante della indicazione di ogni specifico elemento concretamente utilizzato per eseguire la valutazione e consiste soltanto in espressioni stereotipate e di mero stile;
l'Ufficio 4 neppure in sede contenziosa aveva fornito elementi idonei ad integrare il criterio di valutazione enunciato nell'avviso, non essendo configurabili come tali i dati descrittivi ed il valore unitario, genericamente attribuiti. Le delineate censure sono destituite di fondamento, in quanto nell'impugnata decisione la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte. orientamento ormai consolidato, Secondo un l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare ragioni adducibili dall'Ufficiol'ambito dellle nell'eventuale fase contenziosa ed, altresì, a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore (Cass. Sez. Trib., 12-10-2001, n.12468; Cass. Sez. Trib., 12-10-2001, n.12463; Cass. Sez. Trib., 22-10-2001, n.12867). Ovviamente, per il soddisfacimento di tale requisito motivazionale, l'enunciazione del specificazioni che si rendono necessarie (Cass. sie criterio astratto deve essere accompagnata dalle 5 Sez. Trib., 26-2-2001, n.2769). l'opposto avviso di accertamento Nel caso in esame, come evidenziato nella impugnata risulta motivato sentenza sia con l'enunciazione dei criteri astratti, sia con l'indicazione delle concrete specificazioni, sia con il richiamo delle emergenze probatorie. Come si è innanzi evidenziato, oltre alle esaminate censure la società ricorrente ha lamentato che l'Ufficio, nonostante la specificità della composizione dell'immobile, ha accertato un valore complessivo, indiscriminatamente per l'intero complesso immobiliare. La questione da ultimo prospettata indubbiamente, una questione di fatto, la cui cognizione resta devoluta al giudice di merito. Pertanto, a parte ogni considerazione sull'effetiva fondatezza, la relativa deduzione è inammissibile nel presente giudizio di legittimità. In definitiva, l'esaminato ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese della presente fase processuale, in quanto 1'Amministrazione Finanziaria non si costituita, né ha svolto alcuna attività difensiva. 6
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23-9-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Enrico مباشرة aum- лю DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 2.6. MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 7