Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ricorre pertanto il reato di furto aggravato ex art. 625 n.2 cod. pen. nel comportamento di chi si impossessa di merce ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso e non già ad ottenere, con l'inganno, la consegna della merce da parte del medesimo personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1998, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 5-2-1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Foscarini " N. 216
3. " Andrea Calabrese " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 22789/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL AL nato Palermo l'11-10-1951 avverso la sentenza della corte di Appello di Torino IN DATA 24-3- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso
LL AL venne tratto a giudizio per rispondere "del reato di cui agli artt 110-624-625 n. 2 C.P. perché in concorso con altra persona allo stato non identificata e al fine di trarne profitto si impossessava di un condizionatore d'aria del valore di Lire 1.450.000 e di un fax del valore di Lire 859.000 che sottraeva dall'interno dell'ipermercato PANORAMA di Settimo Torinese;
con l'aggravante di avere commesso il fatto con mezzo fraudolento consistito nell'avere tratto in inganno le impiegate del box informazioni del predetto ipermercato dichiarando di avere portato la merce della quale in realtà si era appropriato per cambiarla;
in San Mauro Torinese il 28-5-95; recidiva ex art. 99 C.P.". Con sentenza in data 4-12-95 il Pretore di Torino dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni uno mesi uno di reclusione Lire 800.000 di multa. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24-3-97, confermava.
Premetteva la Corte che il fatto pienamente provato e non Contestato con l'appello, si era svolto in questi termini: il LL si era introdotto nell'ipermercato insieme ad un complice, spingendo un carrello vuoto, aveva prelevato e fatto prelevare dall'amico il condizionatore e il fax, quindi aveva finto di voler riconsegnare i due apparecchi per un cambio, come se si fosse trattato di cose già acquistate in precedenza, presentandosi al reparto radiofonico in cui prestava servizio la commessa RI (nel frattempo il complice ignoto si era allontanato), aveva finto subito dopo di avere cambiato idea e che intendeva ritornare sui propri passi (e cioè all'esterno dell'ipermercato) ed era quindi riuscito a guadagnare il piazzale di parcheggio passando attraverso il box informazioni (e non per la barriera delle casse) dopo avere esibito alla commessa SA (addetta al box) al fine di documentare la richiesta di cambio di merce, due scontrini emessi il giorno precedente dallo stesso ipermercato per operazioni che non avevano nulla a che fare con acquisti effettuati dall'imputato; il trucco era stato scoperto soprattutto perché la commessa RI, alla quale il LL aveva dichiarato di avere acquistato il fax e il condizionatore il giorno precedente, aveva riconosciuto il codice scritto poco prima di proprio pugno sull'apparecchio prelevato dal complice rimasto ignoto. Così ricostruita la vicenda riteneva la Corte che nel fatto andava ravvisato il furto aggravato dal mezzo fraudolento e non la truffa (improcedibile per mancanza di querela); ciò sul rilievo che l'impossessamento era avvenuto senza che il LL ingannasse alcuno, almeno fino a quando, presentatosi alla RI, aveva dichiarato falsamente trattarsi di cose acquistate nei giorni precedenti che egli intendeva cambiare con altre analoghe;
ma in quel momento l'impossessamento del fax e del condizionatore era già stato consumato nelle forme in uso nei supermercati senza che nessun addetto fosse stato ingannato e fosse stato indotto alla consegna con raggiri;
l'inganno o il tentativo di inganno, commesso mediante l'esibizione di scontrini usati in precedenza è andato amale a causa del riconoscimento da parte della RI della propria grafia su un cartellino del prezzo costituiva comportamento addirittura successivo alla consumazione del furto.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia travisamento dei fatti ed erronea applicazione della Legge penale: si era trattato di truffa e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento . . . gli impiegati e le guardie non avevano avuto nessuna volontà contraria a lasciare uscire il LL con i prodotti ben in vista sul carrello che le guardie avevano controllato convinte che fossero prodotti pagati il giorno prima . . . la dichiarazione menzognera e lo scontrino del giorno precedente integravano l'artificio e il raggiro che avevano permesso al LL di portare via prodotti uguali a quelli comprati e pagati il giorno prima inducendo in errore le guardie e gli impiegati . . .
Il ricorso deve essere rigettato.
Premesso che l'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore del quale la vigilanza viene elusa contro la sua volontà mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifizi e raggiri posti in essere dall'agente, correttamente nel fatto del LL è stato ravvisato il delitto di furto e non quello di truffa posto che la messinscena realizzata consentì al LL di impossessarsi "direttamente" dei due apparecchi senza l'intermediazione di un atto di disposizione da parte del personale del supermercato "ingannato" da artifizi o raggiri.
È vero che di avvenuto impossessamento non può ancora parlarsi quando LL si dirigeva verso il box informazioni con i prodotti bene in vista sul carrello del supermercato e che il LL riuscì a portare i prodotti fuori del supermercato passando attraverso il box informazioni con il consenso del personale esibendo i due scontrini emessi il giorno precedenti per operazioni che non avevano nulla a che fare con acquisti effettuati dall'imputato; peraltro si è trattato di condotta oggettivamente idonea e diretta a far venire meno la vigilanza del personale del supermercato (integrante quindi il "mezzo fraudolento" di cui all'art. 625 n. 2 C.P.) in ordine all'impossessamento che LL stava ponendo in essere e non di condotta diretta ad ottenere la consegna dei due apparecchi da parte del menzionato personale, indotto con inganno a tale atto di disposizione che va sicuramente escluso posto che, come sopra detto, il LL si impossessò "direttamente" dei beni in questione.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1998