Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1998, n. 3478
CASS
Sentenza 5 febbraio 1998

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L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ricorre pertanto il reato di furto aggravato ex art. 625 n.2 cod. pen. nel comportamento di chi si impossessa di merce ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso e non già ad ottenere, con l'inganno, la consegna della merce da parte del medesimo personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1998, n. 3478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3478
    Data del deposito : 5 febbraio 1998

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