Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2002, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Oggetto: violazione anze li tra costra oni.0 2443/02 Reg. gen. N° 2644/2000 01 Cron 5848 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep-661 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE wwwwwwww. . Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Presidente Richiesta copia studio Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere #12.0 FEB, 2002. IL CANCELLIERE Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CO GE, elettivamente domiciliato in Roma, via Trasone n. 8/12, presso l'avv. Ercole Forgione, difeso dall'avv. Vincenzo Vetere, in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
CANCELLER
contro
LI NC e MU EM, elettivamente domiciliati in Merio Roma, via Asmara n. 35, presso l'avv. Pierluigi Crea, difesi dall'avv. Marce DG720017 Pepe Santarlasci in forza di mandato in atti;
controricorrenti - 2644/2000 NT MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001, Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 1532/01 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 12 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2001 R dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 5 febbraio 1980 CO MO e MA NN, premesso di avere acquistato con atto del 30 agosto 1965 un appezzamento di terreno sito in agro di Lattarico, convenivano dinanzi al Tribunale di Cosenza Eugenio NT, che deteneva senza titolo una parte di tale terreno, per sentirlo condannare al rilascio della stessa, coincidente con la particella 38/b (poi meglio पी नी precisata come 39/b), nonché al pagamento dei frutti percepiti a fare data dal 1978. Il NT resisteva alla domanda ed all'esito il tribunale, con sentenza n. 735/87, condannava il convenuto al rilascio della particella controversa, nonché al rimborso delle relative rendite, che quantificava in £. 450.000 per anno. A seguito di impugnazione del NT la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 12 ottobre 1998, confermava la decisione del primo giudice, rilevando, per quanto qui interessa, che correttamente il tribunale aveva ritenuto doversi mitigare nel caso di specie il rigore della c.d. probatio diabolica in tema di revindica, dato che la particella 39/b (poi divenuta 178) in origine apparteneva a CO AR, comune dante causa delle parti in giudizio. Emergeva infatti dai documenti acquisiti che IA e RA HI, dai quali il NT aveva acquistato le particelle 30/e (poi divenuta 217) e 39/a (poi 2644/2000 NT/MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 3 divenuta 39) erano aventi causa da CO AR, secondo quanto era logico desumere dall'intervenuto frazionamento della originaria particella 39 del AR nelle particelle derivate 39/a, di cui al rogito di acquisto del NT, e 39/b, di cui al rogito di acquisto dei NN - MO. Peraltro il NT, che costituendosi in primo grado aveva invocato i c.d. commoda possessionis. limitandosi ad opporre alla azione di revindica di parte avversa l'affermazione possideo quia possideo, si era poi contraddetto allorché, con l'atto di appello, aveva articolato prova testimoniale al fine di dimostrare di avere detenuto sino al 1978 in mezzadria il fondo per una superficie sensibilmente superiore (mq. 1550) acquistata dal HI, con ciò riconoscendo il superiore possesso altrui. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il NT, in base a quattro motivi di ricorso, cui resistono il MO e la NN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 2227, 948, 1158, 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazione della sentenza, il ricorrente contesta che i terreni di proprietà delle attuali parti in causa fossero in origine del comune dante causa CO AR, sostenendo che la corte avrebbe desunto tale dato di fatto non tanto dai documenti prodotti, quanto piuttosto in via presuntiva, senza considerare che il nostro ordinamento riconosce validità probatoria al procedimento presuntivo solo se il fatto noto, dal quale si deve risalire ad un fatto ignoto, sia stato dal giudice inequivocabilmente accertato. o sia pacifico tra le parti. Inoltre la corte di appello non si era resa conto che la prova presuntiva non può valere a dimostrare la proprietà di un immobile, per la quale occorre l'atto scritto ad substantiam oppure l'usucapione, né aveva considerato che 2644/2000 NT MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001. Presidente Caljapietra;
relatore Riggio. 111 l'attenuazione della probatio diabolica si ha solo quando una stessa persona sia diretto dante causa di entrambi i contendenti. Il giudice di appello aveva altresì omesso di considerare che il convenuto aveva opposto un titolo di acquisto antecedente a quello dei rivendicanti, chiedendo di provare che, attraverso il proprio dante causa, aveva posseduto il fondo in contestazione dal 1963, e quindi era durato ininterrottamente per il tempo necessario alla usucapione abbreviata. Con il secondo motivo il NT denunzia poi la violazione dell'art. 1146 c.c. e la insufficienza della motivazione, contestando l'affermazione della corte di merito secondo cui egli si sarebbe contraddetto, avendo dapprima invocato i commoda possessionis (possideo quia possideo), e quindi chiesto di দ দা provare di avere detenuto sino al 1978, in base ad un rapporto di mezzadria, una porzione di terreno avente una superficie sensibilmente maggiore di quella da lui acquistata dal HI. Secondo il ricorrente non vi sarebbe invece contraddizione, poiché egli poteva far valere la posizione possessoria anche nella sua qualità di detentore dell'immobile, posto che il rapporto mezzadrile aveva riguardato il terreno poi acquistato dal HI. I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi entrambi, non risultando fondati. Non è esatto, infatti, che la corte di appello abbia ritenuto che i terreni attualmente appartenenti alle parti in causa fossero stati in precedenza di un unico proprietario in base ad una mera presunzione poiché, come si legge alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, la corte ha tratto tale convinzione dai documenti prodotti in giudizio, dai quali risultava che IA e RA HI, che avevano venduto al NT le particelle 30/e e 39/a, erano aventi causa di CO 2644/2000 NT MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 1 0 AR, già proprietario della originaria particella 39, il quale aveva poi venduto ai NN MO una ulteriore frazione della stessa, indicata come - t particella 39/b. Pertanto, anche se nella sentenza si legge l'espressione “è lecito desumere", non si tratta di una prova presuntiva, ma di una vera e propria prova documentale, avendo la corte desunto le proprie argomentazioni dai documenti prodotti in giudizio. Peraltro, va comunque rilevato che il ricorrente, nel confutare genericamente le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di appello, non indica affatto quale sarebbe stato il diverso dante causa degli attuali controricorrenti, limitandosi a sostenere che la corte di merito sarebbe pervenuta a conclusioni errate in base ad una prova (per presunzioni) inadeguata. Risulta poi del tutto irrilevante l'asserito errore nel quale sarebbe incorsa la corte di appello allorché ha affermato che il NT sarebbe incorso in una .f contraddizione laddove, dopo essersi limitato ad opporre alla altrui revindica. all'atto della sua costituzione in giudizio, i commoda possessionis, ha poi con l'atto di appello articolato una prova per testimoni per dimostrare di avere detenuto in mezzadria sino al 1978 il terreno in contestazione, per una superficie maggiore di quella poi acquistata dai HI, poiché il giudice di secondo grado in realtà non ha fondato la propria decisione su tale argomento, usato solo per evidenziare l'incertezza della linea difensiva dell'originario convenuto e quindi rafforzare le proprie affermazioni. Il NT denunzia poi, con il terzo motivo, il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati in appello, tendenti a dimostrare che egli aveva detenuto dal 1963 e sino al 1978 il fondo controverso a mezzadria, e che quindi aveva maturato l'usucapione 2644/2000 NT MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 9 quindicennale, cumulando il proprio possesso a quello del suo dante causa. Sul punto la corte di appello si era limitata a definire la sua richiesta contraddittoria, ed aveva addirittura ravvisato nel contenuto dei capitoli di prova un riconoscimento del diritto altrui. Infine, con il quarto motivo il NT denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 195, 196 e 201 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per essersi la corte di appello limitata a fare proprie le conclusioni del c.t.u., senza prendere in considerazione le censure che a tali conclusioni erano state mosse dall'attuale ricorrente e dal suo consulente di parte. Anche questi due motivi devono esaminarsi congiuntamente, essendo pur essi connessi, e vanno entrambi rigettati, essendo l'uno infondato e l'altro inammissibile per la sua genericità. Infatti, se lo stesso ricorrente indica le ragioni in base alle quali il giudice di appello ha disatteso la richiesta di ammissione della prova testimoniale da lui articolata. ciò significa che una motivazione vi era, anche se il NT sostiene che si tratterebbe di una motivazione inadeguata o comunque erronea. E poiché non ha trascritto nel ricorso il testo dei capitoli di prova non ammessi dal giudice di appello (come avrebbe dovuto fare, per il c.d. principio della autonomia del ricorso per cassazione, che deve fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per la decisione, senza dovere ricorrere all'esame degli atti processuali, consentito solo in pochi e specifici casi), deve ritenersi che si tratti di quelli trascritti nell'epigrafe della sentenza impugnata unitamente alle conclusioni dell'appellante. Tali capitoli di prova risultano tuttavia estremamente generici, e sono inoltre privi della indispensabile indicazione dei testimoni che avrebbero dovuto deporre sulle circostanze 2644/2000 NT MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. i M E GA VELLE Civ * 20 Regieb t in data Sedle 4 €155.77... (GUTO CENTOLINA VANTAGEN p. Dirigento Arta Gervie (Dotoses Marie Gray FILIO #Responsabile S ari (Dr. M. POZICHI enunciate, essendovi in proposito una inammissibile riserva di indicazione futura (con testi da indicare...). Non sembra quindi censurabile la mancata ammissione di tale prova da parte della corte di appello. Chiaramente generica, e quindi inammissibile, è poi la doglianza relativa alle conclusioni del c.t.u.. che la corte di merito avrebbe fatto proprie acriticamente, senza tenere conto dei rilievi mossi in proposito dal NT. Il ricorrente, infatti, in questa sede non specifica quali fossero tali rilievi, limitandosi a dire che si trattava di pertinenti rilievi...a mezzo dell'ing. Malatacca. che con argomentazioni puntuali, suffragate da elementi di carattere tecnico inoppugnabili, aveva dimostrato che la consulenza d'ufficio era erronea.... E quindi impossibile stabilire se quelle del consulente di parte fossero effettivamente censure meritevoli di essere prese in considerazione dal giudice di 1027 129,11 merito. 20,66 L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorsi0507. 149,77 6.00 determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al 20/6 7 ,7 pagamento delle spese del giudizio. che si liquidano nella misura indicata nel 5 5 1 dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione. in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 178.900 (€ 92,39) (€ 154937) oltre a £. 3.000.000/per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2001. Vogo Miggio est, V. liffe Pres. CANCEL A 20 EEB. 2002 еури ROMA IL CANCELINE O 2644/2000 NT MO e NN. Udienza del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri