Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
In sede di riesame, il giudice non può giustificare il sequestro preventivo disposto ex art. 321 comma primo cod. proc. pen. per evitare che la libera disponibilità dei beni aggravi le conseguenze del reato, affermando che nella specie risultavano gli estremi per l'emissione di un sequestro volto alla confisca dei beni stessi, sulla base dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n.356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/02/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 225
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 47332/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE GE;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 10 ottobre 2005. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto del 2 luglio 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze convalidò il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili di pertinenza di IE GE, indagata unitamente al suo convivente LL ER, per i delitti di usura e di estorsione ai danni di alcune persone.
Avverso tale provvedimento la IE propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 10 ottobre la respinse osservando che seppure era "vero che quello stesso tribunale della libertà aveva escluso che si potesse versare nella fattispecie contestata di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, articolo 132 (quanto meno con riferimento al comma 1), era altrettanto vero che nella sua condotta (spalleggiata dalle azioni violente del concorrente) era più che ragionevole ravvisare il fumus dei delitti di usura e quindi di estorsione"; e che da ciò "derivava la legittimità del sequestro preventivo ai fini della confisca di quei beni di cui a norma del D.L. n. 306 del 1992, articolo 16 (rectius 12) sexies non venisse giustificata la provenienza e l'adeguatezza rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata".
Ricorre per Cassazione il difensore della IE deducendo:
a) violazione dell'art. 321 c.p.p. e segg., in relazione al D.L. n. 306 del 1992, articolo 12 sexies.
Il ricorrente riferisce, anzitutto, che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, cui il P.M. aveva richiesto l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti della IE e di LL ER, non aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico dei suddetti in ordine ai delitti di usura e di estorsione, ma solo per il delitto di cui al articolo 132 del T.U.L.F.; e aggiunge inoltre che, a seguito di istanza di riesame, il Tribunale di Firenze, aveva escluso i gravi indizi anche in ordine a tale reato.
Perciò - secondo la tesi difensiva - a carico dell'indagata non sussisterebbero elementi tali da giustificare il sequestro di tutti i suoi beni.
In ogni caso - sempre ad avviso del ricorrente - il provvedimento di coercizione reale impugnato sarebbe stato emesso assumendo che "la libera disponibilità da parte degli indagati di cose pertinenti al reato, ......... avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze di esso"; conseguentemente, i giudici del riesame non avrebbero potuto giustificare la misura coercitiva reale, facendo riferimento al D.L. n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, la cui natura (sequestro attuato per finalità di confisca) è del tutto diversa da quella del sequestro preventivo così detto "impeditivo". Secondo il ricorrente, infatti, tale divieto discenderebbe dai principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2004, PC ZI in proc. Bevilacqua, secondo cui non sarebbe tollerabile che la misura cautelare reale "richiesta e disposta per specifiche finalità, possa, ex officio, e in assenza di deduzioni del titolare del potere di cautela (il Pubblico Ministero), essere modificata nel suo contenuto e adattata a una diversa e totalmente difforme fattispecie processuale", in relazione alla quale non v'è stato alcun contraddittorio tra le parti.
b) Violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, articolo 12 sexies in relazione all'articolo 321 c.p.p., nonché
mancanza di motivazione sul punto.
Il ricorrente assume che l'ordinanza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato di usura attribuito alla IE, del tutto scagionata dai precedenti provvedimenti del Tribunale del riesame;
e sostiene che in ogni caso il sequestro non avrebbe potuto colpire beni da essa acquistati in epoca di gran lunga anteriore a quelli di consumazione del reato di usura contestatole, e pagati con somme lecitamente guadagnate, in ordine alle quali nessuno le aveva mai contestato alcunché. Le censure sono fondate nei limiti che saranno appresso chiariti.
Seppure non sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata in ordine ai reati per cui è processo, tali da legittimare l'emissione di un ordine di custodia cautelare, non sembra possa contestarsi che - nella fattispecie - sussiste il fumus del reato di usura: conseguentemente, da tale angolo visuale, è ben possibile il sequestro preventivo dei beni della IE. Tuttavia, siffatto provvedimento deve essere motivato dal soggetto che lo esegue anche con riferimento al così detto periculum in mora;
tanto che il Pubblico Ministero, procedendo in via d'urgenza al sequestro preventivo dei beni dell'indagata, aveva evidenziato che "la libera disponibilità da parte di quest'ultima di cose pertinenti al reato, avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze di esso".
Tale affermazione è stata contestata dal difensore della IE, con la richiesta di riesame: e i giudici del Tribunale di Firenze avrebbero perciò dovuto rispondere a quelle deduzioni difensive e non limitarsi ad affermare che il sequestro poteva essere effettuato ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies. E infatti, il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321 c.p.p., comma 1, e quello previsto dall'articolo 12 sexies su citato rispondono a finalità del tutto diverse: ciò in quanto, il periculum in mora che legittima il primo dei due sequestri deve essere inteso come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene stesso assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati;
mentre il provvedimento ex articolo 12 sexies presuppone soltanto che il bene da sequestrare possa essere confiscato. Si tratta dunque di due distinte forme di coercizione reale, e quindi da un punto di vista processuale di due fatti assolutamente diversi tra loro, che prevedono conseguentemente una differente difesa da parte delle persone che la subiscono: perciò non è possibile che il giudice del riesame - senza che si sia instaurato tra le parti un regolare contraddittorio - giustifichi il sequestro preventivo così detto impeditivo di un bene affermando che ricorrevano gli estremi per l'emissione di un provvedimento volto alla confisca del bene stesso, o viceversa.
I giudici del Tribunale di Firenze - ritenendo invece che ciò sia possibile - hanno finito con il violare le norme sul contraddittorio e sulla difesa dell'indagata, che non ha potuto interloquire sulla legittimità di un provvedimento radicalmente diverso da quello che aveva censurato con l'istanza di riesame.
Nè può sostenersi che i detti giudici si siano limitati a dare una diversa qualificazione giuridica alla vicenda processuale, atteso che i due sequestri in esame si basano su presupposti di fatto completamente diversi;
così che, in buona sostanza, il Tribunale ha esercitato un potere - quello di emettere un provvedimento volto alla confisca - che non era di sua spettanza. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame, nel corso del quale dovrà essere accertata la legittimità del sequestro dei beni dell'indagata operata ex articolo 321 c.p.p., comma 1, e non quella di un sequestro preventivo volto alla confisca dei beni ex articolo 12 sexies, mai richiesto dal Pubblico Ministero e neppure concesso dal G.I.P. che ha convalidato il provvedimento di urgenza operato dal rappresentante della pubblica accusa.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006