Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In sede di riesame, il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 23908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23908 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1666
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 7625/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AT RA RI, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 324 c.p.p., in data 21.12.2009 da Tribunale di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina - investito ex art. 324 c.p.p., e quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza 19.6.2009 del precedente provvedimento, della richiesta di riesame presentata nell'interesse di RI AT RA, indagato di estorsione aggravata - confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 8.1.2009, avente ad oggetto le somme di denaro depositate sul conto corrente intestato al GA quale legale rappresentante della GA soc. coop.
A ragione della decisione il Tribunale ricordava che l'estorsione contestata consisteva nella imposizione alla società di IC RÒ LA (soc. a r.l. Consortile dei Nebrodi) dell'affidamento di lavori di sbancamento e fornitura di pietrame alla impresa del ricorrente, a discapito di altri imprenditori e dissimulando l'appalto mediante due contratti di nolo a freddo. Il periculum in mora (in relazione a tale aspetto essendo stato annullato il precedente provvedimento) era costituito dalla possibilità, resa possibile dalla disponibilità di denaro, di ulteriori negozi illeciti, ovverosia al pericolo della costrizione di altri imprenditori economici per l'affidamento di ulteriori lavori alla società del ricorrente con sovvertimento altresì delle regole del mercato.
Costituendo inoltre le somme provento dell'attività illecita realizzata, di esse s'imponeva altresì il sequestro preventivo in vista della futura confisca, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2. 2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore avvocato Carmelo Occhiuto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Deduce:
2.1. violazione dell'art. 321 c.p.p., perché il Tribunale non poteva confermare ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, il sequestro preventivo disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, non potendo riconoscersi al giudice del riesame uno ius variarteli rispetto alla richiesta del pubblico ministero e al provvedimento del giudice.
2.2. violazione di legge per sostanziale mancanza di motivazione sul periculum in mora;
il Tribunale aveva solo formalmente prestato ossequio ai principi affermati nella sentenza d'annullamento, che raccomandava la verifica di tale requisito non sulla base di una generica e astratta eventualità ma come concreta possibilità di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di commissione di altri reati, non aveva invero in alcun modo considerato la memoria difensiva depositata all'udienza del 21.12.2009, con la quale si rappresentava come, in costanza di sequestro dell'intero compendio aziendale e in relazione a fatto che aveva riguardo a lavori oramai ultimati non era in alcun modo configurabile la prospettiva di tali pericula;
in relazione a tali aspetti, e alla concreta possibilità di commissione di ulteriori reati la motivazione era dunque apparente.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che entrambi i motivi di ricorso appaiono fondati.
2. Il Tribunale ha affermato che il sequestro preventivo andava comunque confermato avendo ad oggetto somme di denaro destinate ad essere confiscate perché provento del delitto in contestazione. Tuttavia il sequestro era stato disposto esclusivamente in vista della sua funzione impeditiva e non risulta affatto che il Pubblico ministero l'avesse richiesto anche a fini di confisca, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., comma 2. Ora, come ricorda sez. 2, Sentenza n. n. 12910 del 26/02/2007, Consorte, la funzione del sequestro, vuoi impeditivo vuoi a fini di confisca, non cessa di essere quella preventiva, sicché il Tribunale del riesame ha senz'altro il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del suo provvedimento, se questo ha fatto in concreto riferimento a talune soltanto delle esigenze cautelari evidenziati dal Pubblico Ministero. Ciò che non gli è consentito invece è prefigurare una specifica finalità non perseguita dal Pubblico ministero ed estranea rispetto all'ambito delineato dalla domanda cautelare, perché è questa che segna l'ambito della verifica fattuale devoluta al giudice e degli aspetti, perciò, su cui l'interessato ha modo d'interloquire.
Il sequestro preventivo richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi non poteva dunque essere confermato dal Tribunale del riesame sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca, perché in relazione a tale funzione, e alla qualificazione del denaro sequestrato come provento del delitto di estorsione addebitato al ricorrente, non era possibile ritenere instaurato il contraddittorio.
3. Quanto alle ragioni impeditive, esse sono state giustificate sostenendosi che la disponibilità di denaro liquido avrebbe reso "più agevoli ulteriori negoziazioni" finalizzate a scopi illeciti. L'affermazione è assolutamente vaga e non rispetta il principio secondo cui il pericolo che la libera disponibilità dei beni oggetto di sequestro agevoli la commissione di ulteriori reati va ancorata a dati fattuali concreti, non bastando a sostenere la misura cautelare l'astratta eventualità di un impiego a fini illeciti teoricamente configurabile per qualsivoglia bene, fungibile o infungibile, a qualsivoglia titolo acquisibile, nel presente o in futuro, dall'indagato.
D'altronde l'entità relativamente modesta della somma sequestrata e la concreta impossibilità di impiegarla per commettere reati venuta meno la disponibilità dell'impresa mediante la quale realizzare lavori ottenuti in appalto in base a negozi coartati, erano stati oggetto di specifiche considerazioni e allegazioni difensive, alle quali il provvedimento impugnato ha completamente omesso di fornire risposta.
Deve solo aggiungersi che non solo non risulta giustificata nel caso in esame la intrinseca pericolosità di una res di norma neutra (cfr., mutalis, S.U., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia), ma neppure appare in astratto corretto il collegamento diretto istituito tra il denaro versato sul conto della società del ricorrente e la realizzazione ad opera di quest'ultimo di future estorsioni analoghe a quella in esame, dopo che detto reato (in contratto) è stato delineato alla stregua di illecito incidente unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale.
4. Conclusivamente, il provvedimento impugnato non può che essere annullato, con rinvio per ulteriore esame al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010