Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7264 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
IN7264/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE A DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile SEZIONE TERZA CIVILE della pubblica amministrazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20183/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 185/99 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Cron. 16751 : Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 2673 Ud. 19/01/01 DURANTE ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Pierluigi Ceseri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FERRARI, che la difende, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta conia IL 24 ORE ricorrente - dal Sig. per diritti L. 3000 contro #29 MAG 2001 IL CANCELLIERE NA EP, NI NA NA, NA CE;
ELLEQIA 2001 intimati 100 e sul 2° ricorso n° 00185/99 proposto da: NA EP, NI NA NA quale Curatrice di SE RD e NA CE quale procuratrice generale di SE RD, 341domiciliati in ROMA VIA PACUVIO elettivamente presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANNI NI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 2889/97 della Corte d'Appello di MILANO, SEZ. I CIVILE, emessa il 16/09/97 e depositata il 30/09/97 (R.G. 28/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Luigi FERRARI;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Premesso in fatto 1°) In data 7.12.1987, in una curva dell'autostrada sulla quale si era formato uno spesso strato di ghiac- 2 i cio, in seguito allo sbandamento di due auto, erano ac- . corsi un carro-attrezzi dell'ACI e due altre auto, una della Polizia e l'altra della Autostrade spa. Una altra auto guidata da RD SE, dopo avere sbandato sulla stessa curva ha investito violen- temente il carro-attrezzi (già fermo sul posto). il RD ha riportato danni gravissimi alla persona. 2°) Per tali fatti, RD AN EV (allora curatrice provvisoria e successivamente procuratrice del danneggiato) ha citato davanti al Tribunale di Mi- lano la Autostrade, chiedendone la condanna al risarci- mento di tutti danni causati dal sinistro. Il Tribunale, riconoscendo la responsabilità della convenuta nella misura dei due terzi, 1' ha condannata al pagamento della somma di L.
2.362.452.000 con sen- от tenza (resa in data 9.5.1996) che la Corte d'Appello di Milano (sentenza resa in data 19.9.1997) confermato con la seguente motivazione. 3°,1) Doveva essere rigettata una domanda di acqui- sizione testimoniale avanzata dalla Autostrade, perchè era stata presentata in appello oltre il termine peren- torio disposto dal G.I., in violazione del principio di unità e contestualità delle prove e perchè le prove ri- chieste risultavano comunque irrilevanti. 3°,2) Ai fini della ricostruzione della dinamica 3 dell'incidente, si era accertato che: al momento dell'incidente si era determinata, già da un certo tem- po, sulla curva impegnata dal RD, "una glaciazio- ne di vaste proporzioni", non visibile nè prevedibile (la quale pertanto costituiva una "vera e propria" in- sidia); era stato smentito dalle deposizioni testimo- niali che era fosse stato versato sale sul ghiaccio per diminuirne la pericolosità. 3°,3) Le Autostrade, avendo il compito della manu- tenzione e della pulizia delle strade, avrebbero dovuto rimuovere tempestivamente la lastra di ghiaccio, ovve- ro, se non fosse stato possibile, adottare tutte le precauzioni per prevenire i prevedibili incidenti deri- vabili dalla situazione di pericolo. non risultava che i suoi dipendenti intervenuti sul posto si fossero ade- W guatamente adoperati per la doverosa opera di preven- zione. la responsabilità delle Autostrade non poteva essere condizionata dall'inerzia della Polizia. 3°,4) Dalla dinamica dell'incidente risultava che il danneggiato aveva affrontato, per distrazione o im- perizia, la curva a velocità eccessiva rispetto a quel- la che prudenzialmente doveva tenere, in considerazione della situazione precedentemente prospettabile (poteva notare la presenza degli automezzi già accorsi sul po- sto). L'incidenza di tale condotta si doveva correttamen- te determinare nella misura di un terzo. 3°,5 Alla quantificazione del danno si doveva pro- cedere "ponendo a base del calcolo, con metodo tabella- re, tutti i redditi di lavoro dichiarati per l'anno anteriore all'incidente, ivi compreso il compen- so percepito per un'attività (amministratore di società di capitali) che non risultava precaria, come sostenuto e che era conforme ma non dimostrato dal danneggiante, alla competenza del danneggiato. 4°) Di tale sentenza, la Autostrade ha chiesto la cassazione, con ricorso affidato а cinque motivi, al quale il RD resiste con controricorso e con ri- corso incidentale. Tutto ciò premesso in fatto si osserva in diritto quanto segue. II 1°,1) Con il primo motivo -formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14, comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 1992 n. 282 e succ. modifiche e integrazioni- la ricorrente critical la sentenza impu- gnata, per: avere ritenuto, in violazione delle norme indicate, che dall'obbligo di “assicurare la manuten- zione e la pulizia delle autostrade" (legislativamente imposto alla stessa ricorrente) derivasse anche quello 5 di rimuoverla anomalia riscontratasi nella sede dell'incidente e di adottare tutte le cautele necessa- rie per prevenire prevedibili pericoli. Tale compito invece compete soltanto alla Polizia RA (una sua pattuglia infatti era già accorsa sul luogo dell'incidente). 1°,2) Il motivo è infondato. Infatti: a) per CO- stante e consolidata giurisprudenza l'ente proprietario (o gestore) della strada "è tenuto а far si che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo caratteriz- occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) congiuntamente dall'elemento obiettivo della non zata visibilità e da quello subiettivo della non prevedibi- lità dell'evento" (Così Cass.
4.12.1998 n. 12314; conff. 16.10.1998 n. 10247; 25.6.1997 n. 5670); b) la か sentenza impugnata ha motivato adeguatamente (e comun- que con argomentazione che non forma oggetto di censura specifica: cfr. anche infra, II, 2, 2) sulla ricorrenza della situazione di insidia con riferimento ai requisi- ti della non diretta visibilità e della imprevedibilità della situazione di pericolo. 2°,1) Con il secondo e il terzo motivo, la ricor- rente critica le argomentazioni con le quali la senten- za impugnata, pur avendo accertato e riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, ha tuttavia condan- 6 nato (dalla stessa ritenuta) concorrente Autostrade al risarcimento, in violazione degli artt. 114 c.stradale e 41, cọ. 2 cp. 2°,2) Tali censure sono infondate, in quanto, per costante e incontrastata opinione della giurisprudenza (nonchè della dottrina unanime), quando più condotte colpose concorrono alla causazione di un evento danno- SO, il giudice deve procedere alla quantificazione dell'incidenza causale di ciascuna condotta, senza che la colpa concorrente del danneggiato possa escludere quella accertata a carico del danneggiante. 2°3) Questa pacifica rilevanza del concorso di con- dotte causali concorrenti ai fini della loro valutazio- ne vale anche per dimostrare la infondatezza delle ul- teriori osservazioni svolte negli stessi motivi per di- mostrare che l'eccessiva velocità tenuta dal danneggia- to -violazione di un obbligo legislativamente previsto che, per elementare logica giuridica poteva consistere, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata in imperizia o disattenzione- escludesse la responsabilità della ricorrente. Infatti, si deve ripetere che l'efficacia eziologica di una condotta colposa non esclude il concorso di altre, nè la conseguente quanti- ficazione delle rispettive incidenze sulla causazione dell'evento. 7 Inoltre il riferimento, in alcune sentenze riporta- te dalla ricorrente sulla rilevanza di strati di ghiac- cio 0 di altre anomalie della strada, riferendosi ai casi specifici esaminati, non possono rilevare per tra- sformare il giudizio di merito sulla situazione della strada e sulla dinamica dell'incidente, in modo da po- in Cassazione, come ha terlo censurare direttamente fatto il ricorrente. 3°,1) Il quarto motivo -formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c. e per insuffi- ciente motivazione- censura la decisione relativa al mancato accoglimento di una prova testimoniale ripropo- sta in appello (cfr., ante I, 3°, 1) con i seguenti ar- gomenti che debbono essere (tutti) disattesi per le ra- Dhr gioni che saranno esposte (cfr. infra 3°, 2): a) la prova è stata richiesta in conformità a quanto stabili- To dall'art. 184 c.p.c.; b) le richieste deposizioni testimoniali avrebbero dimostrato l'apposizione delle lavagnette segnalatrici del pericolo e lo spargimento di sale sulla strada ghiacciata. 3°, 2) Entrambe le censure sono state formulate, in violazione del principio di autosufficienza del ricor- So, senza specifica riproduzione agli atti processuali di riferimento. Peraltro, avendo la sentenza impugnata basato la sua decisione su molteplici argomenti, ognuno 8 dei quali era sufficiente per il rigetto, la censura ad uno o ad altro non determina l'accoglimento del motivo. Più analiticamente, rientrando il giudizio sulla ammis sione di una testimonianza nel potere discrezionale del giudice di merito, la mera asserzione della rilevanza della prova esclusa non può valere come censura ammis- sibile in sede di legittimità. 4°,1 Anche il quinto motivo -formulato per viola- zione dei principi in tema di rivalutazione monetaria e per omessa motivazione deve essere dichiarato inammis- sibile, perchè, mentre la sentenza impugnata ha motiva- to esponendo che gli interessi "sono stati riconosciuti sulla sorte capitale anno per anno rivalutata in con- formità alla sentenza della S.C. indicata dall'attuale ricorrente", questa ha ora asserito che si è effettuata una duplice liquidazione dello stesso danno, ancora una volta, come invece prescrive il principio di autosuffi- cienza del ricorso, senza riprodurre (il contenuto de) gli atti processuali di riferimento (che peraltro non vengono neppure indicati). 5°,1) Il ricorso incidentale -formulato per viola zione e falsa applicazione degli artt. 41 c.p., 2043 e 2967 c.c. e 141 c.s. sviluppa una rilevante abbondanza di considerazioni, per pervenire alla conclusione che nessun addebito di colpa si dovesse muovere al danneg- 9 giato. 5°,2) Si è già esposto (cfr. I, 3°, 2) che la sen- tenza impugnata ha formulato il suo giudizio di merito con riferimento ad elementi di fatto pacificamente ac- quisiti (dinamica dell'incidente, danni agli automezzi coinvolti, visibilità della strada, diversa rilevanza una loro va- di altri consimili incidenti), attraverso lutazione logicamente e giuridicamente ineccepibile e 6000 che comunque non può essere disattesa dalle contrastan- 310.000 ti considerazioni di merito del ricorso. 6° 1) Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi 1097 121,11 4567 50,99 debbono essere respinti con compensazione delle spese 8069 19.00 come indicato in dispositivo. 178, 10
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
li rigetta entrambi;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cas- sazione. Così deciso in Roma, in data 19 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Savin Fiduca 11 ANCELLIERE C Luvanni Giambattista Depositata in Cancelleria ний 29 MAG. 2001 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 A M E Giovanni Glambattista R P U S 10