Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
00167640 04385/02 BELIC T ANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Sospensione delle imposte per eventi sismici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO PRESIDENTE R.G.N. 302/2000 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel. Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Dott. Stefano BENINI CONSIGLIERE Cron. 10264 Dott. Francesco TO GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 14.12.2001 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, Ufficio Imposte Dirette di Isernia, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
TO RT
- INTIMATO -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 9 $ 2 N. 67640 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso n.289/04/98 pubblicata il 20.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.12.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente TO RT, destinatario delle provvidenze previste dall'art. 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, consistenti nella temporanea sospensione del pagamento delle imposte dirette per i soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 1984, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Isernia, deducendo la parziale illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme relative alla liquidazione della successiva dichiarazione dei redditi, là dove lo stesso aveva detratto dall'imponibile l'ammontare delle imposte come sopra sospese, sul rilievo che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'art.3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46, in forza del quale le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 13 quinquies già richiamato non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR. Costituitosi, l'Ufficio medesimo deduceva che il comma 2 bis dell'art.3 dianzi citato non avrebbe potuto introdurre una agevolazione ulteriore e più 2 cospicua di quella della sospensione anzidetta. Il giudice adito accoglieva il ricorso, assumendo che la norma menzionata da ultimo prefigurasse, ai fini del calcolo delle imposte da restituire, una base imponibile decurtata delle somme relative alle imposte sospese. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, il quale deduceva l'erroneità di siffatta interpretazione e la sostanziale correttezza del proprio operato, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata e la declaratoria della piena legittimità delle iscrizioni a ruolo effettuate. La Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, con sentenza in data 27.10/20.11.1998, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado, assumendo che la chiarezza del tenore letterale del comma 2 bis dell'art.3 sopra riportato fosse tale da non lasciare spazio ad interpretazioni corrispondenti a quelle prospettate dall'appellante e che le somme in contestazione, non potendo concorrere alla formazione della base imponibile, dovessero necessariamente essere dedotte dalla stessa ai fini della determinazione delle imposte dovute. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, Ufficio Imposte Dirette di Isernia, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., deducendo che la norma interpretativa contenuta nell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133 abbia tolto ogni dubbio sul significato delle disposizioni in esame ed abbia sancito inequivocabilmente l'illegittimità dell'assunto, condiviso dai giudici 3 tributari, secondo cui l'importo delle imposte e ritenute sospese non deve essere considerato nella determinazione dell'imponibile, la quale, pertanto, va effettuata, ai fini della successiva tassazione, al netto dell'importo in questione. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ormai statuito in maniera costante, senza che le prospettazioni del ricorrente si palesino tali da indurre ad una diversa considerazione della questione, che, in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46 (il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile dell'IRPEF e dell'ILOR ), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di una ulteriore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; Cass. 25 giugno 2001, n.8659; Cass. 24 agosto 2001, n.11248). Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo il contribuente, in questa sede, né resistito, né, comunque, svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001. IL PRESIDENTE L'ESTENSOREGato giu d IL CANCELLIERE C1 EN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2-7 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI Save