Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
L'accoglimento parziale dell'istanza di riesame, con conseguente annullamento dell'ordinanza cautelare limitatamente ad uno o alcuni dei capi della contestazione (nella specie, per insussistenza della gravità indiziaria) e conferma per il resto, comporta l'esclusione della condanna dell'indagato alle spese del procedimento di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 26243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26243 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 11/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1228
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere - N. 15577/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti rispettivamente da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
e nell'interesse di:
SIGNIFREDI AO, n. a Parma il 14.05.1992, rappresentato e assistito dall'avv. MALAVOLTA Marco, di fiducia;
IP DA, n. a Catanzaro il 27.11.1961, rappresentato e assistito dall'avv. VISCOMI Gregorio, di fiducia;
IP IO, n. a Catanzaro il 11.01.1960, rappresentato e assistito dall'avv. MARCELLO Gianfranco e dall'avv. VISCOMI Gregorio, di fiducia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, terza sezione penale, n. 55/2015, in data 03.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria presentata nell'interesse di MU NI in data 28.05.2015;
letta la memoria presentata nell'interesse di IP IO e di IP DA in data 08.06.2015;
letta la memoria datata 04.06.2015 a firma dell'avv. VISCOMI Gregorio, nell'interesse di AN RA SA e di AN RA SA;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pellegrino Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento ai capi A), B), C) e D), con esclusione del fatto estorsivo della somma di Euro 40.000,00 ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
sentita la discussione dei difensori:
avv. VISCOMI Gregorio, nell'interesse di IP DA, IP IO, AN RA SA e AN RA SA che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di IP DA e di IP IO, dichiarando l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;
avv. Iannone SA, nell'interesse di OP PE che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;
avv. Barzellotti Vanni, nell'interesse di TO NI che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;
avv. Malavolta Marco, nell'interesse di ED AO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. Pittelli Giancarlo, nell'interesse di BE NO che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Sulle (riunite) richieste di riesame presentate nell'interesse di IP IO, OP PE, NI NO, AN RA SA, AN RA SA, BE NO e ED AO avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 18.02.2015 con la quale era stata applicata a tutti gli indagati la misura inframuraria e sul ricorso (anch'esso riunito) presentato nell'interesse di IP DA nei confronti dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 20.02.2015 che sottoponeva il prevenuto alla restrizione massima, il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 03.03.2015 disponeva:
- l'annullamento della misura cautelare della custodia in carcere applicata a OP PE, NI NO, TO NI, AN RA SA, AN RA SA e BE NO con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 18.02.2015 per difetto della gravità indiziaria in relazione a tutti i capi d'incolpazione loro rispettivamente contestati;
-la conferma della misura cautelare della custodia in carcere applicata a IP IO e a ED AO con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 18.02.2015 limitatamente ai reati contestati rispettivamente ai capi F) e D);
-la conferma della misura cautelare della custodia in carcere applicata a IP DA con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 20.02.2015 limitatamente al reato al medesimo contestato al capo F).
1.1. Avverso detto provvedimento, propongono ricorso per cassazione:
-il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con riferimento alle statuizioni rese nei confronti degli indagati TO NI, OP PE, AN RA SA, AN RA SA, BE NO, ED AO, IP DA e IP IO;
-le difese di ED AO, IP DA e IP IO.
2. Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Il ricorso denuncia:
-travisamento della prova, violazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (formale motivo unico).
2.1. Evidenzia il ricorrente come l'affermazione del Tribunale secondo cui difetterebbe una ricostruzione precisa e coerente delle dinamiche associative sottese ai singoli reati-fine risulta smentita in fatto, poiché alla pag. 6 dell'ordinanza 18.02.2015 e alla pag. 5 dell'ordinanza 20.02.2015, si opera integrale richiamo per relationem alla "premessa svolta dal pubblico ministero ... relativa all'inquadramento dei fatti nel contesto della cosca AN RA (v. anche paragrafo dell'informativa finale relativo all'associazione per delinquere di stampo mafioso)". Si è così in presenza di un sorprendente travisamento della prova, in quanto non viene espressamente preso in considerazione un compendio indiziario imponente, costituito sia dagli atti di indagine richiamati nell'informativa finale alle pagine da 21 a 189 sia dalla loro valutazione compiuta dal pubblico ministero alle pagine da 7 a 48 del decreto di fermo. Tale travisamento si appalesa essenziale, essendo in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione, trattandosi di dati di essenziale e decisiva forza dimostrativa: del resto, lo stesso Tribunale fa discendere dall'asserita mancanza di motivazione in ordine alla "cornice associativa", la necessità di applicare un diverso parametro valutativo, che non si fonda sulla considerazione del contesto mafioso e della intimidazione che ne deriva ma fa applicazione, errando, "degli ordinari criteri valutativi del concorso di persone nel reato".
Inoltre, si evidenzia come tale compendio indiziario era stato utilizzato dal giudice per le indagini preliminari per motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per tutti i reati contestati, di tal che la sua totale pretermissione si appalesa ancora più infondata. Con riferimento ai capi A) e B), il Tribunale opera una parcellizzazione degli indizi che contrasta con il canone di necessaria valutazione globale e unitaria dei portati probatori e che finisce per palesare una motivazione del tutto illogica e contraddittoria in presenza di evidenti e numerosi travisamenti della prova.
Medesime argomentazioni e valutazioni vanno tratte con riferimento ai capi C) e D).
3. Ricorso nell'interesse di ED AO.
Il ricorso denuncia:
-erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 e 629 c.p. (primo motivo);
-mancanza di motivazione con riferimento all'art. 274 c.p.p., lett. c), 275 e 292 c.p.p. (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come il Tribunale di Brescia, con riferimento al solo capo D), ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ED, nella forma del concorso alla condotta estorsiva di TO SA ai danni di BO OR, equiparando, erroneamente, la connivenza penalmente non punibile al contributo partecipativo al reato.
Dagli atti si evince infatti come il ED, non solo non abbia mai costretto il BO a fare o ad omettere qualcosa, mai lo abbia minacciato e mai abbia ricevuto dallo stesso o per suo tramite una qualche forma di ingiusto profitto ma come, al contrario, abbia sempre agito al fine di contrastare le pretese estorsive del TO, tanto che è la stessa persona offesa ad avvertire il ED dell'eventualità di azioni ritorsive a danno di entrambi.
Invero, ferma la possibilità che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il contributo del compartecipe, morale o materiale, si estrinsechi nelle forme più varie e differenziate, sono tuttavia necessari l'addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta di compartecipazione che sia, seppur sommariamente, descritta ed il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti che suffraghino il succitato addebito (cfr., Sez. 1^, sent. n. 14684 del 28.02.2014): nella fattispecie, non solo la contestazione è generica ed indefinita, ma è anche totalmente assente il riferimento ai gravi e precisi indizi che sono, al contrario, concordanti nell'evidenziare la totale estraneità del ED ai fatti contestatigli.
Difettano dunque entrambi gli elementi costitutivi del concorso di persone: da un lato, sul piano oggettivo, è assente la connessione causale tra gli atti posti in essere dal ED e l'evento estorsivo, dall'altro, sul piano soggettivo, manca la consapevolezza da parte dell'indagato circa il contributo dato (perché appunto non fornito) al TO.
3.2. In relazione al secondo motivo, posto che il requisito della concretezza delle esigenze cautelari si desume dall'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali sia possibile affermare che l'indagato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, evidenzia il ricorrente come il Tribunale avrebbe dovuto argomentare più dettagliatamente sul punto e non limitarsi al solo dato dell'esistenza di precedenti penali, senza specificarne il disvalore in rapporto alla loro risalenza nel tempo. Anche per quanto attiene al profilo dell'attualità dell'esigenza nonché a quella dell'adeguatezza, la motivazione risulta completamente mancante.
4. Ricorso nell'interesse di IP DA.
Il ricorso denuncia:
-violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., artt. 110, 112 e 575 c.p., (rectius, art. 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e 3 e
L. n. 203 del 1991, art. 7); vizio della motivazione con riguardo alle molteplici osservazioni, confortate da altrettante allegazioni documentali formulate dalla difesa con i motivi a sostegno della richiesta ex art. 309 c.p.p.; contraddittorietà della motivazione rispetto ad alcuni passaggi di intercettazioni specificamente richiamati dalla difesa ed affatto considerati dal Tribunale;
contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione operata dal Tribunale con riguardo ad analoga contestazione (capo E) nella quale figura la medesima persona offesa (CH MO) e, quale soggetto attivo, uno dei concorrenti nel reato di cui al capo F;
travisamento della prova con riguardo all'intercettazione n. 4635 riportata a pag. 47 dell'ordinanza impugnata (primo motivo);
- violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, (secondo motivo); - violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. (terzo motivo);
- violazione di legge in relazione all'art. 592 c.p.p., (quarto motivo).
5. Ricorso nell'interesse di IP IO.
Il ricorso denuncia:
-violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., artt. 110, 112 e 575 c.p., (rectius, art. 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e 3 e
L. n. 203 del 1991, art. 7); vizio della motivazione con riguardo alle molteplici osservazioni, confortate da altrettante allegazioni documentali formulate dalla difesa con i motivi a sostegno della richiesta ex art. 309 c.p.p.; contraddittorietà della motivazione rispetto ad alcuni passaggi di intercettazioni specificamente richiamati dalla difesa ed affatto considerati dal Tribunale;
contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione operata dal Tribunale con riguardo ad analoga contestazione (capo E) nella quale figura la medesima persona offesa (CH MO) e, quale soggetto attivo, uno dei concorrenti nel reato di cui al capo F;
travisamento della prova con riguardo all'intercettazione n. 4635 riportata a pag. 47 dell'ordinanza impugnata (primo motivo);
- violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (secondo motivo);
-violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., (terzo motivo);
- violazione di legge in relazione all'art. 592 c.p.p., (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sia il ricorso del Procuratore della Repubblica di Brescia che quello proposto nell'interesse di ED AO sono infondati. I ricorsi di IP DA e di IP IO sono fondati esclusivamente con riferimento al quarto motivo mentre sono infondati nel resto.
1.1. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
1.2. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p., (cui l'art. 311 c.p.p., implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;
conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4^, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
1.3. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5^, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6^, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
1.4. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi,
rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica.
2. Ricorso del Procuratore della Repubblica di Brescia. Il ricorso, afferente le statuizioni in merito ai capi A), B), C) e D), è infondato.
2.1. Sia con riferimento all'incolpazione sub A (tentata estorsione aggravata in concorso ai danni di NI TE e DI giampaolo, soci di maggioranza della Ecologia e Sviluppo s.r.l.) che a quella sub B (più fatti estorsivi aggravati ai danni dei sunnominati NI e DI), si deduce travisamento della prova, violazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Segnatamente, con riferimento al dedotto travisamento della prova, va ricordato come, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4^, n. 2618 del 07/11/2006, Liprino, Rv. 235782), in tema di sindacato sulla motivazione, qualora con il ricorso per cassazione si prospetti in modo specifico che il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero abbia omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, il giudice di legittimità può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza o della palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero della decisiva circostanza trascurata, fermo restando che gli è interdetta una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato univoco: in tale prospettiva, il vizio dedotto appare nella fattispecie del tutto inesistente.
2.1.1. Con riferimento al primo profilo di doglianza comune ad entrambe le contestazioni, con il quale la pubblica accusa censura l'omessa valutazione dell'imponente compendio indiziario che darebbe conto dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione di stampo mafioso capeggiata da AN RA IN, il provvedimento impugnato appare del tutto incensurabile avuto riguardo all'oggetto dell'accusa che non comprende il reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la contestazione rimane del tutto impalpabile non essendo stato indicato se l'attribuzione fosse da ascrivere al metodo mafioso ovvero al fine agevolativo delle attività illecite dell'associazione di riferimento, con conseguente impossibilità di valutare l'incidenza in concreto sia degli ambiti che dei profili di configurabilità. Ciò premesso, con riferimento al capo A), l'ordinanza impugnata, che ha escluso la gravità indiziaria sia a carico di TO NI che di RO NI, appare congruamente motivata e del tutto priva di vizi logico-giuridici, riconoscendosi come del tutto fumoso ed indistinto fosse il contegno minaccioso e violento asseritamente ascrivibile agli indagati, volto a costringere il NI alla sottoscrizione di un accordo con la ditta proposta Eurocostruzioni 2000 soc. coop.. Detta conclusione viene argomentata tenendo conto di diversi aspetti di carattere oggettivo emersi. Evidenzia il Tribunale come "... non si possono trarre elementi di un qualche rilievo dallo scambio di battute tra OZ e TO NI, cui il denunciante per caso presenziava, circa l'avvenuta liberazione di NI e le conseguenze oscure che ne sarebbero discese, da un lato in quanto non si trattava ... di comunicazione a lui rivolta in prima battuta, ma veicolatagli in via del tutto fortuita, senza intenzioni di sia pur larvata intimidazione;
dall'altra lato, in quanto ne' TO ne' RO vi facevano in seguito riferimento, dal momento che il tema rimaneva estraneo alle discussioni con NI sui lavori a San Silvestro di Curtatone. Pertanto, è da escludere che gli indagati TO NI e RO si siano avvalsi del relativo dato conoscitivo quale improprio argomento di pressione sulla parte lesa: è acquisizione certa che la parte lesa decideva di ritirarsi dall'affare una volta appresi aliunde i presunti contatti di TO con NI, presentato da OZ SA come capo di una non meglio precisata cosca calabrese. In secondo luogo, si evidenzia che TO NI prospettava al denunciante che l'appalto poteva essere affidato a una ditta a lui candidata, che sponsorizzava come forte;
però, non coltivava la proposta in alcun modo. Invero, non presenziava al primo e unico abboccamento, tenutosi presso lo studio di NI il 14 settembre 2011; non risulta che caldeggiasse la ditta Eurocostruzioni 2000 soc. coop. in altra forma, rispetto alla generica presentazione della sua solidità ...; allorquando la persona offesa, preoccupata per le rivelazioni di OZ, affermava di non voler proseguire nell'iniziativa edificatoria a San Silvestro, TO non insisteva, ... cambiava in fretta discorso e subito si proclamava pronto a operare da solo. Si accontentava delle spiegazioni della parte lesa ... senza chiedere delucidazioni, di talché è appurato che non era edotto dei motivi che avevano persuaso NI a ritirarsi ... TO dunque non svolgeva un ruolo incombente su NI e si asteneva da qualsivoglia minaccia, che non era proferita nemmeno in modo indiretto e allusivo ...".
2.1.2. Medesime conclusioni - anche in questo caso assistite da congruità di giudizio ed assenza di vizi logico-giuridici - vengono tratte con riferimento al capo B), addebito alquanto composito in quanto congegnato con una pluralità eterogenea di condotte estorsive (consumate e tentate) ai danni di NI e DI commesse da più indagati in concorso in relazione al contratto di appalto per la realizzazione di una villetta bifamiliare CA (illeciti succedutisi in un arco temporale compreso tra l'agosto 2011 ed il luglio 2014, in parallelo alle varie fasi in cui si svolgevano i lavori). Secondo l'accusa, il coinvolgimento di AN RA IN e di MA NC promanava dalle dinamiche associative 'ndranghetistiche sullo sfondo delle quali maturava l'affidamento dei lavori all'impresa Magisa s.r.l. di TO SA. Come gia' accennato trattando il precedente capo A), in tesi d'accusa, un personaggio di spicco della 'ndrangheta appena scarcerato ed indicato con il solo nominativo di battesimo, NI, era intenzionato a riprendere le fila delle sue iniziative illecite al Nord e, allo scopo, avrebbe organizzato un incontro con il TO in Calabria, nel corso del quale gli avrebbe illustrato i suoi programmi spartitori con l'infiltrazione nel tessuto imprenditoriale di aziende "amiche".
Ritiene il Tribunale che, alla stregua degli elementi disponibili, non risultano provate ne' la convocazione del summit mafioso ne' la partecipazione del TO. Peraltro, il Tribunale riconosce che, quand'anche si fosse ritenuto effettivamente avvenuto l'incontro in Calabra tra TO NI e AN RA IN, rimaneva indimostrato che il primo soggiacesse alla direttiva di quest'ultimo di assegnare l'esecuzione delle opere a TO SA per il cantiere di Campitello, non potendosi trarre elementi univoci dalle due intercettazioni telefoniche con qualche attinenza alla materia, perché non limpide ne' individualizzanti. Queste le significative valutazioni compiute dal Tribunale: "... reputa il Collegio che dalle propalazioni del denunciante (ndr. NI) non si possa trarre la convinzione che egli sia stato bersaglio di messaggi minatori da parte di RO e TO NI. Per un verso, non si può
pretermettere che l'offeso relazionava l'occorso con estrema puntigliosità, a più riprese, coltivando nel tempo una collaborazione con le forze dell'ordine; si esprimeva in termini espliciti e trasparenti, di talché non è sospettabile di reticenza. E allora, proprio la completezza della sua esposizione conduce ad escludere la valenza intimidatoria dell'incedere del duo RO- TO NI nel frangente: non solo egli non enunciava espressi moniti, volti a prospettargli mali ingiusti, ma anche non asseriva di aver percepito allusioni significative volte a porlo in uno stato di sottomissione. Invero, anche quando rammentava il collegamento tra la maggior sicurezza offerta da Magisa s.r.l. ... e la vicenda dell'incendio, si limitava al mero dato fattuale, senza implicare sottointesi forieri di pericoli;
piuttosto, adombrava una convenienza economica. Anche le forme verbali con cui RO e TO NI comunicavano persuadono dell'esistenza di un clima professionale sereno, con una discussione piana e misurata. D'altronde, non risulta che NI si opponesse, o anche solo formulasse obiezioni, di fronte all'indicazione di Magisa s.r.l. e del suo titolare TO SA;
proprio la notevole apertura dimostrata dall'offeso inibisce di formulare ipotesi su resistenze del denunciante, anche solo per motivi tecnici o di opportunità, che fossero portate a conoscenza di TO NI e di RO. Nemmeno consta che sia stato allontanato un concorrente con un'offerta più vantaggiosa o quantomeno già in corso. Pertanto, la risoluzione di avvalersi di Magisa s.r.l. non potrebbe essere considerata frutto di condotta illecita, solo per l'insistenza usata nel promuoverla da TO NI e da RO...".
Ed anche con riferimento al terzo aspetto estorsivo della vicenda di cui al capo B) circa le modalità attuate dal TO NI per pretendere da NI il pagamento delle spettanze di Magisa s.r.l. lumeggiano un ruolo di presa di distanza da quello di RO e di TO SA, certamente non caratterizzato da comportamenti estorsivi diretti ovvero di complicità a favore di chi quelle condotte ha certamente tenuto finendo per assumere il ruolo di vittima ("... questo contegno segna un netto discrimine rispetto all'agire di RO e di TO SA, in quanto denota un'originaria diversità di posizioni, uno spazio di autodeterminazione e una presa di distanza nei confronti di chi aveva svolto i lavori in appalto;
solo le reiterate e incisive proteste di RO ... vincevano le riserve del ricorrente e lo inducevano a capitolare. Sia nell'aprile 2013, sia nel prosieguo TO NI tentava di mediare e di trovare una soluzione costruttiva, di talché lungi dal dare manforte a RO e TO SA, cercava di arginarli ...").
Consequenziali le conclusioni del Tribunale che vede in TO una figura succube e più vicina alle parti lese che agli autori dell'estorsione.
Ma la gravità indiziaria, con motivazione anche in questo caso priva di aspetti censurabili, viene esclusa anche con riferimento alle posizioni di IP IO e di IP DA, accusati di concorso nell'estorsione per il subingresso della loro società "Esternitalia s.r.l." per la fornitura e la posa in opera dei serramenti presso il cantiere della bifamiliare di Campitello di CA, non essendovi "la più labile traccia di un loro diretto approccio con le parti lese, carico di valenza intimidatoria. Invero, da un lato il NI"... non riferiva di alcun colloquio dell'offeso, di TO NI o di DI giampaolo con i fratelli IP;
il denunciante nemmeno allegava di aver appreso di specifiche pressioni, ne' tantomeno di minacce rivolte da IP IO e IP DA per l'affidamento dei lavori ...; ... dall'altro lato, la supposta prevaricazione di RO non è stata bene circostanziata dal denunciante, in quanto si limitava a esporre la sua percezione di aver subito un sopruso, senza meglio esplicitare i termini impiegati da RO, le eventuali sue obiezioni e le modalità con cui alla fine aveva contattato con i IP ...": da qui la conclusione, secondo cui "sfugge al Tribunale in cosa possa consistere la condotta attiva addebitabile ai fratelli IP". E medesima conclusione, in punto esclusione della gravità indiziaria, veniva assunta con riferimento alla posizione di OP PE, accusato di aver tenuto atteggiamenti intimidatori nei confronti di NI per il pagamento dei suoi lavori come fabbro presso il cantiere di Marcaria. Secondo quanto asserito dal NI, il OP eseguiva le opere per conto di Magisa s.r.l. ed iniziava a pretenderne il pagamento a partire dal luglio 2013, dapprima con telefonate e poi presentandosi presso l'ufficio della parte lesa il 31.07.2013.
Riconosce il Tribunale come proprio l'ultimo incontro (quello dell'11.07.2014) tra il NI e il OP avesse palesato le reali intenzioni di quest'ultimo ("... Mattè, sto perdendo la pazienza ... adesso mi dici dove sei che ti vengo a trovare e mi dici in faccia chi mi deve dare i soldi"). Riconosce il Tribunale: "... OP aveva un contenzioso aperto, in primis con Magisa s.r.l. di TO SA, ma anche con Ecologia e Sviluppo s.r.l. di NI, DI e TO NI, per il saldo delle sue competenze;
vantava un diritto di credito per lavori effettivamente svolti, conferiti con regolare contratto;
era controverso chi fosse il suo debitore, almeno nella sua percezione soggettiva;
epperò, è inconfutabile che per l'esercizio del suo preteso diritto OP poteva agire in giudizio ...".
Le modalità verbali poco ortodosse usate dall'incolpato, alla luce delle succitate evidenze, non impediscono di far refluire la sua condotta nel delitto di ragion fattasi ex art. 393 c.p., addebito che non consente l'adozione di alcuna misura coercitiva.
2.2. In relazione al capo C) d'incolpazione ascritto a RO NI, ED AO, AN RA SA, AN RA SA e BE NO in relazione a reato più condotte di estorsione aggravata, il ricorrente evidenzia come il Tribunale sia incorso in plurimi ed imponenti travisamenti della prova avendo totalmente omesso di considerare e valutare una serie di elementi emergenti dalle indagini indicati dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare 18.02.2015 nelle pagine da 20 a 36. Anche questa censura si profila infondata. Il Tribunale, dopo aver dato atto che il compendio indiziario risulta costituito dalle dichiarazioni di LI CO (persona offesa), dagli esiti captativi e dalla ricostruzione dei fatti operata dalla polizia giudiziaria (pgg. 257-407 della comunicazione di notizia di reato), evidenzia come, dalla stessa narrazione della persona offesa, fosse emerso che quest'ultima si era determinata a cedere la propria società (LI s.r.l.) perché in forte dissesto finanziario, con conseguente emersione di una prima contraddizione (o, quantomeno, anomalia) dell'ipotesi accusatoria che vorrebbe la spogliazione di un bene in dissesto che non avrebbe fatto conseguire alcun ingiusto profitto agli agenti e non avrebbe causato alcun danno concreto alla persona offesa. Altra particolarità è legata al fatto che, anche a seguito della cessione societaria a ED AO, la persona offesa non sarebbe stata estromessa dalla società ma avrebbe continuato a svolgere all'interno della stessa un ruolo operativo:
cessione che, in ogni caso, non sarebbe avvenuta a seguito di atti di sopraffazione o intimidazione che lo stesso LI nega recisamente (minacce e richieste di denaro che provengono solo da RT LF e non dagli altri incolpati).
Anche in questo caso, a fronte di censure che, lungi dal contestare profili di illogicità argomentativa, si risolvono in mere doglianze di merito con la prospettazione di semplici conclusioni non condivise o comunque di maggiore ritenuta persuasività, va esclusa la dedotta ed inesistente contraddittorietà del provvedimento che, di contro, risulta assistito da motivazione congrua e del tutto priva di vizi logico-giuridici.
2.3. Conclusioni non dissimili, ma addirittura del tutto sovrapponibili a quelle testè esposte, si possono trarre in relazione al capo D) d'incolpazione, in relazione al quale il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di ED AO in relazione al concorso nel delitto di estorsione ai danni di BO OR, con esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2.3.1. Secondo l'accusa, RO NI, in concorso con ED AO, TO SA e MA NC, avrebbero costretto BO OR a consegnare loro la sua vettura Porsche Cayenne, a conferire loro la titolarità del 90% delle quote sociali nonché l'amministrazione della sua società Immobiliare Europa s.r.l., proprietaria di immobili e terreni edificabili, a consegnare a RO e ED assegni per l'importo complessivo di 20.000,00 Euro, a consegnare a TO assegni per 40.000,00 Euro e a tollerare l'appropriazione, da parte di TO, di 1.500,00 Euro derivanti dalla vendita della sua autovettura Audi Q7.
2.3.2. Censura il ricorrente come l'ordinanza impugnata, in un documentale ed espresso travisamento della prova, consideri solo una delle condotte estorsive riportate in incolpazione, ovvero quella ritenuta "risolutiva" connessa alla consegna a TO SA di 40.000,00 Euro, affermando la superfluità dell'analisi delle ulteriori contestazioni;
quindi, sempre limitando l'orizzonte motivazionale a tale unico episodio, afferma che non sussistono gli estremi dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. BO, imprenditore immobiliare raggiunto dalla crisi finanziaria, riceve pressanti richieste di pagamenti da parte di più persone di origine calabrese che lo minacciano telefonicamente in modo assai pressante. All'interno della pretesa economica di Euro 40.000,00 vantata da TO SA nei confronti di BO (pretesa che le captazioni telefoniche, rivelano per nulla lecita o azionabile in giudizio, in quanto derivante dalla protezione che il TO aveva offerto al BO rispetto a pretese economiche altrui), si innesta, a titolo di concorso, l'estorsione da parte di RO NI e di ED AO.
2.3.3. Il Tribunale, nel riconoscere (v. pag. 34 dell'ordinanza impugnata) la gravità indiziaria in relazione alla specifica condotta di estorsione sostanziatasi nella consegna a TO SA di assegni per euro 40.000,00, non esclude la sussistenza delle altre plurime condotte estorsive in contestazione, ma limita la propria attenzione a quell'unica vicenda (ampiamente provata) ai soli fini di ritenere sufficientemente integrata la condotta nominalistica di reato di estorsione aggravata con conseguente giustificazione della misura cautelare in atto (v. pag. 37 dell'ordinanza impugnata). E, d'altro canto, l'avvenuta esclusione dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, trova argomentata giustificazione, come tale insindacabile in questa sede, dall'esame del compendio delle intercettazioni in atti.
3. Ricorso nell'interesse di ED AO.
3.1. Il primo motivo di doglianza è infondato.
L'ordinanza impugnata, difformemente dalle valutazioni operate dalla difesa, riconosce ed inquadra la condotta del ED come non limitabile ad una mera connivenza, essendosi invece la medesima risolta in un contributo concorsuale alquanto rilevante per la realizzazione dell'estorsione in danno di BO OR. Il ED, come il RO NI, ben consapevole della non azionabilità della pretesa di TO SA e delle minacce dallo stesso profferite, si adopera attivamente perché BO corrisponda la somma. Riconosce il Tribunale come "... in primo luogo ... lo stesso RO raggiunge BO insieme a TO SA, conoscendo la persona offesa proprio perché sollecitato da TO ad aiutarlo nel recupero del credito ... ; ... pertanto la partecipazione di RO si innesta esattamente all'origine a sostegno della pretesa economica di TO SA ...; ma il concorso in tale azione estorsiva prosegue oltre, posto che RO, alla presenza dello stesso ED che agisce in piena comunione di intenti con RO, afferma che "la parola è stata detta a SA, no ?" ..., confermando come loro stessi non possano affrancare BO dalle pretese di TO. ED, per conto suo, avverte come le pressioni esercitate da TO SA nei confronti di BO abbiano carattere estorsivo, tanto che in comunione di intenti con RO, cerca di trovare il far pagare a BO la somma di cui sopra e risolvere la faccenda di TO SA e ciò anche per poter gestire in totale autonomia, con RO NI, l'impresa e le proprietà di BO ...".
La motivazione in punto configurabilità del delitto di estorsione a carico del ED, con riferimento alla fase cautelare che qui interessa, appare argomentata correttamente sotto il profilo giuridico e coerente dal punto di vista logico.
3.2. Il secondo motivo di doglianza è infondato.
Anche in punto valutazione delle esigenze cautelari ed ineludibilità della misura massima, la motivazione del Tribunale appare congrua ed esente da vizi.
Invero, il pericolo di reiterazione nei confronti di ED AO viene tratto dalla gravità dei fatti e dalla vicinanza con RO NI.
Evidenzia il Tribunale, come lo stesso:
-agisca in perfetta simbiosi con il RO e, attraverso la collaborazione fattiva con quest'ultimo, garantisce un supporto tecnico specialistico per le loro comuni attività criminose;
-suggerisca al RO e al BO stesso come far uscire i pagamenti (tra cui quelli legati ai crediti estorsivi pretesi da TO SA) in modo da farli apparire legati ad operazioni lecite;
-dimostri un profilo criminale tutt'altro che occasionale sollecitando operazioni nonché l'acquisizione di società decotte attraverso le quali realizzare condotte illecite: profilo, ulteriormente avvalorato dall'esistenza di plurimi precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato e che non consentono di valutare favorevolmente capacità di autocontrollo e di auto custodia su cui si fondano le misure diverse da quella custodiale massima.
4. Ricorsi nell'interesse di IP DA e di IP IO. I ricorsi nell'interesse di IP DA e di IP IO, trattabili congiuntamente per assoluta identità di questioni e per la loro completa sovrapponibilità testuale, sono accoglibili solo relativamente all'ultimo motivo proposto, essendo tutte le altre censure da respingere attesane l'infondatezza.
4.1. Infondato è il primo motivo.
Nei confronti di IP DA e di IP IO è stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione al concorso nell'estorsione ai danni di CH MO (capo F
d'incolpazione) perché quest'ultimo sarebbe stato costretto ad effettuare il pagamento delle forniture ai due IP (concorrenti nel reato con RO NI) mediante la corresponsione di una cifra di denaro contante nell'ordine di 170/180.000,00 Euro oltre alla cessione di un immobile sito in S. Benedetto Po, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa.
4.1.1. Va preliminarmente evidenziato come lo sviluppo argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova raccolti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente l'esistenza di gravità indiziaria a carico dei ricorrenti in ordine al delitto loro contestato. Invero, la motivazione dell'ordinanza impugnata, lungi dall'incorrere nel dedotto - ed assolutamente infondato - vizio di travisamento della prova, supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva dei ricorrenti, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
4.1.2. Ciò premesso, evidenzia il Tribunale come l'origine lecita del credito vantato dai due fratelli IP nei confronti di CH MO risulta incontrovertibile, alla luce delle produzioni difensive che attestano l'affiancamento dell'impresa dei IP "Esternitalia s.r.l." alla ditta di Andali Eliseo, corrente in Mesoraca, per l'esecuzione di una fornitura di serramenti al CH nell'ambito del progetto di lottizzazione c.d. Berzamino. Altrettanto pacifico è che il pagamento della fornitura generava un contenzioso tra le parti che la parte lesa, sentita dalla polizia giudiziaria, riferiva essersi composto:
dichiarazioni apparse da subito reticenti se non addirittura false, se raffrontate con gli esiti delle captazioni telefoniche e ambientali svolte dai militari (v. contenuto delle intercettazioni a pagg. 41 e ss. dell'ordinanza impugnata). Contrasti che hanno indotto il Tribunale a riconoscere come trovasse smentita "... l'assunto di CH di aver soddisfatto le pretese creditorie della ditta Esternitalia s.r.l. dei fratelli IP in modo spontaneo e non conflittuale: infatti, le difficoltà insorte per l'iniziale resistenza dei IP ad accettare un appartamento in permuta non erano appianate, come voleva lasciar intendere l'offeso alla polizia giudiziaria, con una bonaria trattativa tra le parti contrattuali;
le frasi profferite da RO NI e da IP IO nelle conversazioni ... implicano una pressante attività minatoria, effettuata per parecchio tempo da più soggetti - RO e RT LF - che non vantavano alcuna cointeressenza nella specifica questione. I due ricevevano formale investitura dai fratelli IP IO e IP DA, sotto la regia dalla Calabria di AN RA IN ...; ... AN RA IN era interpellato proprio in coevità alla richiesta dei IP di essere supportati nei confronti di CH e l'esito del colloquio era favorevole ai IP.
AN RA IN approvava l'iniziativa dei IP, cui seguivano insistenze continuative sul debitore CH, in sinergia tra tutti i soggetti coinvolti (RO, RT, IP IO e IP DA), affinché ottemperasse ...; ... ne discende la matrice estorsiva di tali contegni a carico di tutti gli indagati, in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui allorquando la minaccia o la violenza si estrinsecano in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva ...". CH si vedeva così costretto ad ottemperare alle condizioni imposte pagando ai IP 170-180.000,00 Euro in contanti per poi cedere loro anche un appartamento in permuta di Euro 140.000,00. 4.2. Infondato è il secondo motivo con il quale si censura la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione alla quale il giudicante sarebbe incorso in motivazione apparente.
4.2.1. Parimenti ricorrente per il Tribunale l'aggravante de qua, rilevandosi come, se da un lato risultasse provato che il ricorso a metodologie mafiose aveva in concreto esercitato una particolare coartazione psicologica sull'offeso, dall'altro lato, si riscontrasse una perfetta consonanza dell'agire dei correi con la tipologia classica di intimidazione derivante dall'organizzazione criminale di riferimento, che non si è limitata a rimanere sullo sfondo ma ha voluto coinvolgersi sia a livello periferico che a livello centrale, amplificando così la valenza criminale dell'incedere dei primi referenti territoriali della parte lesa.
La motivazione spesa sul punto dal Tribunale è, anche in questo caso, del tutto congrua e priva di qualsivoglia vizio logico- giuridico.
4.3. Infondato è il terzo motivo con il quale si censura la violazione di legge relativa alla mancata concessione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari, pur in presenza dei presupposti di legge. In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo la ricorrenza di tali presupposti, ha tuttavia ritenuto, del tutto inopinatamente e senza adeguata motivazione, non superata la presunzione relativa.
4.3.1. Anche sul punto, la motivazione del Tribunale è del tutto priva di incongruenze logiche e di contraddizioni.
Invero, il Tribunale, dopo aver riconosciuto come le modalità di commissione del fatto denotano, nei confronti di entrambi i IP, proclività al crimine e mancanza di scrupoli, e ricordato come per i delitti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, la pericolosità sociale è presunta ex lege, con operatività del meccanismo di cui dell'art. 275 c.p.p., comma 3, ha ritenuto che detta presunzione - superabile nel caso concreto solo in presenza di acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure - non potesse nella fattispecie essere superata.
Queste le ampie motivazioni a sostegno di detta conclusione: "... l'incensuratezza di IP IO e la sostanziale mancanza di precedenti penali di rilievo per IP DA sono dati meramente formali, non espressivi di una reale capacità di auto contenimento e di rispetto della legalità. In dissenso rispetto a quanto argomentato dalla difesa, la condotta per cui si procede non appare risalente, in quanto i fatti si collocano in periodo non remoto (prima metà del 2012) e profilano aspetti inquietanti per l'instaurazione di una fertile collaborazione su vasta scala avviata dai IP con la cosca AN RA, proiettata nel futuro su un arco temporale notevole. L'incedere dei prevenuto non assume quindi carattere occasionale, strumentale al superamento di una transitoria crisi di liquidità, ma svela un assoggettamento pieno e acritico alla logica spartitoria dei lavori edili tipica delle consorterie mafiose. Di nessun pregio sono poi le doglianze relative al regolare inserimento sociale, familiare e lavorativo dei ricorrenti, poiché nemmeno le migliori condizioni di vita sono valse in passato a distoglierli dal crimine, sicché non possono dispiegare una valida controspinta criminosa. Il contegno dispiegato nella vicenda in esame ha svelato una radicale mancanza di senso di responsabilità, sicché è impossibile fare affidamento sulle loro doto di autocensura in caso fossero concessi spazi di libertà".
4.4. Fondato è invece il quarto motivo.
Invero, nonostante l'accoglimento parziale dell'impugnazione con conseguente annullamento per insussistenza della gravità indiziaria in relazione al capo M), il Tribunale del riesame ha condannato i ricorrente al pagamento delle spese processuali, con palese violazione dell'art. 592 c.p.p., che prevede la condanna alle spese solo in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione. Ampiamente condivisibile è al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il parziale accoglimento dell'impugnazione esclude la condanna alle spese di procedura (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947).
5. Alla pronuncia consegue:
- l'eliminazione della statuizione di condanna a carico di IP DA e di IP IO al pagamento delle spese processuali pronunciata dal Tribunale di Brescia con ordinanza in data 03.03.2015, operazione consentita nella presente sede di legittimità;
-la condanna di ED AO al pagamento delle spese processuali;
-il compimento degli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi di IP DA e di IP IO
limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali che elimina, con rigetto nel resto.
Rigetta i ricorsi del pubblico ministero e di ED AO. Condanna ED AO al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2015