Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme più varie e differenziate, presuppone necessariamente l'addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonchè il concorso di gravi, precisi e concordanti elementi che lo suffraghino.
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Premessa Con l'ordinanza n. 22060/2025, la Corte di cassazione, seconda sezione penale, ha ribadito un principio di rilevanza sistematica in materia cautelare e concorso nel reato di estorsione: non può ritenersi partecipe del reato chi, pur mostrando acquiescenza alla decisione dell'autore principale in un dialogo privato, non esplica tale condivisione in atti idonei a rafforzarne l'intento criminoso o a coartare la volontà della vittima. 1. Il fatto Il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di Sc.An., indagato per estorsione pluriaggravata ai danni di Di. (capo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2014, n. 14684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14684 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
14 6 84 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UMBERTO GIORDANO Presidente- Dott. SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 713/2014 Dott. MASSIMO VECCHIO - REGISTRO GENERALE - Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. N. 44785/2013 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AN N. IL 03/05/1970 avverso l'ordinanza n. 1217/2013 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 20/09/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentito le conclusioni del PG Dott. رس Udit difenser CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 44.785/2013 R.G. * Udienza del 28 febbraio 2014 Uditi, altresì, in camera di consiglio: il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D'Ambrosio, - sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema,il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali;
· il difensore del ricorrente, avvocato Vincenzo Giambruno, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rileva 1.- Con ordinanza, deliberata il 20 settembre 2013 e deposita- ta il 23 settembre 2013, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanza che dispongono misure coercitive, ha confermato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 5 luglio 2013, di applicazione della custodia cautelare in carcere, a cari- co di AG NO, indagato per il concorso con France- sco AR e con TO IN, nell'omicidio aggravato dell' avvocato Vincenzo Fragalá, commesso in Palermo il 23 febbraio 2010 (con decesso sopravvenuto il 26 febbraio 2010 سل presso l'ospedale Di Cristina Benefratelli ove la vittima era - stata ricoverata, in seguito alle mortali lesioni riportate).
1.1 I giudici di merito hanno accertato - sul piano della gra- - vità indiziaria che in via Turrisi, alle ore 20.39, AR con - l'appoggio di IN che lo attendeva a bordo di un motoci- clo, aveva aggredito l'avvocato Fragalá, colpendolo reiterata- mente, con un robusto bastone, al capo e in altri distretti del corpo e cagionandogli, tra l'altro, un trauma cranico con ema- toma extradurale dal quale era derivata la morte in quarta giornata;
e che AG aveva contribuito a organizzare il de- litto;
quindi, nella fase della esecuzione, aveva perlustrato il luogo dell'agguato e aveva fatto da palo;
probabilmente, dopo l'aggressione alla vittima e il successivo allontanamento a bor- do del motociclo di AR e IN, aveva recuperato il ba- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 44.785/2013 R.G. * Udienza del 28 febbraio 2014 stone (gettato a terra da AR e non rinvenuto in loco della polizia giudiziaria).
1.2 Con riferimento ai motivi di riesame e in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legitti- mità, il Tribunale ha osservato: a carico dell'indagato ricorrono gravi indizi di reità, costituiti: a) dalla propalazione de relato della collaborante NI LE circa il movente del fatto di sangue e la identità dell'esecutore materiale (AR); b) dalla intercettazione (del frammento) della conversazione tra presenti, intercorsa tra l'indagato, AR e IN alle ore 19.09 del 23 febbraio 2010 (cioè circa un'ora e mezza prima della aggressione omicida), nel corso della quale i tre interlocu- tori accennarono «a una attività delicata, pericolosa e complessa che si sarebbe svolta di lì a poco e che avrebbe richiesto l'impiego e lo spostamento di una automobile e di un ciclomotore», nonché di «un oggetto in legno»; c) dalla localizzazione delle utenze cellulari del AG e degli altri compartecipi (AR e IN) in luogo e in ora compa- tibili colla commissione del delitto;
d) dalla identità di dati antropometrici di AG (altezza e claudicatio) e di IN (altezza) con quelli dei due individui ripresi dalla telecamera dell'esercizio commerciale Mail Boxes di via Turrisi, mentre transitavano per la ridetta strada «sia poco prima che poco dopo la aggressione>>; e) dal sequestro a carico di AG di indumenti compatibili con quelli di una delle due persone riprese dalla telecamera;
f) dal «nervosismo elevato» manifestato dall'indagato nelle con- versazioni telefoniche intercorse dopo il fatto di sangue con la convivente RI SS;
g) dalla circostanza che la SS supponesse che AG era in compagnia di AR nell'ora del delitto. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 44.785/2013 R.G. * Udienza del 28 febbraio 2014 Il Collegio ha aggiunto: la negativa difensiva della zoppia di AG deve essere, allo stato, disattesa a fronte dello specifi- co rilievo del consulente antropometrico;
la nota della polizia giudiziaria del 24 luglio 2013, in ordine alla presenza di AR in piazza Zisa fino alle ore 20.30 e, successivamente, alle ore 20.46, non offre alcun alibi all'esecutore materiale, ma al con- trario ne conferma la presenza in luogo e in ora compatibili col- la commissione del delitto, stante la breve distanza intercor- rente tra la ridetta piazza e il teatro del delitto. - L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, ministero 2. del difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Gianbruno, me- diante atto recante la data del 10 ottobre 2013, col quale di- chiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., inosservanza o erro- nea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 110, 575 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazio- ne. Il difensore deduce: difetta il «nesso teleologico» tra il ritenuto رسد compendio indiziario e il ruolo addebitato al AG nella compartecipazione omicida;
priva di pregio è la considerazione della conversazione delle ore 19.09 con AR;
costui, «quasi costantemente monitorato» nelle ore successive, non ebbe alcun contatto coll'indagato, essendo stato AR localizzato (prima del fatto di sangue) alle ore 20.30 in via Guerrazzi e in piazza Zisa;
e (dopo la mortale aggressione) alle ore 20.46 novamente in piazza Zisa;
AR si moveva «da solo in moto» e in modo «del tutto difforme da quanto ricavato e considerato indiziario nel- la conversazione delle ore 19.09»; la ripresa della telecamera del- le ore 20.48 contraddice la tesi di accusa in quanto la persona ripresa si immette, da piazza Vittorio Emanuele Orlando in via Turrisi, mentre il compartecipe avrebbe dovuto muoversi «in direzione opposta al luogo del delitto»; l'ordinanza del giudice del riesame è inficiata da «salti logici»; per vero nessun indizio è of- ferto in ordine alle specifiche attività delittuose attribuite al- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 44.785/2013 R.G. * Udienza del 28 febbraio 2014 l'indagato; il Tribunale non ha spiegato l'avvicinamento di Si- ragusa al luogo del delitto;
la localizzazione di AR, il quale rappresenta «l'anello di congiunzione del AG col delitto» è, peraltro, incompatibile colla esecuzione dell'omicidio; le dichia razioni della LE sono doppiamente de relato»; le riprese della videocamera non hanno valore indiziario per la «qualità delle immagini alquanto scarsa»; lo stesso consulente ha riconosciuto che la altezza del AG è quella comune di tutti gli uomini meridionali e «in realtà non evidenzia che la camminata del Sira- gusa sia contraddistinta da una claudicatio»; il Tribunale ha er- roneamente valutato il dato delle celle telefoniche attivate dal- la utenza dell'indagato; non ha considerato che l'utente può trovarsi a diversi chilometri dalla cella;
e, comunque, gli ag- ganci delle ore 20.07 e 20.08 (cella via Roma, n. 477) e delle ore 20.09 (cella di via Crispi, n. 286) dimostrano l'allontanamento di AG dal teatro dell'imminente delitto. -Il ricorso è, nei termini che seguono, meritevole di acco- 3. glimento. -3.1 – Giova premettere che questa Corte suprema di cassazio- ne, a Sezioni Unite, ha fissato il principio di diritto, secondo il س quale, «in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza ل che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevola- zione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autoriz- zazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizza- zione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di moti- vare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fa- se ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa con- corsuale, pur prevista dall'articolo 110 cod. pen., con l'indif- ferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 28 febbraio 2014 Ricorso n. 44.785/2013 R.G. * 30/10/2003 dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101; cui adde Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007 dep. - 25/01/2008, Sommer e altri, Rv. 239196 e Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009 - dep. 11/03/2009, Puoti e altro, Rv. 242849). Il principio è stato affermato anche in tema di concorso mate- riale (Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008 - dep. 05/02/2008, Maccioni e altri, sebbene la massima ufficiale - Rv. 238648 - rechi l' er- roneo riferimento al concorso morale). -3.2 – Ora affatto analogo è il criterio che deve presiedere alla valutazione della gravità indiziaria in relazione alla comparte- cipazione nel reato: ferma la possibilità che il contributo del compartecipe, morale o materiale, si estrinsechi nelle forme più varie e differenziate, sono tuttavia necessari l'addebito, in con- creto, di una specifica e determinata condotta di comparteci- pazione che sia, seppur sommariamente, descritta e il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti che suffraghino il succita- to addebito. La «atipicità della condotta criminosa concorsuale» non legitti- ma, infatti, la «indifferenza» indiziaria «circa le forme слиرس concrete del suo manifestarsi nella realtà». -3.3 Orbene, nella specie, innanzi tutto risulta inficiata dalla manifesta illogicità della motivazione la attribuzione, in ter- mini probabilistici e perplessi, al AG del recupero dell' arma del delitto. Dalla mera circostanza (negativa) del man- cato rinvenimento del randello, abbandonato sulla scena del delitto dall'esecutore materiale, non può inferirsi, se non a gui- sa di gratuita congettura, non componibile nel sillogismo indi- ziario, la compartecipazione del ricorrente nel fatto di sangue.
3.4 Ma, soprattutto, il giudice del riesame non ha dato conto - sotto quale profilo i dati indizianti circostanziali, censiti e illu- strati nella ordinanza, assumano valenza dimostrativa della compartecipazione omicida, superando la soglia di ipotesi di semplice connivenza (coll'esecutore materiale) penalmente irri- levante;
e, precipuamente, non ha curato di correlare gli ac- cenni captatati nel corso della intercettazione delle ore 19.09, i 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 44.785/2013 R.G. * Udienza del 28 febbraio 2014 dati circa la localizzazione della utenza cellulare del ricorrente e circa gli spostamenti di costui ante et post crimen, e il suppo- sto transito in via Turrisi dopo il delitto, colla ricostruzione, in concreto, di alcuna specifica condotta di compartecipazione, sommariamente descritta. Mentre l'accenno all' «oggetto in legno», contenuto nella ridetta conversazione, non appare idoneo, per la estrema genericità del riferimento e in carenza di ulteriori e significativi elementi, a sorreggere, sul piano della gravità indiziaria, l'addebito nel concorso nella fase della organizzazione del delitto. Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Palermo, il quale, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato, che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell'articolo 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., provve- derà a rivalutare, in piena autonomia, il materiale indiziario al- la luce dei rilievi formulati. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell' articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del prov- vedimento al direttore dell' istituto penitenziario ai sensi dell' articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso, il 28 febbraio 2014. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Umberto Giordano) (Massimo Vecchio) anus Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7