Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di imputato indagato presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nella specie la Corte ha ritenuto generico il motivo privo dell'indicazione specifica degli elementi integranti un quadro indiziario atto a determinare l'attribuzione "ab origine" della qualità di indagato al dichiarante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2014, n. 32712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32712 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 11/04/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 715
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 4342/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL OM N. IL 15/11/1971;
avverso l'ordinanza n. 219/2013 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 11/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
OL TO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze, in data 11-12-13,nella parte in cui ha rigettato la richiesta di riesame, ex art. 324 c.p.p., avverso il decreto di sequestro emesso dal PM di Firenze il 15-11-2013,eseguito il 18-11-2013, in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p.. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 253 c.p.p., poiché erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il predetto provvedimento sia adottabile in assenza di gravi indizi di colpevolezza, sulla sola base dell'astratta configurabilità del reato. Al contrario, esso non può avere funzione esplorativa ma solo di verifica di concreti elementi già in possesso dell'Autorità giudiziaria, alla quale non è consentito di procedere "al buio", nella speranza di trovare un qualche elemento a supporto di mere ipotesi. Viceversa, nel caso di specie, non esiste alcun elemento a carico del OL, che non ha affatto agito per turbare le aste e che non aveva alcuna consapevolezza del piano delittuoso, come ritenuto dallo stesso Tribunale, che non ha ravvisato l'elemento soggettivo del reato.
2.1.Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 63 c.p.p., poiché il coindagato CI, in quanto formale autore degli atti di partecipazione all'asta, aggiudicazione e mancato pagamento del relativo prezzo (atti che, secondo la Procura, concreterebbero il reato),avrebbe dovuto essere sentito ab origine in qualità di coindagato del medesimo reato ascritto al OL e pertanto, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili tanto contra se quanto contra alios e quindi anche nei confronti del OL.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 253 c.p.p., poiché sono stati sequestrati documenti che non possono essere considerati pertinenti al delitto di turbativa d'asta per cui si procede,inerendo a soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni professionali del OL, per questioni completamente estranee al reato in disamina.
2.3. Con il quarto motivo, si deduce violazione dell'art. 103 c.p.p., poiché si da atto, nel verbale di perquisizione e sequestro, che il PM e il rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati si sono allontanati alle ore 11. Dunque erroneamente il Tribunale ha restituito i soli documenti n. 8 e 9, che sono stati sequestrati successivamente,perché, una volta accertata la violazione dell'art. 103 c.p.p., il giudice a quo avrebbe dovuto dissequestrare anche i rimanenti documenti, non essendo dato stabilire se essi siano stati appresi prima che il PM e il rappresentante del Consiglio dell'Ordine si allontanassero o dopo, in quanto le operazioni si sono protratte per oltre due ore, fino alle ore 13,10.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale,in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria, senza alcuna possibilità di sindacarla, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.
Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Pertanto il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Cass. Sez. U, n. 23/97 del 20-11-1996,Bassi, rv. 206655;
Sez. U., n. 20 dell'11-11-1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale viene effettuato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Cass. Sez. 1, n. 5545/98 del 3-10-97, Attaniese, rv. 209889). Nel caso di specie, il Tribunale, richiamando le considerazioni formulate dal PM, ha posto in rilievo che dalla segnalazione inoltrata dal giudice delegato, nell'ambito del fallimento "NI Costruzioni sas", dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, dai riscontri documentali e bancari acquisiti, nonché dall'acquisizione di atti della procedura concorsuale, sono emersi gravissimi indizi circa la commissione del reato di turbata libertà degli incanti poiché il fallito, nel contesto della procedura di vendita di un appartamento di proprietà di NI LT, ha depositato reiteratamente, tramite suoi conoscenti, nonché mediante l'intervento dell'avvocato OL TO, istanze di offerta, pagando la relativa cauzione,con assegni circolari,aggiudicandosi il bene, salvo poi non corrispondere il saldo del prezzo e quindi porre nel nulla la vendita. L'avv. OL, in occasione dell'asta del 22 novembre 2012, ben consapevole della riferibilità dell'iniziativa al fallito, si era occupato direttamente della presentazione dell'istanza e del compimento degli ulteriori atti necessari alla procedura fallimentare, agendo anche quale procuratore speciale del potenziale acquirente. Ciò è sufficiente ad integrare il requisito del fumus commissi delicti. Ogni questione relativa all'attendibilità del CI e alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato attiene al merito della regiudicanda e non intacca la legittimità del sequestro. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia,come si vede, in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. Occorre,in primo luogo, osservare come l'ipotesi accusatoria si basi, secondo la prospettazione del PM, poc'anzi analizzata, su una pluralità di elementi (segnalazione del giudice delegato,indagini di polizia giudiziaria, acquisizione di atti della procedura fallimentare, riscontri documentali e bancari) che prescindono dalle dichiarazioni del Cicalone e che valgono di per sè ad integrare il requisito dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato e quindi a legittimare il sequestro, onde la censura formulata perde, in larga misura, di rilevanza. Va comunque rilevato come la sanzione di inutilizzabilità erga omnes postuli che, a carico del soggetto sentito senza le garanzie previste per l'indagato o per l'imputato, risultino acquisiti prima dell'escussione indizi non equivoci di reità,non rilevando, al riguardo, eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Cass. Sez. U. n. 23868 del 23-4-2009, Fruci, Rv. 243416).
In tal caso, il soggetto è stato irritualmente escusso come persona informata sui fatti giacché avrebbe dovuto essere sentito ab origine in qualità di imputato o di indagato e dunque le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate ne' contra se ne' contra alios. Ove invece gli elementi di reità emergano soltanto nel corso dell'audizione, le dichiarazioni rese dal soggetto escusso, a norma dell'art 63,comma 1, cod. proc. pen., non sono utilizzabili contro quest'ultimo ma lo sono appieno nei confronti dei terzi. L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art 63 c.p.p., comma 2, richiede quindi l'originaria esistenza, a carico dell'escusso, di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre invece che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato (Cass. Sez. 3, n. 21747 del 26-4-05, rv. 231995;
Sez. 6, n. 28110 del 16-4-10, rv. 247773; Sez. 6, n. 4422/05 del 7-10- 04, rv. 231446). Spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali - e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità al soggetto escusso della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. Il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. U. n. 15208 del 25-2-10, Mills, rv. 246581). Ne deriva che il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali elementi fossero stati acquisiti a carico del Cicalone prima della sua audizione ed argomentare circa lo spessore del quadro indiziario esistente nei confronti di quest'ultimo, al momento in cui egli rese le sommarie informazioni testimoniali: se cioè esso fosse tale da indurre ad attribuirgli, già prima della sua audizione,la qualità di indagato. In mancanza di tali indicazioni, il motivo è da considerarsi generico.
3.Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Si è, in giurisprudenza,chiarito che tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto,anche indiretto, con la concreta fattispecie criminosa e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ossia le cose necessarie alla dimostrazione delle modalità di preparazione e di esecuzione del reato;
all'identificazione del colpevole;
all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post factum, comunque ricollegabile al reato (Cass. Sez. 4, n. 2622/11 del 17-11-2010, rv. n. 249487; Sez. 6, n. 1506 del 7-4-97). Dunque il rapporto di pertinenza tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere concepito esclusivamente in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di apprensione ogni oggetto utile a ricostruire i fatti, che, anche in forma indiretta,possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica (Cass. Sez. 3, n. 13641 del 12-2-2002,Rv. 221275; Sez. 6, n. 14411 del 5-3-2009, Rv. 243267). Al riguardo, il giudice a quo ha argomentato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, nel senso che il sequestro non possa essere circoscritto alla documentazione di cui al fascicolo "CI" poiché anche gli altri documenti sequestrati sono relativi a personaggi coinvolti nelle indagini e sono quindi utili agli accertamenti.
4. Privo di pregio è anche l'ultimo motivo di ricorso. Lo stesso ricorrente,infatti,nel descrivere il contenuto del verbale di sequestro, rappresenta che l'indicazione dei documenti numerati da 1 a 7 precede l'attestazione che,alle ore 11, il PM e il rappresentante del Consiglio dell'ordine hanno lasciato il luogo della perquisizione, mentre la menzione dei documenti recanti i numeri 8 e 9 è apposta successivamente a tale attestazione. Correttamente pertanto il Tribunale ha proceduto alla restituzione di questi ultimi documenti, posti sotto sequestro dopo che il PM e il rappresentante del Consiglio dell'ordine si erano allontanati e, quindi, in violazione dell'art. 103 c.p.p.. Tutti gli altri documenti invece sono stati sequestrati alla presenza di tali soggetti, onde, in relazione ad essi, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014