Sentenza 26 aprile 2005
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di imputato indagato, di cui al comma secondo dell'art. 62 cod.proc.pen., presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non può, per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo).
Commentario • 1
- 1. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2005, n. 21747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21747 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/04/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 836
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 47083/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI TT, nato a [...] il 1 giugno del 1960;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 6 ottobre 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso:
letti il ricorso e la sentenza denunciata;
Osserva quanto segue:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 6 aprile 1999, NO TE ed TT CI erano dichiarati, in concorso fra loro e con il minore AT CI, responsabili del reato di contrabbando di kg. 505 di t.l.e. e di evasione dell'Iva all'importazione, accertati in Angri il 27 aprile 1998, e, concesse al TE le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, venivano condannati, il predetto alla pena di mesi nove di reclusione e L. 220.000.000 di multa e il CI, con la contestata recidiva, a quella di anni uno, mesi due di reclusione e L. 340.000.000 di multa, con confisca dei tabacchi e del veicolo in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello entrambi gli imputati. Il CI chiedeva di essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto, nonostante non fosse stato presente alla perquisizione e al sequestro dei tabacchi, era stato condannato in base a tre circostanze indizianti non univoche: a) un' autovettura ritenuta in uso alla famiglia CI;
b) la disponibilità dell'immobile, ove erano stati rinvenuti i t.l.e.; c) la presenza nel locale del proprio figlio;
in subordine chiedeva la riduzione della pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche, il TE,invece, chiedeva la riduzione della pena inflitta in primo grado, anche mediante la riduzione dell1 aumento stabilito per la continuazione e la concessione dei benefici di legge. La corte territoriale, con decisione del 6 settembre 2004,confermava la decisione impugnata alla quale si riportava giacché le questioni prospettate con l'impugnazione erano state già esaminate dal tribunale. Ribadiva che la disponibilità dell'abitazione ove erano stati sequestrati i t.l.e. da parte di TT CI si desumeva, senza ombra di dubbio, dalla deposizione di IC d'AM, proprietario del suddetto immobile, il quale aveva dichiarato di aver stipulato, qualche giorno prima dell'accertamento dei reati, il contratto di locazione proprio con TT CI, al quale aveva consegnato le chiavi dell'abitazione perché provvedesse a sistemarla;
che l'anzidetta deposizione accreditava gli altri indizi nei confronti dell'imputato ed in particolare la presenza, nei pressi del terreno, di un'autovettura in uso alla sua famiglia, notoriamente dedita al contrabbando di tabacchi nonché la presenza nel locale, al momento dell'intervento della P.G., del TE, indicato dal maresciallo Guastamacchia come assiduo frequentatore del CI e suo dipendente nella attività di traffico di t.l.e., e del figlio minore del ricorrente. In ordine all'entità delle pene, osservava che le stesse erano state determinate dal primo giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.: in particolare non potevano essere concesse ad TT CI le circostanze attenuanti generiche, per i numerosissimi precedenti penali specifici;
che non poteva ulteriormente ridursi la pena inflitta al TE, ne' concedersi allo stesso alcun beneficio, attesi i suoi precedenti penali, anche della stessa indole.
Ricorre per Cassazione il CI per mezzo del suo difensore sulla base di due motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza, insufficienza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1^ lett. e) c.p.p. Assume che la corte d'appello aveva recepito integralmente ed acriticamente l'impianto motivazionale offerto dal tribunale, nonostante esso presentasse una profonda illogicità nell'argomentazione addotta a sostegno dell'affermazione di responsabilità, giacché i presunti indizi indicati dal tribunale non avevano i caratteri della gravità, precisione e concordanza, necessari per assurgere a fonte di prova. Invero, il primo presunto indizio relativo alla disponibilità dell'auto da parte sua è equivoco perché nel rapporto della Finanza relativo al fatto "de quo" si faceva riferimento genericamente alla famiglia CI e non ad esso ricorrente. D'altra parte tale congettura degli investigatori non era basata su alcun elemento, atteso che non veniva richiamato alcun verbale o annotazione di servizio onde dimostrare la corrispondenza al vero di tale circostanza.
Quanto al secondo indizio e cioè alla ritenuta disponibilità dell'immobile ove erano custoditi il tabacchi, le dichiarazioni di D'AM IC dovevano essere dichiarate inutilizzabili in considerazione del fatto che essendo questi proprio il proprietario del locale doveva essere indagato o era comunque persona nei cui confronti dovevano essere svolte indagini e quindi doveva essere escusso con l'assistenza di un difensore e con tutte le garanzie di legge, anche perché il predetto aveva un concreto interesse a defilarsi accusando qualcuno. D'altra parte la semplice affermazione del D'AM, il quale aveva dichiaralo di avere stipulato con lui qualche giorno prima della perquisizione un contratto di locazione non aveva alcun valore in mancanza di un atto scritto. Infine la presenza del proprio figlio sul posto non poteva che essere qualificato come elemento del tutto neutro essendo risaputo che "i padri non rispondono delle colpe dei figli".
Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge processuale penale ex art. 606 1 c. lett. c) per la violazione dell'art. 63 c. 2 c.p.p. Assume che la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che il D'AM fin dall'inizio doveva essere sentito come persona nei cui confronti dovevano essere svolte indagini e che non poteva aggirarsi il divieto dell'art. 63 c. 2 semplicemente non iscrivendo il suo nome nel registro degli indagati. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile perché contiene censure in fatto improponibili in questa sede giacché la motivazione dei giudici del merito in ordine alla valutazione del quadro probatorio non contiene vizi logici o giuridici.
I singoli elementi probatori sono stati, invero, valutati prima analiticamente e poi nel loro complesso e sono univoci. Particolarmente significativa è la testimonianza del D'AM il quale ha dichiarato di avere concesso in locazione l'immobile dove sono stati rinvenuti i tabacchi al CI. La veridicità intrinseca di tale affermazione ossia della stipulazione del contratto di locazione viene dimostrata dalla presenza in quel luogo del figlio minorenne del conduttore. Ulteriore elemento di riscontro è costituito dal fatto che l'autovettura utilizzata per il trasporto dei tabacchi era stata in precedenza notata nella disponibilità della famiglia CI.
Infondato è il secondo motivo. In proposito si osserva che il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di imputato o d'indagato di cui al secondo comma dell'articolo 62 c.p.p., presuppone che a carico del soggetto interrogando vi siano già indizi di reità prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. Orbene, poiché al momento del sopralluogo il D'AM non si trovava nel locale di sua proprietà, dove erano state rinvenute le sigarette, anzi in quel luogo furono sorprese persone diverse dal proprietario, dal semplice fatto che fosse intestario dell'immobile non si poteva ritenere comprovata la sua corresponsabilità non potendosi escludere che avesse potuto in buona fede cedere l'uso del proprio locale ad altri. Insomma il proprietario di un locale dove vengono commessi reati non può per tale sua qualità considerarsi automaticamente indiziato di tutti i reati perpetrati in quel luogo a prescindere da qualsiasi accertamento sul suo effettivo coinvolgimento. Proprio perché le dichiarazioni rese dal soggetto che avrebbe dovuto assumere dall'inizio la qualità d'imputato o d'indagato sono inutilizzabili, per non rinunciare a possibili fonti di prova, occorre l'effettiva sussistenza di indizi di reità già al momento dell'assunzione delle dichiarazioni,non essendo sufficiente il semplice sospetto o la mera possibilità che il soggetto da interrogare possa risultare coinvolto nel reato. Al momento dell'inizio dell'esame il D'AM non poteva ancora considerarsi indiziato di reato, ma lo sarebbe divenuto, se nel corso dell'esame non fosse stato in grado di fornire una plausibile giustificazione in merito alla presenza in quel locale di persone diverse dal proprietario. Nel corso dell'esame il predetto ha affermato di avere concesso in locazione quell'immobile al ricorrente qualche giorno prima del sopralluogo La giustificazione fornita è stata ritenuta attendibile dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e l'imputato non può sindacare la valutazione del pubblico ministero (cfr. Cass 32907 del 2004). In ogni caso, come già statuito da questa corte, il divieto d'utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato, non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che non abbia assunto la qualità d'imputato o quella equiparata di persona sottoposta alle indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma deve soltanto verificare che la qualità d'imputato o d'indagato non sia stata formalmente assunta al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause d'incompatibilità con l'ufficio di testimone (Cass 9079 del 2003).
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2005