Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2005, n. 21747
CASS
Sentenza 26 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di imputato indagato, di cui al comma secondo dell'art. 62 cod.proc.pen., presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non può, per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo).

Commentario1

  • 1Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2005, n. 21747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21747
Data del deposito : 26 aprile 2005

Testo completo