Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, sono cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti anche quelle la cui acquisizione rilevi al fine di stabilire gli esatti termini della condotta in funzione della corretta qualificazione giuridica. (Nella specie sono state ritenute pertinenti al reato ipotizzato di minaccia, due videocassette, ritraenti soggetto agente e persona offesa in atteggiamenti intimi, la cui diffusione era stata minacciata dal primo ove la seconda non avesse rimesso la querela già sporta per fatti pregressi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 14411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14411 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
O S C U R A T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 1
144 11 /0 9 Sentenza n.:526 M Registro Generale n.: 33393/08
Camera di consiglio del 5 marzo 2009
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:
A.M.REPUBBLICA ITALIANA T.R.
N.F. In nome del popolo italiano a norma dell'art. 52 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
d. lgs. 196/03 in quanto: Sezione Sesta Penale disposto d'ufficio composta dai Signori: a richiesta di parte dott. Giovanni de Roberto Presidente
☐ imposto dalla legge dott. Francesco Serpico Consigliere dott. Nicola Milo Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere
dott. Anna Maria Fazio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Fermo, avverso l' ordinanza emessa dal Tribunale di
Fermo il 19.9.2008, che ha accolto la richiesta di riesame, presentata da A.M. nato il "omissis"
avverso il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal P.M. il
19.8.2008 ed eseguito il 23.8.2008, avente ad oggetto due videocassette compact YHS di sua proprietà, annullando la perquisizione e il sequestro stessi e contestualmente disponendo la restituzione delle videocassette all' avente diritto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva dell'indagato.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Eugenio Selvaggi che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. considerato in fatto e in diritto
§.1) i fatti, il decreto di sequestro preventivo e la decisione del Tribunale del riesame
T.R. sporgeva denuncia nei confronti di Il 27.6.2008
riferendo una serie di episodi di minaccia e A.M.
violenza, posti in essere dall'uomo in danno di sua figlia N.F.
La N. sentita a sommarie informazioni in data
15.7.2008, negava quanto riferito dalla madre. Successivamente, in data 12.8.2008, la stessa N. sporgeva denuncia-querela per i medesimi fatti, giustificando le sue precedenti difformi dichiarazioni, con il timore di ritorsioni da parte dell' A. e spiegando che già in precedenza (nel giugno 2007) aveva querelato
A. per percosse, ma, dopo pochi giorni, aveva rimesso la querela, a seguito della minaccia dell'uomo di diffondere a mezzo internet il contenuto di due videocassette, di cui lui era in possesso,
e che ritraevano lui e la N. in atteggiamenti intimi.
A seguito di tale denuncia il Pubblico ministero emetteva il decreto di perquisizione e contestuale sequestro delle due videocassette
(compact YHS) annullato dal Tribunale del Riesame con provvedimento che qui si contesta.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Fermo ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro ed ha ritenuto:
a) che le videocassette non costituiscano "corpo del reato", oppure
"cosa pertinente al reato" per cui si procede (artt. 572 e 610 c.p.),
"atteso che concernono episodi diversi e anteriori rispetto a quelli oggetto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa";
b) che manchi appunto un imprescindibile requisito del sequestro probatorio e cioè la natura di corpo del reato o di cose pertinenti O S C U RA T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
al reato delle due videocassette;
c) che la loro acquisizione non sia sorretta da alcuna finalità
probatoria.
§.2) il ricorso del Procuratore della Repubblica e la decisione della Corte
Il Procuratore della Repubblica di Fermo ricorre per Cassazione avverso detta ordinanza deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 252, 253 C.P.P. e 572 Cod. Pen. e ribadendo il valore probatorio del contenuto dei beni sequestrati, in relazione ad entrambi i delitti oggetto di indagine: sia per i fatti rilevanti ex art. 572 Cod. Pen. sia per quelli attinenti alla violenza privata ex art.610 Cod. Pen..
Osserva il ricorrente, quanto alla argomentazione del
Tribunale del riesame secondo cui le videocassette sono prive di interesse probatorio, in quanto "concernono episodi diversi e anteriori rispetto a quelli oggetto della
» denuncia-querela sporta dalla persona offesa, che non si tratta di fatti diversi da quelli ipotizzati, atteso che, sebbene le videocassette non riproducano atti di vessazione fisica o morale nei confronti della N. esse attengono comunque ai fatti dalla stessa riferiti ed in particolare alla minaccia di diffusione del relativo contenuto dei video, laddove la giovane non avesse ritirato la denuncia.
Tale comportamento -rileva il ricorrente- non solo integra di per sé una condotta penalmente rilevante ex art. 610 Cod. Pen. per il quale si procede, ma costituisce anche un segmento della condotta abituale, necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 572 c.p.. O S C U R A T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
In tale ambito resterebbe comunque incomprensibile l'osservazione del Tribunale del riesame secondo la quale le videocassette riguardano episodi successivi a quelli oggetto della denuncia- querela, che ha determinato la perquisizione. Infatti -osserva il
Procuratore della Repubblica se il dato temporale richiamato dall'ordinanza impugnata deve essere inteso con riferimento al
"tempus commmissi delicti", non si può non rilevarne
l'inconferenza, avuto riguardo alle connotazioni peculiari del delitto, la cui sussistenza può trovare validi supporti probatori anche in eventuali "condotte diverse e anteriori" rispetto a quelle denunciate, le quali ben possono contribuire ad accertare la ricorrenza della condotta di maltrattamenti e a determinare gli esatti contorni del comportamento delittuoso.
In tal senso -conclude il Procuratore della Repubblica- considerato che per l'adozione del provvedimento di sequestro probatorio può essere sufficiente il "fumus" dell'esistenza di un illecito, detto provvedimento risulta adottabile:
1) anche nell'incertezza circa la definitiva qualificazione giuridica del reato, nella prospettiva di una evoluzione delle acquisizioni probatorie che conduca a meglio definire tale qualificazione (Cass., sez. III, 4.7.1995, Giannetiempo);
2) anche laddove il sequestro si renda necessario proprio per stabilire gli esatti contorni della stessa condotta delittuosa, al fine di individuarne e consentirne la corretta qualificazione giuridica (cfr
Cass., sez. III, 24.5.1999, Bonetti).
Il ricorso è fondato, nei termini esattamente argomentati dal
Pubblico ministero ricorrente e l'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo esame.
Premesso che in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, è illegittimo il provvedimento che ometta di motivare sulla O S C U RA T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
funzione probatoria delle cose sottoposte a sequestro, trattandosi di adempimento specificamente dovuto, non essendo, a tal fine, sufficiente una mera possibile “utilità probatoria”, considerato che,
a norma dell'art. 253 succitato, il sequestro deve riguardare le cose necessarie per l'accertamento dei fatti e che, d'altro canto, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, quando non necessario mantenere il sequestro ai fini di prova (Cass. Penale sez. V, 1771/2004, Rv. 232282 Cerchi. Massime precedenti Vedi
Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226713), va rilevato che nella specie il Pubblico ministero ha evidenziato la funzione probatoria delle videocassette nel momento stesso in cui ne ha correlato il contenuto alla minaccia di diffusione in internet, circostanza questa che, da sola, dà rilevante profilo probatorio al sequestro stesso in funzione delle imputazioni ex art. 572 e 610 Cod. Pen., diventando i beni sequestrati, pertinenti agli illeciti in corso di indagine, anche a fronte di una loro possibile diversa qualificazione giuridica.
In conclusione: il sequestro probatorio va considerato legittimo, non soltanto quando la condotta ipotizzata è riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità
è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro. Non va infatti dimenticato, soprattutto nella realtà di specie, che concerne disturbati rapporti interpersonali tra imputato e vittime, che tale mezzo di prova può, infatti, rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunziata al fine della stessa configurabilità del reato che si ipotizza (cfr. Cass. Penale sez.III, 1716/1999 Rv. 213761, P.M.c. Bonetti, citata nel ricorso). O S C U R A T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 6
Come puntualmente e diffusamente indicato dal Pubblico ministero, ci si trova di fronte ad una ordinanza contraddittoria, quanto meno sotto il profilo della mera enunciazione di assorbente rilevanza della anteriorità dei fatti emergenti dalle cassette, oggetto di sequestro, ed inoltre il provvedimento impugnato non motiva in modo logico sulla circostanza che si trattava di fatti diversi, del tutto scollegati rispetto ai comportamenti successivi dell' A. nei confronti delle due donne.
In buona sostanza -come correttamente evidenziato dal Pubblico
ministero ricorrente- è stata la minaccia da parte dell A. di un uso illecito del contenuto delle videcassette (propalazione in internet) a rendere "pertinenti” tali “cose” alle incolpazioni per cui si procede, e, ciò a prescindere dal "tempus" di formazione della predetta documentazione visiva, la cui utilità probatoria appare allo stato- concretamente idonea a colorare di attendibilità esterna le affermazioni sia della T. che della N. (quest'ultima co- protagonista con delle condotte videoregistrate), A.
relativamente ai comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dall'uomo in tempo successivo. Nella specie quindi l'ordinanza impugnata, prospettando contraddittorietà nel ragionamento giustificativo della decisione, rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente Pubblico ministero, integra il vizio di cui al novellato art. 606, comma primo, lett. e) C.P.P., con conseguente suo annullamento e rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo esame, che tenga conto delle considerazioni sopra svolte, e ponga rimedio ai rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo per nuovo esame. O S C U RA T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 7
Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2009
Il consigliere estensore
Luigi Lanza
Il Presidente
Giovani Giovanni de Roberto ra ker DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1 APR 2009 1
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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