Sentenza 27 aprile 2015
Massime • 1
In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia. (Conf. n. 27185 del 2015, non mass.)
Commentari • 7
- 1. G. Iadecola | Lo stato dell’arte nella colpa medicahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. La responsabilità medica in ambito penaleRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Legge Balduzzi: la scriminante per colpa lieve si applica anche alla negligenzaAntonio Caiazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. G. Iadecola | Lo stato dell’arte nella colpa medicahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Il testo dell'art. 4, co. 8 septies, della legge di conversione del cd. decreto cd. mille proroghe (d.l. 215/2023), approvata dal Senato il 21 febbraio 2023, contiene la estensione del beneficio della “limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave” – prevista per i cd. “professionisti sanitari” dall'art. 3 bis del d.l. n. 44/2021 (conv.to nella l. n.76/2021) in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose consumati “durante lo stato di emergenza epidemiologica” legata al COVID-19 (ossia nel lasso temporale che va dal 31 gennaio 2020, momento di dichiarazione di detto “stato”, sino al 31 marzo 2022, epoca di scadenza dell'ultima proroga di esso) – "ai fatti di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2015, n. 26996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26996 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo PP - Presidente - del 27/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 939
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - N. 39675/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA EP, nato il [...];
avverso la sentenza n. 7821/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore Avv. ARCHIDIACONO RENATO del Foro di Latina che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/11/2009 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, dichiarava CA PP colpevole del reato p. e p. dagli artt. 40, 113 e 589 cod. pen. allo stesso ascritto perché, quale medico in servizio presso l'ospedale civile "Dono Svizzero", avendo preso in cura RA EL, ricoverata in data 29/4/2002, cagionava per colpa, in cooperazione con altro medico, la morte della stessa, avvenuta in data 6/5/2002 per le conseguenze di un'occlusione intestinale non tempestivamente diagnosticata ne', conseguentemente, trattata chirurgicamente. Concesse le attenuanti generiche, il predetto era condannato alla pena di un anno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale oltre che al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento in favore delle stesse di una provvisionale di Euro 100.000,00. L'evento era ascritto a responsabilità dell'imputato in quanto, in data 5 maggio, di fronte al peggioramento delle condizioni cliniche della donna (che accusava i sintomi di un addome acuto) anziché procedere ai necessari accertamenti (e in particolare a un esame radiologico dell'addome) per diagnosticare la presenza dell'occlusione intestinale, le posizionava un sondino naso-gastrico, una borsa di ghiaccio e le somministrava un farmaco antispastico inadeguato a risolvere la patologia e anzi controindicato. Altro profilo di responsabilità era poi ravvisato, in conformità alla contestazione suppletiva effettuata dal PM d'udienza, nell'avere egli omesso, quale medico in servizio anche nei giorni precedenti e, in particolare, il 29/4/2002 e il 3/5/2002, di prestarle assistenza e di eseguire visita al fine di accertare timpanismo da stasi di aria, a livello dell'addome, e idonea radiografia al fine di evitare lo squilibrio elettrolitico in atto. Risultava infatti accertato che il CA era presente il 3 maggio al mattino, unitamente al coordinatore dei medici del reparto che in quel periodo sostituiva il primario, assente per ferie, ed aveva avuto dunque modo di visitare la paziente nel giro ordinario delle visite;
egli era inoltre di turno il pomeriggio del 2 maggio e la notte del 5.
Rilevava pertanto il primo giudice che:
- secondo le motivate conclusioni dei periti, tutti coloro che avevano assistito la RA dal momento del ricovero a quello del decesso non avevano adeguatamente indagato la causa della sintomatologia presentata dalla paziente "omettendo di effettuare i semplici e comuni accertamenti che avrebbero condotto alla corretta diagnosi";
- le condizioni della paziente erano state del tutto sottovalutate e in particolare il dott. CA non aveva ritenuto allarmante la situazione nemmeno al momento della visita effettuata la notte del 5 maggio;
- non era emersa la vigenza, all'interno del reparto, di una ripartizione dei compiti e delle conseguenti responsabilità che prevedesse l'affidamento dei pazienti singolarmente all'uno o all'altro medico del reparto, discendendone che tutti i medici, e tra essi anche l'odierno imputato, nel momento in cui, con il ricovero, avevano preso in carico la paziente, avevano assunto una funzione di corresponsabilità nell'ambito della struttura di appartenenza;
- dal 3 maggio l'imputato era certamente intervenuto in maniera diretta sul caso clinico in questione ed era da tale momento che, secondo quanto precisato dai periti, l'omissione era divenuta più grave ed evidente, in quanto, non essendo emersi dall'eseguita gastroscopia (unico esame strumentale disposto) indicatori di una patologia che potesse giustificare il quadro sintomatologico della paziente, si sarebbe dovuto procedere ad un attento monitoraggio dei parametri ematologici e all'esecuzione di una radiografia diretta dell'addome, la quale peraltro costituiva, come rimarcato dai periti, indagine elementare "eseguibile in qualunque laboratorio radiologico, anche il meno attrezzato";
- infine il CA, la sera del 5 maggio, di fronte ad una sintomatologia allarmante e ad un'evidente peggioramento della situazione clinica, dalle ore 21,20 in cui visitava la paziente, attendeva le ore 22,00-22,30 per richiedere una consulenza chirurgica che, in assenza della segnalazione del carattere di urgenza, giungeva molto in ritardo e formulava ai familiari, che gli rappresentavano i gravissimi sintomi perduranti da una settimana, una valutazione non preoccupante del quadro clinico e una diagnosi di probabile esofagite da reflusso.
2. Interposto gravame da parte dell'imputato, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21/10/2013, in parziale riforma della sentenza appellata, riduceva l'importo liquidato a titolo di provvisionale ma confermava nel resto il giudizio di primo grado, alle cui motivazioni faceva ampio rimando rilevando nel gravame proposto un contenuto meramente iterativo di tesi già esaurientemente esaminate e confutate dal primo giudice.
In punto di nesso causale, in particolare, la Corte riteneva destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe visitato la vittima per la prima volta la sera del 5/5/2002, alle ore 21,30 circa, quando ormai era troppo tardi per attuare, qualora si fosse fatta una diagnosi corretta, una terapia chirurgica.
Rilevava infatti che, dall'esame dei turni di servizio acquisiti agli atti, il CA risultava presente il 3 maggio, al mattino, unitamente al dott. ZI (coordinatore dei medici del reparto) per il giro ordinario delle visite e risultava di turno anche il 2 maggio pomeriggio, da ciò desumendosi che anche lui aveva avuto in cura diretta la RA e aveva, pertanto, assunto nei di lei confronti una posizione di garanzia sanitaria.
Ciò posto valutava del tutto marginali e inadeguate le iniziative assunte dall'imputato e segnatamente: la richiesta di consulenza chirurgica, anche perché non accompagnata dalla segnalazione di urgenza;
l'applicazione di un sondino nasogastrico e di una borsa di ghiaccio;
la somministrazione di un miorilassante. Evidenziava che, di contro, sulla base delle indicazioni in tal senso rese dal consulente tecnico, in ipotesi di corretta diagnosi e tempestivo intervento, l'evento non si sarebbe verificato con un grado di probabilità logica vicino alla certezza.
In tale quadro escludeva altresì che la condotta dell'imputato potesse essere sussunta sotto l'ipotesi di colpa lieve irrilevante ai sensi della L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3 (cd. Legge Balduzzi). Difettava infatti nella specie -secondo la Corte territoriale - il presupposto rappresentato dall'essersi il sanitario attenuto alle linee guida e alle buone pratiche legali della comunità scientifica, essendo al contrario il comportamento dell'imputato caratterizzato da incuria, omissioni e imperizia professionale di rilevante livello a fronte di una sintomatologia definita dai periti come un caso di scuola.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il CA, per mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 40 e 589 cod. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta fondatezza dell'addebito formulato con contestazione suppletiva relativo alla condotta omissiva tenuta nei giorni 2 e 3 maggio 2002.
Rileva che con l'atto d'appello aveva dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, le risultanze istruttorie avevano consentito di acclarare che fino alla data del 5 maggio egli non aveva mai prestato la propria attività professionale nei confronti della paziente poi deceduta. Richiama in proposito la testimonianza resa dal marito della vittima il quale, in sede dibattimentale, aveva confermato che l'odierno ricorrente aveva visitato la paziente solamente in data 5 maggio, nonché la documentazione clinica dalla quale risultava che l'unico suo intervento risaliva per l'appunto a tale data. Lamenta che a tali rilievi la sentenza d'appello ha omesso di rispondere, aderendo in modo acritico al convincimento sul punto espresso nella sentenza di primo grado;
convincimento a sua volta frutto - assume il ricorrente - di travisamento di prova poiché contrastato dalle richiamate risultanze istruttorie e non supportato da alcun altro idoneo elemento, non potendosi in particolare ritenere a tal fine sufficiente la sola circostanza che, secondo i turni di servizio, egli prestasse servizio nei giorni indicati (considerato anche che egli non rivestiva la qualifica di primario o di facente funzioni e che in quegli stessi giorni era presente altro medico in tale posizione apicale).
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle condotte omissive ascritte ad esso ricorrente nella data del 5 maggio 2002.
Lamenta che, anche in tal caso, la Corte d'appello ha omesso di rispondere alle specifiche censure mosse nell'atto di gravame in relazione al convincimento espresso dal giudice di primo grado, sulla scorta delle contestate conclusioni del perito, circa l'esistenza di un nesso di causalità tra tali condotte e la morte della paziente:
censure fondate sulle dichiarazioni rese all'udienza del 24/9/2008 dalla dott.ssa Conticelli Antonella, consulente tecnico delle parti civili, e dal prof. Palmieri Luigi, i quali avevano concordemente affermato che il momento ultimo in cui si sarebbe potuto utilmente intervenire sulla paziente doveva essere collocato in un segmento temporale (ore 18-20) di molto antecedente alla prima e unica prestazione di assistenza fornita da esso ricorrente, avvenuta, come detto, alle ore 21,30 della sera del 5 maggio 2002, mentre il perito del tribunale, lungi dall'aver dimostrato con criterio di certezza quale fosse il termine ultimo per intervenire con sufficienti margini di successo, si era limitato ad affermare genericamente che, quanto più precoce fosse stata la diagnosi, tanto più l'intervento chirurgico avrebbe potuto consentire la sopravvivenza della paziente.
Soggiunge che, peraltro, una volta individuato il tempo limite per eseguire fruttuosamente l'intervento chirurgico, i giudici del gravame avrebbero anche dovuto valutare la tempistica ragionevolmente necessaria per l'esecuzione delle omesse attività diagnostiche precedenti l'ingresso in sala operatoria, tenendo conto delle limitate capacità operative dell'ospedale di Formia pacificamente emerse dall'istruttoria e, in particolare, della circostanza che, dopo le ore 20, l'operatività del complesso di radiologia dipendeva dalla reperibilità del medico radiologo esterno alla struttura, discendendone che l'espletamento della radiografia dell'addome non sarebbe potuta comunque avvenire in tempi rapidi ma se ne avrebbe avuto l'esito quando ormai il quadro clinico della paziente era già divenuto irreversibilmente compromesso tanto da rendere inutile l'ingresso in sala operatoria.
Analoghe considerazioni il ricorrente svolge circa l'efficacia causale attribuita in sentenza alla mancata richiesta urgente di consulenza chirurgica, rilevando che, quand'anche tale richiesta fosse stata inoltrata con carattere di urgenza, non sarebbe comunque mutata la diagnosi di fatto resa (dopo qualche ora dalla visita svolta da esso ricorrente) dal chirurgo specialista di turno, dottor Maria PP, di occlusione intestinale da fecaloma seguita dalla indicazione non di una rx addominale ma dell'applicazione di un clistere evacuativo. Lamenta al riguardo che la Corte ha anche trascurato le dichiarazioni rese da quest'ultimo all'udienza del 24/9/2007, secondo cui non sarebbe stato possibile eseguire la radiografia data la presenza del fecaloma.
3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla esclusa riconducibilità della condotta all'ipotesi di colpa lieve di cui alla L. n. 189 del 2012, art.
3. Lamenta al riguardo che la Corte ha omesso di vagliare adeguatamente la circostanza che esso ricorrente aveva disposto la somministrazione di un farmaco miorilassante e l'applicazione di un sondino nasogastrico, ed aveva inoltre richiesto una consulenza chirurgica.
Con riferimento a quest'ultima lamenta il carattere apodittico dell'affermazione secondo cui essa non era stata connotata dall'urgenza, in mancanza al riguardo di elementi probatori di riscontro.
Rileva che il giudizio di inappropriatezza di tali iniziative diagnostiche e terapeutiche risulta in sentenza immotivato, essendo state peraltro queste ultime ritenute correttamente eseguite dallo stesso perito del tribunale.
3.4. Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame svolto con riferimento alle spese liquidate per il giudizio di primo grado in favore della parte civile, per un complessivo importo di Euro 48.000, oltre Iva e epa, somma a sua volta riconosciuta dal giudice di primo grado senza adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. È infondato il primo motivo di ricorso.
La Corte motiva adeguatamente il proprio convincimento circa l'assunzione da parte dell'imputato di una posizione di garanzia anche nei giorni antecedenti il 5 maggio 2002, desumendo in particolare dai turni di servizio la sua presenza la mattina del 3 maggio, unitamente al coordinamento dei medici del reparto, durante il giro ordinario delle visite in un momento in cui - secondo quanto pacificamente acclarato dai periti, sulla base delle evidenze complessivamente considerate - vi era ampiamente modo di compiere una adeguata e corretta diagnosi. La sentenza di primo grado inoltre (che come noto, in caso di doppia conforme, vale a comporre insieme con quella di secondo grado una unitaria struttura giustificativa) ha peraltro cura al riguardo di evidenziare, richiamando le deposizioni dei testi OV, MO e ZI, e senza che sul punto risulti smentita alcuna, che il reparto medicina donne dell'ospedale Dono Svizzero di Formia era organizzato all'epoca "in modo che il giro delle visite veniva eseguito ogni giorno dal primario, il quale visitava, insieme al medico di turno, tutti i pazienti presenti in reparto", le diagnosi essendo effettuate collegialmente. Per contro le critiche mosse in ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze istruttorie.
Si tratta però di contestazioni di natura meramente valutativa e di contenuto assertivo, non supportate da alcuna evidenza probatoria capace di imporsi in modo univoco e cogente sulla diversa valutazione espressa dai giudice del merito e da palesarne conseguentemente una manifesta illogicità o incoerenza.
Tali invero non possono considerarsi la deposizione del marito della vittima (che ha affermato di aver visto l'imputato solo la sera del 5 maggio) e la pure richiamata assenza nella cartella clinica di annotazioni riferibili al ricorrente antecedenti la data del 5 maggio, trattandosi in entrambi i casi di dati non incompatibili con il convincimento, plausibilmente tratto dai giudici del merito dagli altri elementi suindicati, della presenza dello stesso nei giorni antecedenti e in particolare durante il consueto giro delle visite la mattina del 3 maggio. Non può in particolare assegnarsi alla deposizione del congiunto efficacia dirimente capace di smentire in modo assoluto e cogente la fondatezza del diverso convincimento espresso in sentenza, nulla autorizzando a ritenere che lo stesso fosse sempre presente nella stanza d'ospedale accanto alla moglie e in particolare durante il giro mattutino delle visite. Ciò senza dire che il richiamo in chiave critica a tali elementi si risolve nella allegazione di un vizio di travisamento di prova, preclusa dai limiti che alla deducibilità di una tale vizio derivano dal trovarsi di fronte a una doppia pronuncia conforme nel merito. È noto infatti che il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, rv. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, rv. 249035):
a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Indicazioni, queste, in particolare - per le ragioni dette - quelle di cui alla lett. d), omesse dal ricorrente, nel caso di specie e, invece, tanto più necessarie in considerazione del fatto che la sentenza impugnata giustifica il proprio convincimento sul punto sulla base di una complessiva valutazione delle emergenze istruttorie.
Inoltre, come detto, osterebbe comunque alla deducibilità del vizio in cassazione l'esito conforme dei due giudizi di merito, essendo noto che, per consolidato indirizzo, nel caso di cd. doppia conforme, non può essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130).
5. Anche con riferimento ai profili di colpa rilevati in relazione alla condotta tenuta la sera del 5 maggio 2002, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, indicando gli elementi e le ragioni capaci di fondare comunque il proprio convincimento, essenzialmente tratti dalle risultanze della perizia.
Le valutazioni dissenzienti espresse dal consulente di parte non sono in grado di disarticolare tale ragionamento, ne' la loro espressa considerazione da parte del giudice di secondo grado comporta carenza di motivazione, trattandosi di argomentazioni che risultano compiutamente tenute in considerazione dallo stesso perito e nondimeno giudicate inidonee a condurre a diverse conclusioni. La sentenza di primo grado invero - anche al riguardo utilmente richiamabile ad integrazione della motivazione della sentenza d'appello - da atto che: "nella verifica dell'esistenza del rapporto causale, i periti hanno fatto ricorso alle leggi scientifiche, indicando la letteratura scientifica posta a fondamento di tale riscontro"; le risultanze di tali accertamenti "sono state poste al vaglio dell'esame dei difensori delle parti, sia in fase di incidente probatorio che nel corso del dibattimento"; il perito infine "ha risposto esaurientemente a tutte le perplessità esposte, soprattutto dai difensori ed ai consulenti degli imputati".
Non può al riguardo dubitarsi che, nel caso - quale quello di specie - di adesione alle conclusioni del perito che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, il giudice del merito esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte.
Nè il giudice può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo - dimostrazione implicita nel richiamo alla perizia che a quelle abbia fatto espresso riferimento - con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (cfr. Sez. 6, ord. n. ? 749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Panini, Rv. 243791; Sez. 1, n. 6528 del 11/05/1998, Sileno, Rv. 210712 Sez. f, n. 34379 del 12/07/2004, Spapperi, Rv. 229279): condizione nella specie insussistente, non risultando indicate nemmeno in ricorso le ragioni per le quali dovrebbe assegnarsi preferenza alle tesi dei consulenti di parte piuttosto che a quella del perito (ad es. omessa valutazione di elementi decisivi da parte del perito). Poiché dunque fondate sulle conclusioni del perito, frutto di una compiuta ed esaustiva valutazione dei dati e dei contrapporti argomenti, si rivelano perfettamente idonee a fornire risposta alle critiche in questa sede reiterate in particolare le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado secondo cui: a) se fosse stato tempestivamente chiesto ed eseguito un esame radiografico, "la gravità della situazione sarebbe emersa con tale allarme che il chirurgo, tempestivamente convocato, avrebbe potuto fare immediatamente condurre la donna in sala operatoria per un intervento e portarlo alla guarigione"; b) conseguentemente quest'ultimo non avrebbe probabilmente atteso, come ha fatto, di verificare l'ipotesi diagnostica formulata (fecaloma) ma avrebbe immediatamente proceduto all'intervento chirurgico;
c) tale intervento avrebbe potuto essere estremamente rapido e avrebbe con ogni probabilità potuto rivelarsi salvifico, nonostante l'orario in cui il chirurgo di fatto intervenne, atteso che l'evoluzione della patologia "non era ancora giunta ad un quadro di perforazione o di peritonite ... ma era ancora allo stadio di shock ipovolemico". 6. È parimenti infondato il terzo motivo di ricorso.
Correttamente la Corte territoriale ha giudicato non pertinente al caso di specie il richiamo all'ipotesi di colpa lieve di cui alla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3 (cd. Legge Balduzzi).
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la richiamata disposizione si riferisce ad un terapeuta che si sia mantenuto entro l'area astrattamente, genericamente segnata dalle accreditate istruzioni scientì fiche ed applicative e tuttavia, nel corso del trattamento, abbia in qualche guisa errato nell'adeguare le prescrizioni alle specificità del caso trattato.
Essa obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida, solo in questi casi essendo superata la nota chiusura della giurisprudenza che non distingueva fra colpa lieve e grave nell'accertamento della colpa penale.
La norma è pertanto applicabile solo allorquando si discuta della "perizia" del sanitario. Essa non può, invece, involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza, posto che le linee guida contengono solo regole di perizia.
Potrà dunque ritenersi non punibile, in quanto estranea all'area del penalmente rilevante quale delimitata dalla nuova disciplina, la condotta del medico caratterizzata da un non rilevante discostamento dallo standard di agire dell'agente modello, avendo attenzioni alle peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto (colpa lieve). Configurerà invece colpa grave e quindi reato la condotta del medico che riveli un marcato allontanamento dalle linee guida ma anche del terapeuta che si attenga allo standard generalmente appropriato per un'affezione, trascurando i concomitanti e riconoscibili fattori di rischio, ogni qualvolta questi assumano rimarchevole, chiaro rilievo e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla necessità di un intervento difforme e personalizzato rispetto alla peculiare condizione del paziente (v. Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, Cantore, Rv. 255105).
Non varrà invece a escludere il fatto dall'area del penalmente rilevante la levità del rimprovero muovibile al medico (rilevante al più solo ai fini della determinazione della pena), nel caso in cui lo stesso abbia riguardo all'inosservanza di regole di comune diligenza o prudenza (v. Sez. 4, n. 16944 del 20/03/2015, Rota, non massimata;
Sez. 4, n. 7346 del 08/07/2014, dep. 2015, Sozzi, Rv. 262243; Sez. 3, n. 5460 del 04/12/2013, dep. 2014, Grassini, Rv. 258846; Sez. 4, n. 11493 del 24/01/2013, Pagano, Rv. 254756). Orbene, del tutto plausibilmente la Corte di merito ha escluso che tali presupposti possano ritenersi ricorrenti nel caso in esame, poiché caratterizzato "da incuria, omissioni ed imperizia professionale di livello rilevante a fronte di una sintomatologia definita dai periti come un caso di scuola".
Non può dubitarsi che tale valutazione risulti ampiamente giustificata dalle risultanze peritali e, segnatamente, dalle accertate gravi omissioni e ritardi registratisi nei non pochi giorni di ricovero ospedaliero della vittima, per ciò che concerneva le semplici e necessarie attività diagnostiche strumentali e le connesse indilazionabili attività terapeutiche, di altrettanto agevole esecuzione.
Le contrarie affermazioni del ricorrente, puramente oppositive, ancora una volta si rivelano generiche e inammissibilmente dirette a contestare nel merito ricostruzioni fattuali puntualmente e incensurabilmente motivate dai giudici a quibus.
7. È infine inammissibile il quarto motivo di ricorso. Con riferimento all'importo liquidato dal giudice di primo grado in favore della parte civile, per le spese sostenute in quel giudizio, l'imputato non risulta aver proposto specifico motivo di gravame, dovendosi pertanto considerare preclusa ogni doglianza in questa sede dal giudicato formatosi su tale autonomo capo di sentenza (v. Sez. 5, n. 2875 del 16/02/1984, La Valle, Rv. 163385; Sez. 5, n. 4712 del 13/01/1982, Carrieri, Rv. 153578).
8. In ragione delle considerazioni che precedono deve, in definitiva, pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015