Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2014, n. 7346
CASS
Sentenza 8 luglio 2014

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In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia e non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia.

Nei casi in cui alla cura del paziente concorrono, con interventi non necessariamente omologabili, più sanitari, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo in base ad un ragionamento aprioristico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di due medici componenti la più ampia "equipe" chirurgica, rinviando al giudice di merito i dovuti accertamenti sulla sussistenza del nesso causale con le lesioni patite dalla vittima, in ragione del ruolo non preminente in concreto da loro svolto nell'ambito dell'"equipe").

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2014, n. 7346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7346
Data del deposito : 8 luglio 2014

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