Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 2
In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia.
L'imprudenza consiste nella realizzazione di un'attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l'ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell'incolumità e degli interessi propri ed altrui.
Commentari • 6
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SOMMARIO: 1. Premessa: l'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera della legge 8 marzo 2017, n. 24 e i precedenti risultati nomofilattici raggiunti dalla giurisprudenza della Quarta sezione della Corte 2. Le decisioni in contrasto: l'interpretazione dell'art. 590-sexies cod. pen. quale nuova regola di parametrazione della colpa in ambito sanitario che non configura una fattispecie di esonero o di limitazione di responsabilità 3. La tesi contraria: l'interpretazione che ritiene configurabile una causa di non punibilità operante nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa 4. I punti essenziali del contrasto 5. La decisione delle Sezioni Unite “Mariotti” …
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Per poter valutare la responsabilità penale sotto il profilo dell'omessa diagnosi, deve essere accertato il profilo della natura colposa della condotta del medico (ivi compreso l'accertamento del grado dell'eventuale colpa), sia sotto il profilo della sua rispondenza o meno ai criteri riconducibili alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sia sotto il profilo della portata salvifica che il comportamento eventualmente alternativo e ritenuto doveroso avrebbe avuto, attraverso un giudizio fondato su criteri di elevata probabilità logica e non su mere basi probabilistico-statistiche. Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2015, n. 16944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16944 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento