Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 2
In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 cod. proc. pen. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).
Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, qualora questa sia precisa, coerente e circostanziata ed abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha valutato intrinsecamente attendibile la dichiarazione del collaborante, indicando nella dichiarazione resa dalla persona offesa un riscontro esterno confermativo di quanto riferito dal collaborante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 40523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40523 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 10/10/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 5575
3. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 020083/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ASSINNATA DOMENICO N. IL 29/04/1952
avverso ORDINANZA del 17/03/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Per la parte che ancora d interessa, con ordinanza 17/3/2001 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza 14/2/2001 del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AS Domenico, sottoposto a indagini, in concorso con CA TO US e FA TT, per il reato di estorsione in danno di Accolla Vincenzo.
Nella motivazione il Tribunale preliminarmente disattendeva l'eccezione sollevata dal difensore relativa alla nullità dell'interrogatorio, osservando da un lato che sussistevano specifiche e ed eccezionali ragioni di cautela per la dilazione dei colloqui con il difensore, tenuto conto della gravità e del numero di episodi criminosi contestati e del pericolo di pregiudizio per lo svolgimento delle indagini, e dall'altro che era stato dato tempestivo avviso al difensore.
Nel merito il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, costituiti dalla chiamata di correo del collaborante OM CE, che aveva trovato riscontro nella dichiarazione della parte lesa Accolla, esercente di due negozi di abbigliamento in Paterno, il quale aveva confermato che alcuni affiliati all'organizzazione in più occasioni avevano preteso sconti per la merce acquistata e che su sollecitazione degli affiliati OM e FA aveva avuto un incontro con l'AS, il quale gli aveva richiesto il pagamento del "pizzo".
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 104, 178 lett. c), 294 e 302 c.p.p., rilevando che nel caso di specie non potevano ritenersi sussistenti le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela che consentissero di dilazionare il colloquio con il difensore ex art. 104 co. 3 c.p.p., tenuto conto che le indagini si erano protratte per circa tre anni.
Tale motivo deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Invero il decreto pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art.104 c.p.p. - con il quale viene dilazionato l'esercizio del diritto dell'imputato (o dell'indagato) di conferire con il proprio difensore - non è impugnabile autonomamente, atteso il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568 c.p.p.. Ne consegue che l'eventuale illegittimità o invalidità del decreto potrà essere fatta valere solo nel caso si verifichi una violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. con conseguente nullità dell'interrogatorio (Cass. sez. 6^ n. 3682 del 31/1/1996, proc. Galbo, rv. 203606). Orbene nel caso di specie - a parte la considerazione che il ricorrente non ha denunciato alcuno specifico pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa, tale da riverberarsi sulla validità dell'interrogatorio - va rilevato che il decreto di dilazione del colloquio è stato correttamente motivato con il pericolo di pregiudizio per lo svolgimento delle indagini, di guisa che il relativo giudizio si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità, tanto più che effettivamente ricorrevano specifiche ed eccezionali ragioni di cautela a causa di indagini particolarmente complesse per il numero degli indagati e per le numerose imputazioni contestate.
Infondato deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 178 lett. c), 294 e 302 c.p.p. sul rilievo che l'interrogatorio doveva considerarsi nullo, in quanto l'avviso dell'interrogatorio e di deposito dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare era stato dato al difensore solo due ore prima dell'ora fissata per l'interrogatorio da svolgersi presso il carcere di Catania.
Invero, tenuto conto che il quarto comma dell'art. 294 c.p.p., non prefissa alcun termine tassativo per l'avviso al difensore, fissando solo il criterio della "tempestività" dell'avviso stesso, deve ritenersi che il relativo giudizio sia rimesso alla discrezionalità del giudice, che comunque deve tenere conto della possibilità del difensore di essere presente fisicamente e di svolgere una assistenza difensiva professionalmente adeguata. Orbene nel caso di specie l'avviso, dato al difensore per sua specifica ammissione qualche ora prima dell'orario fissato per l'interrogatorio, deve ritenersi senza dubbio tempestivo, tenuto conto da un lato del ristretto arco di tempo entro il quale l'interrogatorio deve essere validamente espletato, e dall'altro che l'interrogatorio doveva svolgersi nel carcere ubicato nella stessa città (Catania) e che il difensore aveva tutto il tempo di recarsi all'appuntamento, previa consultazione dei relativi atti. Con il terzo motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p., sul rilievo che il Tribunale, senza peraltro tenere conto dei rapporti conflittuali esistenti tra il OM e l'AS già evidenziati a pagina 21 dell'ordinanza, non aveva considerato che il reato contestato si riferiva alla estorsione di capi di abbigliamento prelevati esclusivamente di persona dal OM e dal CA, mentre il tentativo di estorsione in danno dell'Accolla descritto in motivazione non risultava contestato all'AS. Tale motivo è infondato.
Invero è consolidato orientamento di questa Corte che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato.
Alla luce di tale orientamento la dichiarazione di un collaborante - se precisa, coerente e circostanziata - ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa.
Orbene nel caso di specie il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha ancorato il proprio giudizio alla dichiarazione del collaborante OM, la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente ritenuta sulla base di considerazioni pienamente condivisibili. Inoltre il Tribunale ha indicato un riscontro esterno individualizzante, costituito dalla dichiarazione della stessa parte lesa, che ha confermato quanto riferito dal collaborante in merito all'attività estorsiva svolta nei suoi confronti dall'AS e dai suoi affiliati. Nè può ravvisarsi carenza o illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha descritto l'ulteriore episodio non contestato, che potrebbe integrare il reato di tentata estorsione. Infatti tale ulteriore episodio rafforza il convincimento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di estorsione contestato, che è riferibile anche all'AS, tenuto conto che l'attività estorsiva era posta in essere dagli appartenenti al suo sodalizio criminale. Pertanto - poiché il quadro indiziario descritto dai giudici di merito è ancorato ad una pluralità di elementi specifici, risultanti dagli atti, idonei per la loro rilevanza a legittimare il convincimento circa la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato - il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2001