Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 40523
CASS
Sentenza 10 ottobre 2001

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In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 cod. proc. pen. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).

Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, qualora questa sia precisa, coerente e circostanziata ed abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha valutato intrinsecamente attendibile la dichiarazione del collaborante, indicando nella dichiarazione resa dalla persona offesa un riscontro esterno confermativo di quanto riferito dal collaborante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 40523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40523
    Data del deposito : 10 ottobre 2001

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