Sentenza 22 marzo 2006
Massime • 1
Il divieto di sostituzione della pena detentiva per coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole opera nel caso in cui nel decennio anteriore alla data di commissione del fatto, in relazione al quale è irrogata la pena da sostituire, siano intervenute almeno due sentenze di condanna per reati della stessa indole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2006, n. 29566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29566 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2006 |
Testo completo
29566 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/03/2006
SENTENZA N. 3331
? Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott.SIRENA PIETRO ANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott. CONZATTI ALESSANDRO 11 N. 014352/2004
3. Dott. CARDELLA FAUSTO "I
4.Dott.DAVIGO PIERCAMILLO 17
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 18/02/1938 1) DE GI AN
6 avverso SENTENZA del 28/01/2004
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CONZATTI ALESSANDRO
Udito il Pubblico Ministers, in fersonia del SPS.Шініґего, dottor G. Ciani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al rigetto delle lichista di sostituzie dell detective.
Avv. Aldo Cafiero are Fors Udito il difensore di Napoli, che ha conclusio come il P.G.
Ritements, in fatto e in diritto.
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Napoli determinava la pena, su accordo delle parti, in mesi sei di reclusione e
€ 400,00 di multa, dando atto che l'appellante, De CO RA, aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello relativo all'entità della pena, e confermava nel resto la sentenza 12.07.02 ex art. 442 c.p.p. del
GIP del Tribunale di Napoli, di condanna per i reati di cui all'art. 648 cpv. c.p.
(capo A), e agli artt. 482, 477 c.p. (capo B, accertati il 27.01.99), e rigettava l'istanza di sostituzione della pena detentiva.
Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza e deduce: 1-
l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 59 legge 689/81 e successive modifiche);
2- mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.),
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte generici, in parte infondati.
Il difensore, dichiarando di rinunciare a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello relativo all'entità della pena, ha avanzato in appello contestualmente alla proposta di accordo sulla pena la richiesta di sostituzione della pena detentiva, incontrando sul punto l'opposizione del pubblico ministero.
La Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, rideterminava la pena così come concordata fra le parti, e respingeva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria con la motivazione che i precedenti penali dell'imputato erano ostativi alla concessione del beneficio.
Premesso che l'applicazione delle sanzioni sostitutive può avvenire direttamente nel giudizio in cassazione (art. 5, comma 3, legge 134/03), ritiene il Collegio che correttamente la Corte di merito si sia pronunciata sul punto,
trattandosi di un beneficio che non è precluso dalla limitazione del devolutum conseguente alla rinuncia dei motivi di appello.
Tuttavia rispetto alla motivazione di rigetto, che si basa, seppure senza ulteriori specificazioni, sui precedenti penali dell'imputato, il ricorrente deduce, ma in
-2- via meramente assertiva, che tali condizioni soggettive ostative non ricorrevano e che, in specie, non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 59, comma 2, lett. a) della legge, che si riferisce a coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole>>, in caso di pena detentiva comminata per un fatto commesso>> nell'ultimo decennio.
Dall'esame degli atti di causa (consentito per implicito in cassazione dal citato art. 5 legge 134/03) risulta che il ricorrente, nel decennio antecedente al
27.01.99, ha riportato più di due condanne per reati contro il patrimonio
(ricettazione), quindi per reati della stessa indole>> di quelli per cui si procede.
Il difensore rappresenta di non aver ottenuto copia del certificato del casellario giudiziario con un provvedimento negativo (depositato il 10.03.04) del presidente della corte di merito, non essendo previsto il rilascio di copia di tale documento: tuttavia, essendo consentito al difensore l'esame degli atti di causa, non è giustificato il mancato assolvimento dell'onere di precisare gli elementi di fatto su cui si basava sia la richiesta di sostituzione respinta, sia il motivo di ricorso (art. 581 c.p.p.).
Osserva il Collegio che il ricorrente riporta un orientamento per il quale la condizione ostativa ricorre se nel decennio anteriore alla definizione del giudizio>> sia intervenuta a terza (o ulteriore) condanna per i reati della stessa indole, non rilevando i tempi delle due condanne precedenti>>.
Dal testo della sentenza citata nel motivo (Cass. 5337/99 rv 213183, non massimata sul punto) risulta invece che non può essere riconosciuta la sostituzione della pena detentiva a chi abbia riportato due condanne per reati della stessa indole del reato per cui si procede commessi nell'ultimo decennio anteriore>>, nonché l'esplicito richiamo all'orientamento delle Sezioni Unite
(SU 1601/95, PM/Saccomanno, rv 200043), al quale il Collegio si riferisce, secondo il quale la norma di esclusione opera in base a un dato temporale (fatto commesso nell'ultimo decennio), alla iterattività criminosa>> (coloro che
-3- siano stati condannati per più di due volte), all'identità dell'indole dei reati
(allorchè il reato per cui la pena è irrogata sia qualitativamente omogeneo>> rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne).
In altri termini, il riferimento alla condanna precedente>> per stabilire la decorrenza dell'intervallo del quinquennio, contenuto nel primo comma dell'art. 59 della legge 689/81, si contrappone al riferimento alla data del fatto commesso>> nell'ultimo decennio, di cui al secondo comma richiamato nel motivo.
Quanto alla censura, che la Corte territoriale non si è adeguata a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, diretta a favorire la sostituzione delle pene detentive brevi per evitare l'effetto criminogeno e desocializzante del carcere, osserva il Collegio che le regole di esclusione soggettiva e oggettiva (artt. 59,60 legge 689/81) rispettano il principio dell'efficacia della sanzione, raggiungibile in concreto in considerazione della specifica attitudine dal soggetto al reato (SU, cit.).
In definitiva, ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22.03.2006.
Il Consigliere estensore. DEPOSITATO IN CANCELLERIA
II PRESIDENTE.
Потемісоfromenics want. Il Cancelliere. IL - 4 SET. 2008
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