CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31406 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM DO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AM DO, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva ritenuto responsabile in ordine al delitto di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. perché usava violenza nei confronti di un militare appartenente all'Arma dei Carabinieri libero dal servizio che, qualificatosi, veniva colpito con un pugno al volto che procurava lesioni, fatti avvenuti in Cerignola il 5 aprile 2022. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa osservanza dei Penale Sent. Sez. 6 Num. 31406 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/06/2023 termini intercorrenti tra la notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato e la fissazione dell'udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa premette che il ricorrente, mai dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado, aveva eccepito la "omessa ovvero tardiva" notifica per l'udienza del 7 ottobre 2022 del decreto di citazione in appello emesso il 2 agosto 2022 e notificato il 5 ottobre 2022. La Corte territoriale, preso atto della non corretta citazione in appello dell'imputato detenuto, disponeva la notifica all'imputato del verbale e del decreto di citazione in appello, rinviando all'udienza del 21 dicembre 2022. Anche a detta udienza il difensore eccepiva la violazione dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. rilevando che il decreto di citazione era stato notificato solo in data 14 dicembre 2022. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di merito che ha superato l'eccezione di nullità tempestivamente formulata in sede di udienza, rilevando che la giurisprudenza enunciata si riveli eccentrica rispetto alla concreta situazione verificatasi in quanto afferente ad ipotesi in cui il ricorrente è dichiarato assente a mente dell'art. 420-bis e seguenti cod. proc. pen.; detta evenienza non corrisponde a quella che emerge dal contenuto della decisione di primo grado che dà atto della presenza del AM al processo;
la difesa osserva come sussista sul punto giurisprudenza di questa Corte che si esprime in termini di nullità della citazione a giudizio allorché, a seguito di omesso rispetto dei termini ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., anziché rinotificare il decreto di citazione con il conseguente rispetto per intero dei termini di venti giorni per comparire, provveda a rinviare il processo. Nel caso che ci occupa, pertanto, secondo la difesa, la nullità della citazione in appello tempestivamente eccepita, non risulta sanata dalla successiva citazione in appello di cui è stata parimente eccepita la nullità per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso con cui si deduce la nullità della citazione in appello è infondato. 2. Ed invero, sulla base degli atti processuali consultabili da questa Corte in ragione della formulata questione di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), emerge che all'udienza del 7 ottobre 2022 la Corte di appello, rilevata l'intervenuta notifica solo in data 5 ottobre 2022 del decreto di citazione in appello dell'imputato, conformemente a eccezione proposta dalla difesa di fiducia presente all'udienza per mezzo di un sostituto nominato, ha rinviato all'udienza del 21 dicembre 2022, disponendo la 2 notifica del verbale unitamente alla citazione in appello;
all'udienza del 21 dicembre 2022 la difesa di fiducia, rappresentata dal medesimo sostituto con delega orale, eccepiva che anche il secondo decreto di citazione era stato notificato all'imputato detenuto solo il 14 dicembre 2022 e, pertanto, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ciò premesso giuridicamente corretta risulta - a prescindere dalla pertinenza o meno della giurisprudenza di legittimità enunciata in sentenza - la motivazione della Corte di appello che, rileato che tra la data della notifica del decreto di citazione in appello intervenuta il 5 ottobre 2022 e la data dell'udienza rinviata al 21 dicembre 2022 fossero abbondantemente decorsi i termini di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ha confutato la dedotta nullità della citazione a giudizio, rigettando la relativa eccezione dedotta in udienza. Seppure nel caso in esame sia intervenuta la notifica della citazione e del verbale di udienza che disponeva il rinvio, risulta evidente come, in assenza del rispetto del termine di venti giorni successivo alla notifica dei due atti, ciò che rileva è afferente alla sola insorgenza di vizi in ipotesi di decreto di citazione notificato in violazione dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e se il successivo rinvio abbia o meno sanato il vizio della prima notifica (laddove non era stato rispettato il termine concesso tra la notifica e la data di udienza), visto che la notifica del secondo verbale e del decreto di citazione disposto per la nuova udienza dalla Corte di appello, nella parte in cui avrebbe potuto ex se costituire legittima citazione in appello, è avvenuta solo sette giorni prima dell'udienza. 4. Secondo maggioritaria giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla questione sottoposta al vaglio di questa Corte, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non sussiste nullità alcuna se il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni;
questa Corte, peraltro, non richiede che con il rinvio venga rinotificato anche il decreto di citazione, ritenendo sufficiente il mero avviso orale del rinvio dell'udienza rivolto al difensore che equivale ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. a comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, dep. 2023, Pavese, Rv. 284342; Sez. 2 n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 3 01/02/2017, A., Rv. 269337; Sez. 5, n. 28951 del 17/06/2022, Salmaso, non massimata). La tesi secondo cui non sia necessaria la notificazione, ritenendo sufficiente l'avviso orale rivolto al difensore presente, atto ritenuto equipollente alla comunicazione all'interessato, poggia proprio sulla specifica valorizzazione del ruolo attribuito al difensore - specie allorché viene apprezzata la nomina fiduciaria che impone al predetto una corretta e tempestiva informazione all'imputato in ordine al contenuto degli atti processuali che lo riguardano - cui spetta la rappresentanza del proprio assistito, nell'ambito del processo penale (tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 27883; Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125). Seppure relativamente al differente rito cartolare in appello di cui al regime emergenziale da COVID-19, questa Corte è giunta alle medesime conclusioni ribadendo che, se all'imputato è stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, essendo sufficiente l'invio a mezzo di posta elettronica certificata dell'avviso della data della successiva udienza all'imputato, spettando proprio alla difesa tecnica la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Guraudo, Rv. 284100). 5. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altra - nettamente minoritaria - giurisprudenza di segno contrario e corrispondente alla tesi propugnata della difesa che fa leva sull'insussistenza di una valida rappresentanza in capo al difensore in essere solo al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, nel caso di specie esclusa (Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707; Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738). Secondo il citato indirizzo, in ipotesi di rapporto processuale la cui irregolarità sia stata tempestivamente eccepita, la nullità della citazione verificatasi implicherebbe la necessità della rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, unitamente all'estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, sì da assicurargli l'integrale termine di giorni liberi ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Altra decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 24/01/2018, T., Rv. 272141), spesso citata a conferma della tesi di segno contrario all'indirizzo maggioritario, in realtà concerne ipotesi in cui risultava assente il difensore o un suo sostituto all'udienza in cui era stata disposta la 4 citazione a giudizio in appello poi rinviata senza alcuna comunicazione della citazione a giudizio. pur vero che detta decisione, in un obiter, mostra di condividere l'orientamento secondo cui il mancato rispetto del termine produce la nullità non sanabile attraverso il mero rinvio dell'udienza, ma - a prescindere da ogni incidenza della decisione in ordine ad un profilo non corrispondente a quello in concreto sottoposta al vaglio di questo Collegio - il parallelismo tra istituto della contumacia e dell'assenza del ricorrente (aspetto che accomuna le decisioni che seguono l'indirizzo interpretativo minoritario) all'udienza in cui risulta essere stato citato nonostante la violazione dei termini, non risulta conferente tenuto conto che nel caso deciso dalla Corte di appello di Bari era presente il difensore di fiducia che aveva eccepito l'illegittima contrazione dei termini che rappresentava, a tutti gli effetti, il ricorrente detenuto e non comparso ex art. 99 cod. proc. pen. Altro dato che fa propendere per la tesi maggioritaria è quello che vede il ricorrente aver ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello personalmente in quanto agli arresti domiciliari per questa causa;
detta evenienza fa emergere come il decreto risulti ex se formalmente e sostanzialmente legittimo seppur (come da valutazione effettuata ex post) notificato all'imputato tardivamente, circostanza verificatasi anche con la notifica del verbale di udienza unitamente al decreto di citazione già in precedenza notificato: risultano perfettamente, invero, conosciuti tutti gli elementi posti a base del provvedimento in quanto conformi ai requisiti previsti dall'art. 601 cod. proc. pen. Anche il parallelismo tra vocatio ad iudicium e citazione in appello risulta non pertinente, visto che nel primo caso si pone il problema connesso alla consapevolezza dell'imputato di essere sottoposto a giudizio, mentre nel secondo caso l'appellante è già perfettamente a conoscenza dell'azione penale proposta nei suoi confronti e dell'esito del giudizio di primo grado tanto da aver proposto gravame avverso la decisione che lo ha visto condannato;
esito del giudizio e decisione del gravame di cui sono a conoscenza sia l'imputato, nel caso di specie presente al procedimento, che il suo difensore. L'interpretazione che si propugna risulta, allora, funzionale alla ratio della disposizione che è tesa ad assicurare il tempo necessario per poter apprestare una adeguata difesa, garanzia fornita dal rinvio che ripristina e sana il termine leso. 6. Negli stessi termini si è espressa questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651) allorché ha evidenziato, da un lato, che tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di 5 comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria), affermazione che riprende quella contenuta nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha espressamente preso in esame il necessario rapporto informativo che deve intercorrere tra l'imputato e il suo difensore - parimente ritenendo non tollerabile un sistema che non prevede un obbligo di comunicazione tra l'imputato e i suoi avvocati (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi
contro
Italia;
nonché 28/02/2008, Demebukov
contro
Bulgaria) -, sotto altro aspetto, la rilevanza da assegnare all'approccio deontologico nell'interpretazione delle norme processuali (art. 5 codice deontologico e art. 105, comma 4, cod. proc. pen.). Proprio il dovere di lealtà implica che una norma processuale non possa essere utilizzata e, quindi, anche interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997). Una volta eccepita in udienza la violazione dei termini di previsti dall'art. 601 cod. proc. pen. ed avvisato il difensore di fiducia del rinvio concesso, deve poter essere valorizza il rapporto tra difensore ed assistito (e ciò a prescindere dalla eventuale nuova notifica dell'atto) onde poter fare affidamento sul fatto che costui provvederà ad avvisare il primo della data dell'udienza. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AM DO, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva ritenuto responsabile in ordine al delitto di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. perché usava violenza nei confronti di un militare appartenente all'Arma dei Carabinieri libero dal servizio che, qualificatosi, veniva colpito con un pugno al volto che procurava lesioni, fatti avvenuti in Cerignola il 5 aprile 2022. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa osservanza dei Penale Sent. Sez. 6 Num. 31406 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/06/2023 termini intercorrenti tra la notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato e la fissazione dell'udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa premette che il ricorrente, mai dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado, aveva eccepito la "omessa ovvero tardiva" notifica per l'udienza del 7 ottobre 2022 del decreto di citazione in appello emesso il 2 agosto 2022 e notificato il 5 ottobre 2022. La Corte territoriale, preso atto della non corretta citazione in appello dell'imputato detenuto, disponeva la notifica all'imputato del verbale e del decreto di citazione in appello, rinviando all'udienza del 21 dicembre 2022. Anche a detta udienza il difensore eccepiva la violazione dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. rilevando che il decreto di citazione era stato notificato solo in data 14 dicembre 2022. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di merito che ha superato l'eccezione di nullità tempestivamente formulata in sede di udienza, rilevando che la giurisprudenza enunciata si riveli eccentrica rispetto alla concreta situazione verificatasi in quanto afferente ad ipotesi in cui il ricorrente è dichiarato assente a mente dell'art. 420-bis e seguenti cod. proc. pen.; detta evenienza non corrisponde a quella che emerge dal contenuto della decisione di primo grado che dà atto della presenza del AM al processo;
la difesa osserva come sussista sul punto giurisprudenza di questa Corte che si esprime in termini di nullità della citazione a giudizio allorché, a seguito di omesso rispetto dei termini ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., anziché rinotificare il decreto di citazione con il conseguente rispetto per intero dei termini di venti giorni per comparire, provveda a rinviare il processo. Nel caso che ci occupa, pertanto, secondo la difesa, la nullità della citazione in appello tempestivamente eccepita, non risulta sanata dalla successiva citazione in appello di cui è stata parimente eccepita la nullità per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso con cui si deduce la nullità della citazione in appello è infondato. 2. Ed invero, sulla base degli atti processuali consultabili da questa Corte in ragione della formulata questione di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), emerge che all'udienza del 7 ottobre 2022 la Corte di appello, rilevata l'intervenuta notifica solo in data 5 ottobre 2022 del decreto di citazione in appello dell'imputato, conformemente a eccezione proposta dalla difesa di fiducia presente all'udienza per mezzo di un sostituto nominato, ha rinviato all'udienza del 21 dicembre 2022, disponendo la 2 notifica del verbale unitamente alla citazione in appello;
all'udienza del 21 dicembre 2022 la difesa di fiducia, rappresentata dal medesimo sostituto con delega orale, eccepiva che anche il secondo decreto di citazione era stato notificato all'imputato detenuto solo il 14 dicembre 2022 e, pertanto, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ciò premesso giuridicamente corretta risulta - a prescindere dalla pertinenza o meno della giurisprudenza di legittimità enunciata in sentenza - la motivazione della Corte di appello che, rileato che tra la data della notifica del decreto di citazione in appello intervenuta il 5 ottobre 2022 e la data dell'udienza rinviata al 21 dicembre 2022 fossero abbondantemente decorsi i termini di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ha confutato la dedotta nullità della citazione a giudizio, rigettando la relativa eccezione dedotta in udienza. Seppure nel caso in esame sia intervenuta la notifica della citazione e del verbale di udienza che disponeva il rinvio, risulta evidente come, in assenza del rispetto del termine di venti giorni successivo alla notifica dei due atti, ciò che rileva è afferente alla sola insorgenza di vizi in ipotesi di decreto di citazione notificato in violazione dei termini previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e se il successivo rinvio abbia o meno sanato il vizio della prima notifica (laddove non era stato rispettato il termine concesso tra la notifica e la data di udienza), visto che la notifica del secondo verbale e del decreto di citazione disposto per la nuova udienza dalla Corte di appello, nella parte in cui avrebbe potuto ex se costituire legittima citazione in appello, è avvenuta solo sette giorni prima dell'udienza. 4. Secondo maggioritaria giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla questione sottoposta al vaglio di questa Corte, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non sussiste nullità alcuna se il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni;
questa Corte, peraltro, non richiede che con il rinvio venga rinotificato anche il decreto di citazione, ritenendo sufficiente il mero avviso orale del rinvio dell'udienza rivolto al difensore che equivale ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. a comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, dep. 2023, Pavese, Rv. 284342; Sez. 2 n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 3 01/02/2017, A., Rv. 269337; Sez. 5, n. 28951 del 17/06/2022, Salmaso, non massimata). La tesi secondo cui non sia necessaria la notificazione, ritenendo sufficiente l'avviso orale rivolto al difensore presente, atto ritenuto equipollente alla comunicazione all'interessato, poggia proprio sulla specifica valorizzazione del ruolo attribuito al difensore - specie allorché viene apprezzata la nomina fiduciaria che impone al predetto una corretta e tempestiva informazione all'imputato in ordine al contenuto degli atti processuali che lo riguardano - cui spetta la rappresentanza del proprio assistito, nell'ambito del processo penale (tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 27883; Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125). Seppure relativamente al differente rito cartolare in appello di cui al regime emergenziale da COVID-19, questa Corte è giunta alle medesime conclusioni ribadendo che, se all'imputato è stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, essendo sufficiente l'invio a mezzo di posta elettronica certificata dell'avviso della data della successiva udienza all'imputato, spettando proprio alla difesa tecnica la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Guraudo, Rv. 284100). 5. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altra - nettamente minoritaria - giurisprudenza di segno contrario e corrispondente alla tesi propugnata della difesa che fa leva sull'insussistenza di una valida rappresentanza in capo al difensore in essere solo al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, nel caso di specie esclusa (Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707; Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738). Secondo il citato indirizzo, in ipotesi di rapporto processuale la cui irregolarità sia stata tempestivamente eccepita, la nullità della citazione verificatasi implicherebbe la necessità della rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, unitamente all'estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, sì da assicurargli l'integrale termine di giorni liberi ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Altra decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 24/01/2018, T., Rv. 272141), spesso citata a conferma della tesi di segno contrario all'indirizzo maggioritario, in realtà concerne ipotesi in cui risultava assente il difensore o un suo sostituto all'udienza in cui era stata disposta la 4 citazione a giudizio in appello poi rinviata senza alcuna comunicazione della citazione a giudizio. pur vero che detta decisione, in un obiter, mostra di condividere l'orientamento secondo cui il mancato rispetto del termine produce la nullità non sanabile attraverso il mero rinvio dell'udienza, ma - a prescindere da ogni incidenza della decisione in ordine ad un profilo non corrispondente a quello in concreto sottoposta al vaglio di questo Collegio - il parallelismo tra istituto della contumacia e dell'assenza del ricorrente (aspetto che accomuna le decisioni che seguono l'indirizzo interpretativo minoritario) all'udienza in cui risulta essere stato citato nonostante la violazione dei termini, non risulta conferente tenuto conto che nel caso deciso dalla Corte di appello di Bari era presente il difensore di fiducia che aveva eccepito l'illegittima contrazione dei termini che rappresentava, a tutti gli effetti, il ricorrente detenuto e non comparso ex art. 99 cod. proc. pen. Altro dato che fa propendere per la tesi maggioritaria è quello che vede il ricorrente aver ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello personalmente in quanto agli arresti domiciliari per questa causa;
detta evenienza fa emergere come il decreto risulti ex se formalmente e sostanzialmente legittimo seppur (come da valutazione effettuata ex post) notificato all'imputato tardivamente, circostanza verificatasi anche con la notifica del verbale di udienza unitamente al decreto di citazione già in precedenza notificato: risultano perfettamente, invero, conosciuti tutti gli elementi posti a base del provvedimento in quanto conformi ai requisiti previsti dall'art. 601 cod. proc. pen. Anche il parallelismo tra vocatio ad iudicium e citazione in appello risulta non pertinente, visto che nel primo caso si pone il problema connesso alla consapevolezza dell'imputato di essere sottoposto a giudizio, mentre nel secondo caso l'appellante è già perfettamente a conoscenza dell'azione penale proposta nei suoi confronti e dell'esito del giudizio di primo grado tanto da aver proposto gravame avverso la decisione che lo ha visto condannato;
esito del giudizio e decisione del gravame di cui sono a conoscenza sia l'imputato, nel caso di specie presente al procedimento, che il suo difensore. L'interpretazione che si propugna risulta, allora, funzionale alla ratio della disposizione che è tesa ad assicurare il tempo necessario per poter apprestare una adeguata difesa, garanzia fornita dal rinvio che ripristina e sana il termine leso. 6. Negli stessi termini si è espressa questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651) allorché ha evidenziato, da un lato, che tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di 5 comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria), affermazione che riprende quella contenuta nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha espressamente preso in esame il necessario rapporto informativo che deve intercorrere tra l'imputato e il suo difensore - parimente ritenendo non tollerabile un sistema che non prevede un obbligo di comunicazione tra l'imputato e i suoi avvocati (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi
contro
Italia;
nonché 28/02/2008, Demebukov
contro
Bulgaria) -, sotto altro aspetto, la rilevanza da assegnare all'approccio deontologico nell'interpretazione delle norme processuali (art. 5 codice deontologico e art. 105, comma 4, cod. proc. pen.). Proprio il dovere di lealtà implica che una norma processuale non possa essere utilizzata e, quindi, anche interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997). Una volta eccepita in udienza la violazione dei termini di previsti dall'art. 601 cod. proc. pen. ed avvisato il difensore di fiducia del rinvio concesso, deve poter essere valorizza il rapporto tra difensore ed assistito (e ciò a prescindere dalla eventuale nuova notifica dell'atto) onde poter fare affidamento sul fatto che costui provvederà ad avvisare il primo della data dell'udienza. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/06/2023.