Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2017, n. 46789
CASS
Sentenza 26 settembre 2017

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In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

Commentari3

  • 1Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
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  • 2Art. 601 - Atti preliminari al giudizio
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  • 3L’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2019

    (Ricorsi rigettati) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 181, c. 3; 601, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia del Tribunale di Macerata con la quale gli appellanti erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, dei reati di tentato incendio, estorsione aggravata, fabbricazione e porto in luogo pubblico di esplosivi e, gli altri due, della estorsione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la sentenza presentava ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei tre imputati eccependo la nullità ex art. 179 c.p.p. per essersi il processo di appello celebratosi senza la preventiva notifica del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2017, n. 46789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46789
Data del deposito : 26 settembre 2017

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