Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.
Commentari • 3
- 1. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appellohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 601 - Atti preliminari al giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 3. L’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2019
(Ricorsi rigettati) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 181, c. 3; 601, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia del Tribunale di Macerata con la quale gli appellanti erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, dei reati di tentato incendio, estorsione aggravata, fabbricazione e porto in luogo pubblico di esplosivi e, gli altri due, della estorsione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la sentenza presentava ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei tre imputati eccependo la nullità ex art. 179 c.p.p. per essersi il processo di appello celebratosi senza la preventiva notifica del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2017, n. 46789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46789 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
46789 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/09/2017 - Presidente - Sent. n. sez. VINCENZO ROTUNDO 1198/2017 MAURIZIO GIANESINI ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE N.50040/2016 ANNA CRISCUOLO Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SH EL nato il [...] LI ES nato il [...] avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di SH UI e per il rigetto del ricorso di LA GE. E' presente l'avvocato PISANI MASSIMO del foro di ROMA in difesa di, LI ES, il quale conclude riportandosi al ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di gravame interposto dagli imputati SH UI e LI GE avverso la sentenza emessa il 10.4.2014 dal GUP del Tribunale di Pescara, ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati riconosciuti responsabili, rispettivamente, dei reati di cui ai capi g)( artt. 110 cod. pen.,73 d.P.R. n. 309/90 in relazione a kg. 2,660 di eroina) il SH ed i)(artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione a kg.4,202 di eroina e kg. 2,129 di mariuhana) e condannati a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Nell'interesse di LI GE si deduce:
3.1. Violazione degli artt. 161 comma 4,179 e 601 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato in grado di appello, risultando omessa la citazione nel luogo ove era stato posto agli arresti domiciliari (Roma, via Prenestina 1534) e successivamente all'obbligo di dimora, incongruamente dichiarato sconosciuto dal pubblico ufficiale notificante, essendo la successiva notifica disposta al difensore ma solo tre giorni prima della celebrazione del giudizio di appello.
3.2. Carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 comma cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità sulla base di un giudizio di verosimiglianza della avvenuta consegna dello stupefacente allo Juba in Montesilvano, in assenza della indicazione di indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte di appello non avrebbe dato contezza del viaggio in Italia del ricorrente con i propri familiari e la finalità dello stesso non di recarsi a Montesilvano - ma di dirigersi verso Bari per rientrare in Albania.
3.3. Violazione dell'art. 73 comma 1 e 1 bis d.P.R. n. 309/90 in relazione alla pena irrogata, essendosi accertato che il maggiore quantitativo fosse imputabile alla c.d. droga leggera e dovendosi applicare la pena previgente - in virtù della nota sentenza costituzionale -- per dette droghe, sulla quale -poi - applicare in continuazione la pena per la droga c.d. pesante.
4. Nell'interesse di SH UI si deduce: 1 4.1. Carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per omessa considerazione delle doglianze difensive in appello, essendosi la sentenza impugnata soltanto richiamata alla prima decisione.
4.2. Carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per omessa giustificazione della mancata riduzione della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di LI è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto.
1.1.1. Ai fini dell'integrazione dell' impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre un "quid pluris" concretantesi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve eseguire "in loco" e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica presso il difensore (Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015, L., Rv. 265872).
1.1.2. In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302). al momento della1.1.3. Risulta dalla sentenza che l'imputato celebrazione del giudizio di appello e della notifica della citazione era libero, essendogli stato revocato l'obbligo di presentazione alla p.g. sin dal 10.4.2014. Dagli stessi atti allegati al ricorso risulta che: - in data 2.4.2014 al ricorrente sono stati sostituiti gli arresti r domiciliari con l'obbligo di dimora in Roma e con obbligo di indicare il luogo di dimora;
-la notificazione della citazione in appello all'imputato non è stata effettuata presso il domicilio dichiarato, secondo la relata dell'ufficiale 2 giudiziario del 10.8.2015, "perché sconosciuto al domicilio, ove ho assunto informazioni".
1.1.4. Pertanto, la ragione per la quale si è rivelata impossibile la notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato ha correttamente giustificato l'adozione della notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. e la mancata tempestiva eccezione circa il rispetto del termine previsto dall'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., rende la questione non proponibile per la prima volta in cassazione.
1.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla ineccepibile valutazione del compendio indiziario, costituito da captazioni dei contatti tra il ricorrente ed il suo mandante nonché con il destinatario della partita di stupefacente, presso il quale ultimo - qualche ora dopo l'incontro con lo stesso ricorrente è stato trovato lo - stupefacente.
2. Il ricorso nell'interesse di SH è inammissibile in quanto entrambi i motivi sono del tutto generici allorquando evocano la mancata considerazione dei motivi di appello non confrontandosi con la motivazione resa in punto di responsabilità e determinazione della pena.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.9.2017. Il Componente estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Angelo Capozzi hususe Rotund или Depositato in Cancelleda 11 OTT 2017 oggi, HUFUNZIONARIO GIUDIZIARIOTO Piera ESPOSITO