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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 7150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7150 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2749/2024 R.G.A.P. vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed elett.te dom.to in Napoli Parte_1 alla via Campagnari, 39 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Romano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta CP_1 procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7312) Persona_1
OPPOSTO Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito per iscrizione gestione commercianti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024 ha proposto Parte_1 opposizione a norma dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. n.46/99 all'avviso di addebito n. 37120230014511247000 avente ad oggetto i contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 04/2021 al 02/2023, notificato il 29.12.2023, per l'importo di euro 7906,16.
Ha eccepito :
- di essere stato iscritto illegittimamente alla Gestione commercianti dall' di CP_1 Pozzuoli per effetto della sua partecipazione alla società immobiliare “CUMA INVESTIMENTI srl” con sede in Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria, 135 nonché per effetto della sua partecipazione alla società “RICICLO' srl” con sede in Quarto (NA) alla via Masullo, 37 . Ha dedotto che:
- la Cuma Investimenti esercita attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare e non, invece, attività commerciale, limitandosi alla mera riscossione dei canoni di locazione di immobile, non rientrando nel settore terziario, per il quale sussiste l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
- esso istante partecipa alle suddette società ma esercita, in modo prevalente ed abituale, l'attività di lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la società Ricicla srl di cui è socio di capitale senza svolgere alcuna attività lavorativa, avendo chiesto, altresì la cancellazione dalla Gestione Commercianti dal 17.05.2021.
Su tali premesse, citando solo genericamente la giurisprudenza senza il richiamo CP_ neanche ad una sola pronuncia, ha convenuto in giudizio l' affinchè, previa sospensione della esecutività dell'avviso di addebito, venisse annullata e/o revocata
1 l'iscrizione alla Gestione Commercianti, e l'avviso di addebito con cancellazione dalla Gestione Commercianti, spese vinte da distrarsi.
CP_ Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, inaudita altera pars, l' si è tempestivamente costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva della CP_2
, confutando nel merito l'avversa prospettazione adducendo che la partecipazione
[...] societaria significativa dell'opponente al capitale delle due società a ristretta partecipazione induce nella presunzione che lo stesso svolga attività Pt_1 commerciale essendo di fatto “comproprietario” dell'azienda. Assume che costui è tenuto a superare la suddetta presunzione anche in carenza di personale dipendente , tenendo conto che il requisito della prevalenza concerne piuttosto altre attività lavorative del socio, pure assoggettate a contribuzione obbligatoria. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e in via gradata, per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito dichiarando la debenza dei contributi previdenziali alla gestione speciale dei commercianti per i periodi incorporati nell'avviso di addebito opposto, con condanna al relativo pagamento, spese vinte.
All'udienza di discussione acquisita la documentazione, la causa é stata trattata in modalità cartolare e decisa mediante separata sentenza da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è ammissibile perché tempestiva a norma dell'art.24, comma 5 D.lgs.n.46/99 risultando il ricorso in opposizione depositato il 5.2.2024, entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'avviso di addebito (29.12.2023). In limine va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2 trattandosi di crediti estranei alla cessione degli stessi
L'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo è fondata.
L'opponente nega il presupposto dell'iscrizione d'ufficio alla gestione autonoma dei Commercianti, assumendo di essere unicamente socio delle Società. Aggiunge che la Cuma Investimenti non svolge attività commerciale, ma solo si limita alla riscossione dei canoni di locazione.
La pretesa contributiva dell' si fonda sulla presunzione legata alla significativa CP_1 partecipazione dell'opponente al capitale societario delle due società di socio rispettivamente al 47% ed al 50%, la ristretta base societaria ( 3 soci per la Cuma Investimenti), l'assenza di dipendenti, ricavandone che il sia di fatto Pt_1
“comproprietario” .
CP_ In materia l'onere della prova grava sull' (v. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; in senso conforme, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) e la giurisprudenza di legittimità ha statuito che «l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista il detto obbligo
2 è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriali di natura commerciale» (Cass. 11 febbraio 2013 n. 3145; vds. anche Cass. 18 maggio 2010, n. 12108). Dunque , devono ricorrere congiuntamente due requisiti: quello oggettivo, ossia di svolgimento di attività commerciale e quello soggettivo, dato dai caratteri di abitualità e prevalenza dell'attività del socio.
E' necessario dimostrare che la società svolge un 'attività commerciale, mentre non integra tale presupposto la sola attività di riscossione dei canoni degli immobili concessi in locazione;
in tal caso, infatti, la giurisprudenza ritiene che non sussistano «i presupposti per l'iscrizione dell'intimata nella gestione commercianti [...] perché l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale» (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010) [...] (cfr. tra le tante Cass. 30.12.2016, n. 27589; di recente vedasi anche Cass. 25.10.2021 n. 29913, secondo la quale «l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri»). E' pure pacificamente affermato che «la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento del capitale)
[non] può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda» (così Cass. 27.01.2021 n. 1759). Per quanto concerne il requisito dell'abitualità e prevalenza, la Cassazione ha chiarito che: «il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)» (così Cass. civ., ord. 4 maggio 2018, n. 10763). La medesima ordinanza ha altresì precisato che «la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore»; ciò in quanto «occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore. Tali distinzione impone la prova della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre, se il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata» (cfr. sempre Cass. civ., ord. 4 maggio 2018, n. 10763). CP_ L' avrebbe , perciò, dovuto allegare e dimostrare in cosa consistesse l'attività commerciale e se il ricorrente l'avesse svolta, mentre il mero incasso dei canoni di locazione implica solo un godimento dell'immobile. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche riguardo alla partecipazione alla società Riciclò della quale, nonostante la significativa partecipazione al capitale e la base ristretta, risulta che il ricorrente sia dipendente dal 5.3.2018, come si ricava dai CUD depositati . Si è già detto che le circostanze allegate dall'Ente non sono sufficienti ad integrare la presunzione, sia pure semplice, dello svolgimento di
3 attività commerciale con abitualità e prevalenza, distinta, in questo caso, anche dall'attività di lavoratore subordinato.
Concludendo on bastano gli indizi della natura commerciale dell'attività (forma societaria, personale dipendente ridotto o assente, dichiarazioni fiscali, reddito, ruolo organizzativo e di responsabilità), ma è necessaria la prova da parte dell' di CP_1 un'attività aggiuntiva veramente commerciale, come ad esempio l'assunzione di un ruolo attivo di intermediazione immobiliare, la predisposizione e il conferimento di servizi a terzi o comunque un'attività ulteriore rispetto alla riscossione dei canoni. CP_ In manza di assolvimento dell'onere probatorio in capo all' è illegittima la pretesa azionata mediante iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti e le somme recate dall'avviso di addebito non sono dovute . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi per l'assenza di istruttoria
, la decidibilità allo stato degli atti, e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la modalità cartolare di trattazione. Esse vanno distratte in favore del procuratore
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione della CP_2
- dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito n. . ; PartitaIVA_1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che, si liquidano in € 1686,00 oltre CP_1 spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. Si comunichi. Napoli lì 10 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2749/2024 R.G.A.P. vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed elett.te dom.to in Napoli Parte_1 alla via Campagnari, 39 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Romano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta CP_1 procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7312) Persona_1
OPPOSTO Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito per iscrizione gestione commercianti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024 ha proposto Parte_1 opposizione a norma dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. n.46/99 all'avviso di addebito n. 37120230014511247000 avente ad oggetto i contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 04/2021 al 02/2023, notificato il 29.12.2023, per l'importo di euro 7906,16.
Ha eccepito :
- di essere stato iscritto illegittimamente alla Gestione commercianti dall' di CP_1 Pozzuoli per effetto della sua partecipazione alla società immobiliare “CUMA INVESTIMENTI srl” con sede in Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria, 135 nonché per effetto della sua partecipazione alla società “RICICLO' srl” con sede in Quarto (NA) alla via Masullo, 37 . Ha dedotto che:
- la Cuma Investimenti esercita attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare e non, invece, attività commerciale, limitandosi alla mera riscossione dei canoni di locazione di immobile, non rientrando nel settore terziario, per il quale sussiste l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
- esso istante partecipa alle suddette società ma esercita, in modo prevalente ed abituale, l'attività di lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la società Ricicla srl di cui è socio di capitale senza svolgere alcuna attività lavorativa, avendo chiesto, altresì la cancellazione dalla Gestione Commercianti dal 17.05.2021.
Su tali premesse, citando solo genericamente la giurisprudenza senza il richiamo CP_ neanche ad una sola pronuncia, ha convenuto in giudizio l' affinchè, previa sospensione della esecutività dell'avviso di addebito, venisse annullata e/o revocata
1 l'iscrizione alla Gestione Commercianti, e l'avviso di addebito con cancellazione dalla Gestione Commercianti, spese vinte da distrarsi.
CP_ Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, inaudita altera pars, l' si è tempestivamente costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva della CP_2
, confutando nel merito l'avversa prospettazione adducendo che la partecipazione
[...] societaria significativa dell'opponente al capitale delle due società a ristretta partecipazione induce nella presunzione che lo stesso svolga attività Pt_1 commerciale essendo di fatto “comproprietario” dell'azienda. Assume che costui è tenuto a superare la suddetta presunzione anche in carenza di personale dipendente , tenendo conto che il requisito della prevalenza concerne piuttosto altre attività lavorative del socio, pure assoggettate a contribuzione obbligatoria. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e in via gradata, per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito dichiarando la debenza dei contributi previdenziali alla gestione speciale dei commercianti per i periodi incorporati nell'avviso di addebito opposto, con condanna al relativo pagamento, spese vinte.
All'udienza di discussione acquisita la documentazione, la causa é stata trattata in modalità cartolare e decisa mediante separata sentenza da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è ammissibile perché tempestiva a norma dell'art.24, comma 5 D.lgs.n.46/99 risultando il ricorso in opposizione depositato il 5.2.2024, entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'avviso di addebito (29.12.2023). In limine va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2 trattandosi di crediti estranei alla cessione degli stessi
L'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo è fondata.
L'opponente nega il presupposto dell'iscrizione d'ufficio alla gestione autonoma dei Commercianti, assumendo di essere unicamente socio delle Società. Aggiunge che la Cuma Investimenti non svolge attività commerciale, ma solo si limita alla riscossione dei canoni di locazione.
La pretesa contributiva dell' si fonda sulla presunzione legata alla significativa CP_1 partecipazione dell'opponente al capitale societario delle due società di socio rispettivamente al 47% ed al 50%, la ristretta base societaria ( 3 soci per la Cuma Investimenti), l'assenza di dipendenti, ricavandone che il sia di fatto Pt_1
“comproprietario” .
CP_ In materia l'onere della prova grava sull' (v. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; in senso conforme, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) e la giurisprudenza di legittimità ha statuito che «l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista il detto obbligo
2 è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriali di natura commerciale» (Cass. 11 febbraio 2013 n. 3145; vds. anche Cass. 18 maggio 2010, n. 12108). Dunque , devono ricorrere congiuntamente due requisiti: quello oggettivo, ossia di svolgimento di attività commerciale e quello soggettivo, dato dai caratteri di abitualità e prevalenza dell'attività del socio.
E' necessario dimostrare che la società svolge un 'attività commerciale, mentre non integra tale presupposto la sola attività di riscossione dei canoni degli immobili concessi in locazione;
in tal caso, infatti, la giurisprudenza ritiene che non sussistano «i presupposti per l'iscrizione dell'intimata nella gestione commercianti [...] perché l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale» (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010) [...] (cfr. tra le tante Cass. 30.12.2016, n. 27589; di recente vedasi anche Cass. 25.10.2021 n. 29913, secondo la quale «l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri»). E' pure pacificamente affermato che «la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento del capitale)
[non] può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda» (così Cass. 27.01.2021 n. 1759). Per quanto concerne il requisito dell'abitualità e prevalenza, la Cassazione ha chiarito che: «il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)» (così Cass. civ., ord. 4 maggio 2018, n. 10763). La medesima ordinanza ha altresì precisato che «la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore»; ciò in quanto «occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore. Tali distinzione impone la prova della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre, se il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata» (cfr. sempre Cass. civ., ord. 4 maggio 2018, n. 10763). CP_ L' avrebbe , perciò, dovuto allegare e dimostrare in cosa consistesse l'attività commerciale e se il ricorrente l'avesse svolta, mentre il mero incasso dei canoni di locazione implica solo un godimento dell'immobile. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche riguardo alla partecipazione alla società Riciclò della quale, nonostante la significativa partecipazione al capitale e la base ristretta, risulta che il ricorrente sia dipendente dal 5.3.2018, come si ricava dai CUD depositati . Si è già detto che le circostanze allegate dall'Ente non sono sufficienti ad integrare la presunzione, sia pure semplice, dello svolgimento di
3 attività commerciale con abitualità e prevalenza, distinta, in questo caso, anche dall'attività di lavoratore subordinato.
Concludendo on bastano gli indizi della natura commerciale dell'attività (forma societaria, personale dipendente ridotto o assente, dichiarazioni fiscali, reddito, ruolo organizzativo e di responsabilità), ma è necessaria la prova da parte dell' di CP_1 un'attività aggiuntiva veramente commerciale, come ad esempio l'assunzione di un ruolo attivo di intermediazione immobiliare, la predisposizione e il conferimento di servizi a terzi o comunque un'attività ulteriore rispetto alla riscossione dei canoni. CP_ In manza di assolvimento dell'onere probatorio in capo all' è illegittima la pretesa azionata mediante iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti e le somme recate dall'avviso di addebito non sono dovute . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi per l'assenza di istruttoria
, la decidibilità allo stato degli atti, e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la modalità cartolare di trattazione. Esse vanno distratte in favore del procuratore
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione della CP_2
- dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito n. . ; PartitaIVA_1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che, si liquidano in € 1686,00 oltre CP_1 spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. Si comunichi. Napoli lì 10 ottobre 2025 Il Giudice
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