Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3435
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Quando tra alcuni comunisti insorga controversia sulle modalità di uso della cosa comune, ancorché riguardanti una modificazione che, non incidendo sull'estensione dei diritti degli altri partecipanti (art. 1102, comma secondo, cod. civ.) ne' eccedendo l'ordinaria amministrazione (art. 1108 cod. civ.), tende al suo migliore godimento, nel giudizio instaurato fra i comunisti in disaccordo, non v'è litisconsorzio necessario di tutti gli altri partecipanti alla comunione.

Il divieto assoluto previsto dal regolamento condominiale di innovazioni e modificazioni costituisce un diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari e la reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso verticale , ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto, in un procedimento iniziato da alcuni condomini per l'accertamento giudiziale di tale divieto, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le eventuali decisioni divergenti(positive per alcuni e negative per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso, non danno luogo a pronunce "inutiliter datae", ne' comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi della loro efficacia stabiliti dall'art. 2909 cod. civ..

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41490 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 24/12/2021), n.41490 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2514/2017 proposto da: G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO NANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CIMMINO; – ricorrente – contro B.G., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3435
Data del deposito : 7 marzo 2003

Testo completo