Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 2
Quando tra alcuni comunisti insorga controversia sulle modalità di uso della cosa comune, ancorché riguardanti una modificazione che, non incidendo sull'estensione dei diritti degli altri partecipanti (art. 1102, comma secondo, cod. civ.) ne' eccedendo l'ordinaria amministrazione (art. 1108 cod. civ.), tende al suo migliore godimento, nel giudizio instaurato fra i comunisti in disaccordo, non v'è litisconsorzio necessario di tutti gli altri partecipanti alla comunione.
Il divieto assoluto previsto dal regolamento condominiale di innovazioni e modificazioni costituisce un diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari e la reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso verticale , ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto, in un procedimento iniziato da alcuni condomini per l'accertamento giudiziale di tale divieto, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le eventuali decisioni divergenti(positive per alcuni e negative per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso, non danno luogo a pronunce "inutiliter datae", ne' comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi della loro efficacia stabiliti dall'art. 2909 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41490 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 24/12/2021), n.41490 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2514/2017 proposto da: G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO NANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CIMMINO; – ricorrente – contro B.G., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. TRIOLA R. Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE RI TI, GH IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato AO DE CAMELIS, che li difende, per procura speciale Dott. TOSCANI Massimo, in Piacenza rep.112026 del 5/4/00;
- ricorrenti -
contro
BO NT, HI LE, RA DA, RI LE, EN LB, ES DA, GR EL, NA AN, NA IA, HI LE, RA AO, RA MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 135/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato DE CAMELIS Paolo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 febbraio 1999 la Corte d'appello di Bologna, riformando quella resa in prime cure dal Tribunale di Piacenza, accogliendo il gravame proposto da alcuni dei condomini dell'edificio sito instale città, al civico 80 di via Manfredi, tra i quali quelli indicati in epigrafe come controricorrenti, ha affermato l'illegittimità della sopraelevazione realizzata da RI RI SS e CA HI, proprietari di un appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio condominiale, senza la preventiva autorizzazione di tutti gli altri condomini, richiesta dall'art. 4 del regolamento condominiale contrattuale per "qualsiasi modificazione o innovazione che comunque possa avere attinenza con la struttura organica e l'aspetto dell'edificio", ed ha condannato questi ultimi "a rimettere in pristino il fabbricato condominiale". In tale sentenza la Corte d'appello di Bologna, ha affermato in primo luogo la tempestività dell'iscrizione a ruolo del gravame e la congruità del termine a comparire indicato nell'atto di appello (dovendosi applicare nel caso di specie, in virtù di quanto stabilito dall'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e successive modificazioni, le norme di rito nel testo previgente alle modificazioni apportate da quest'ultima, essendo stato il giudizio iniziato nel marzo 1992); in secondo luogo la legittimazione dei condomini, che avevano agito in base al loro titolo di proprietà;
ed infine che la sopraelevazione realizzata da RI RI SS e CA HI va qualificata innovazione, e comunque modificazione della struttura e dell'aspetto dell'edificio, in virtù di quanto accertato e riferito dal consulente tecnico all'uopo nominato, di quelle non consentite, senza l'approvazione dell'unanimità dei condomini, dal regolamento contrattuale condominiale, la cui vigenza non era stata contestata dalle parti. I soccombenti hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi;
ed hanno poi depositato memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione con cui i ricorrenti hanno rilevato la non integrità del contraddittorio, perché, seppur formulata soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con essa viene proposta una questione rilevabile di ufficio.
I ricorrenti sostengono che il contraddittorio della presente causa non è integro, perché non sono stati chiamati a partecipare al giudizio tutti i condomini, segnatamente quelli che hanno elencato nella detta memoria.
L'eccezione è infondata.
Quando tra alcuni condomini insorge controversia sulle modalità di uso della cosa comune, ancorché riguardanti una modificazione che, non incidendo sull'estensione dei diritti degli altri partecipanti (art. 1102, comma 2, cod. civ.) ne' eccedendo l'ordinaria amministrazione (art. 1108 cod. civ.), tende al suo migliore godimento, nel giudizio instaurato fra i condomini in disaccordo, non v'è litisconsorzio necessario di tutti gli altri partecipanti alla comunione (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 27 gennaio 1988, n. 734). Infatti il divieto assoluto di innovazioni e modificazioni previsto dal regolamento condominiale contrattuale costituisce un diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari, e la reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso verticale, ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto nel procedimento iniziato da alcuni condomini per far valere tale divieto, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e le eventuali decisioni divergenti (positive per alcuni e negative per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso, non danno luogo a pronunce inutilmente rese, ne' comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi della loro efficacia stabiliti dall'art. 2909 cod. civ. (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 28 giugno 2001, n. 8842). Con i primi due motivi del loro ricorso RI RI SS e CA HI censurano la sentenza impugnata per aver rigettato le eccezioni con cui avevano sostenuto che le norme di rito applicabili nella specie sono quelle del codice di procedura civile novellato, e dunque che l'appello delle controparti non era stato iscritto tempestivamente a ruolo e che il termine di comparizione in esso fissato non era congruo.
Gli stessi ricorrenti riconoscono che le dette eccezioni erano "di difficile accoglibilità", perché quanto affermato al riguardo dalla Corte d'appello di Bologna (ossia che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e successive modificazioni, le norme di rito applicabili nella specie sono quelle previgenti alla novella, dovendosi ritenere la presente controversia pendente sin dalla notificazione dell'atto di citazione, risalente all'anno 1992) ha riscontro nella lettera dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1995 n. 534, ed è confortato dall'unanime orientamento dottrinale e giurisprudenziale. Tuttavia i ricorrenti, senza osservare nulla al riguardo, ripropongono la tesi sostenuta in appello, e le eccezioni che il giudice di secondo grado ha rigettato.
Le censure sono dunque inammissibili, perché nulla viene allegato per dimostrarne la fondatezza.
Con il terzo motivo del loro ricorso RI RI SS e CA HI censurano la sentenza impugnata per aver rigettato le loro eccezioni con cui avevano sostenuto che alcuni degli appellanti (nel dettaglio specificati) non erano legittimati, o quanto meno non avevano dimostrato di esserlo con la esibizione del loro titolo di proprietà o altrimenti, e che altri (parimenti nel dettaglio specificati), approvando la nuova tabella millesimale che contempla anche la costruzione da essi realizzata in sopraelevazione, con effetto retroattivo, l'avevano sostanzialmente accettata, e avevano così riconosciuto di non aver più interesse alla causa.
I ricorrenti denunziano al riguardo l'inadeguatezza della motivazione.
La censura (che non riguarda comunque due degli intimati, ossia RE IA ed IR LL, delle quali i ricorrenti non hanno contestato la legittimazione o l'interesse alla causa) è in entrambe le sue articolazioni inammissibile.
Quanto alla prima, si rileva che la Corte d'appello di Bologna ha affermato nella sua sentenza che i condomini hanno dato conto della loro legittimazione attiva, perché hanno agito in giudizio sulla base del loro titolo di proprietà, e dunque che ciascuno di essi ha esibito il proprio. I ricorrenti sostengono che ciò non è vero;
ma, essendo la esibizione di un documento un fatto non suscettibile di valutazioni o apprezzamenti, la loro censura si risolve nella denunzia di un errore per l'appunto di fatto, che avrebbero dovuto far valere con la revocazione.
Quanto alla seconda, si rileva che l'approvazione della nuova tabella millesimale, funzionale alla ripartizione delle spese condominiali tenendo conto della reale consistenza delle singole unità immobiliari, in particolare di quella dei ricorrenti, comporta la presa d'atto, da parte dei condomini, delle modificazioni della consistenza complessiva dell'edificio, e della proprietà dei ricorrenti, ma da sola non consente di presumere, considerata la detta funzione della tabella, che tali modificazioni siano state da essi accettate, ossia che essi, approvando la nuova tabella, abbiano rinunziato a far valere la illegittimità delle dette modificazioni.
Con il quarto motivo del loro ricorso RI RI SS e CA HI sostengono che per l'applicabilità della clausola contenuta nel regolamento condominiale contrattuale in virtù della quale sono stati condannati a demolire la sopraelevazione da essi realizzata, con la quale è stata costituita una loro servitù (del tipo altius non tollendi) era necessario verificare non soltanto la non contestata vigenza del regolamento stesso, come ha fatto la Corte d'appello di Bologna, ma anche la sua trascrizione nei registri immobiliari;
e denunziano violazione degli art. 1372 e 1102 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. civ..
La censura è inammissibile.
Con essa i ricorrenti lamentano il mancato accertamento di un fatto (la trascrizione del regolamento condominiale contrattuale) che essi non hanno chiesto al giudice del merito di accertare. Con la censura in esame prospettano dunque, per la prima volta in sede di legittimità, una questione nuova, che non è stata trattata nella fase di merito, e che non è rilevabile di ufficio.
Con il quinto motivo del loro ricorso RI RI SS e CA HI affermano che il giudice del merito ha errato nel qualificare innovazione, e modificazione della struttura organica e dell'aspetto dell'edificio, quella che essi sostengono essere stata una semplice modificazione della destinazione del sottotetto di loro proprietà; e denunziano violazione degli art. 1102, 1120 e 1127 cod. civ., nonché vizi di motivazione.
Anche quest'ultima censura è inammissibile.
Stabilire se quanto realizzato dai ricorrenti costituisce innovazione, e configura una modificazione della struttura organica e dell'aspetto dell'edificio, significa risolvere una questione di fatto, come tale riservata alla cognizione del "giudice del merito, le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
La Corte d'appello di Bologna ha ben evidenziato, sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico di ufficio, il carattere innovativo dell'intervento edificatorio dei ricorrenti per cui è causa, individuandone le caratteristiche, ed illustrando le ragioni per cui ha ritenuto configurabile nella specie una modificazione della struttura e dell'aspetto dell'edificio.
I ricorrenti si limitano a proporre una loro valutazione delle anzidette caratteristiche, antitetica a quella del giudice del merito, non anche errori logici o giuridici che quest'ultimo avrebbe commesso.
Nulla sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003