Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8842
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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Il divieto previsto dal regolamento condominiale di adibire un locale di proprietà esclusiva ad una determinata destinazione commerciale (nella specie, pescheria)costituisce un diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari e la reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso verticale , ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto, in un procedimento iniziato da tutti i condomini e proseguito solo da alcuni in secondo grado per l'accertamento giudiziale di tale divieto, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le eventuali decisioni divergenti(positive per alcuni e negative per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso, non danno luogo a pronunce "inutiliter datae", ne' comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi della loro efficacia stabiliti dall'art.2909 cod. civ..

In tema di condominio la tutela dei diritti comuni compete ad ogni condomino, il quale può agire in giudizio senza necessità di chiamare in causa gli altri, anche in sede di impugnazione e, nonostante, la loro eventuale costituzione nel grado precedente.

Commentari3

  • 1No al litisconsorzio obbligatorio del coerede nell’azione per il riconoscimento dei crediti del de cuius
    Daria Perrone · https://www.filodiritto.com/ · 2 febbraio 2008

  • 2Sancito il superamento del brocardo nomina et debita ipso iure dividunturAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2008

  • 3Crediti, de cuius, divisione in ragione delle quote, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8842
Data del deposito : 28 giugno 2001

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