Sentenza 2 febbraio 2000
Massime • 1
La mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile non comporta invalidità dell'atto ma semplice irregolarità. Detta sottoscrizione ha la funzione di certificare il momento di emissione del decreto ai fini della certezza della data di interruzione della prescrizione del reato; tuttavia questo non significa che l'atto in mancanza di tale sottoscrizione non sia idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 160 c.p., perché la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui esce dalla sfera dell'ufficio del p.m., ed assume, per fatto esterno, un termine certo oltre il quale non può essere stato sottoscritto dall'inquirente, come, per esempio, può avvenire con la attribuzione della data di protocollo presso la cancelleria della pretura o con la notificazione all'imputato e simili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2000, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 2.2.2000
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva " N. 200
Dott. ON Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo " N. 37467/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno contro la sentenza 29 giugno 1999 della Corte d'appello di Salerno nei confronti di ON MO. Udita la relazione del Consigliere Dr. ON Stefano Agrò Udito il P.G. ON Frasco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, rilevato che il decreto di citazione dinanzi al Pretore, emesso dalla Procura circondariale di Vallo della Lucania, non recava la sottoscrizione dell'ausiliario, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo ha definito ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.
2. Ricorre il Procuratore Generale che lamenta la violazione di legge, in quanto la mancata sottoscrizione non comporterebbe l'inesistenza giuridica dell'atto, come invece la Corte d'Appello ha ritenuto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Non può, in primo luogo, dubitarsi dell'assoggettabilità a ricorso in Cassazione del provvedimento in esame, in quanto, benché il suo contenuto non corrisponda ad una condanna o ad un proscioglimento (cfr. art. 608 c.p.p.), il nomen iuris che per esso la legge adotta (sentenza), l'evidente interesse all'impugnazione da parte del pubblico ministero nonché il motivo dedotto fanno ritenere direttamente applicabile alla specie l'art.111 della Costituzione.
2. Va quindi rilevato che la Corte d'Appello di Salerno si rifà ad una copiosa giurisprudenza di questa Corte e ad una pronunzia della Corte costituzionale nelle quali effettivamente si afferma che con la sottoscrizione dell'ausiliario il decreto di citazione "può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma". La Corte peraltro non si avvede che queste decisioni erano tutte polarizzate sul problema di quali elementi fossero necessari per poter affermare l'efficacia interruttiva della prescrizione da parte del decreto di citazione e da quale data essa prescrizione potesse considerarsi interrotta (sufficienza del deposito dell'atto in segreteria, richiesta al Pretore di fissazione della data di comparizione, notificazione all'imputato). La soluzione adottata (sottoscrizione del p.m. e dell'ausiliario a seguito della fissazione di udienza) rispondeva - con riferimento al contributo dell'ausiliario - ad esigenze di certezza del dies a quo di emissione dell'atto, esigenze che nella specie particolarmente si avvertivano, rimanendo ancora, e sovente a lungo, il decreto di citazione, pur così completato, nell'ufficio del pubblico ministero e quindi sottratto a forme di pubblicità. Era implicito, in altri termini, che la sottoscrizione dell'ausiliario certificava, non che il p.m. fosse l'autore del decreto (cosa di cui, secondo i principi generali, faceva fede la firma da lui apposta) bensì, il momento di emissione del decreto medesimo.
Insomma, aldilà delle espressioni impiegate, non si negava che gli elementi costitutivi del decreto (e quindi il suo venire ad esistenza) si realizzassero con l'indicazione della data di udienza e con la sottoscrizione dell'atto da parte del p.m., sicché la sottoscrizione dell'ausiliario restava comunque requisito al di fuori di una fattispecie ormai formatasi e fungeva invece da attestazione di autenticità del documento quanto al momento di perfezione dello stesso (attestazione, in assenza della quale, non poteva dirsi interrotta la prescrizione).
3. Ciò posto, poiché l'atto, benché privo della sottoscrizione dell'ausiliario, è per quanto detto esistente ed essendo del tutto esatto che la mancanza di questa firma non costituisce una nullità, ma una mera irritualità (sez. V 19.10.99 p.m. in procedimento Capuano), la decisione impugnata, nel dichiarare la nullità della sentenza del Pretore, del giudizio di primo grado e del decreto di citazione a giudizio, considerando quest'ultimo addirittura inesistente per la mancanza della firma dell'ausiliario, è stata pronunziata in violazione di legge. Nè può dirsi che in tal modo questa Corte ravvisa la figura di un decreto esistente e per altri versi efficace, ma comunque inidoneo a produrre gli effetti di cui all'art.160 c.p.: la certezza della data del decreto si realizza per equipollente quando e dal momento in cui esso esce dalla sfera dell'ufficio del p.m. ed assume, per fatto esterno, un termine certo, oltre il quale non può essere stato sottoscritto dal p.m. (protocollazione presso la cancelleria della pretura, notificazione all'imputato e simili). Ed in tal modo, dal primo di questi eventi, l'atto in questione avrà anche efficacia interruttiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2000