Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2000, n. 2397
CASS
Sentenza 2 febbraio 2000

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La mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile non comporta invalidità dell'atto ma semplice irregolarità. Detta sottoscrizione ha la funzione di certificare il momento di emissione del decreto ai fini della certezza della data di interruzione della prescrizione del reato; tuttavia questo non significa che l'atto in mancanza di tale sottoscrizione non sia idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 160 c.p., perché la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui esce dalla sfera dell'ufficio del p.m., ed assume, per fatto esterno, un termine certo oltre il quale non può essere stato sottoscritto dall'inquirente, come, per esempio, può avvenire con la attribuzione della data di protocollo presso la cancelleria della pretura o con la notificazione all'imputato e simili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2000, n. 2397
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2397
    Data del deposito : 2 febbraio 2000

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