Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non può essere dichiarata la prescrizione di un reato laddove in punto di responsabilità, ritenuta ed accertata, si sia determinato il giudicato prima del maturarsi del termine di prescrizione, sussistendo il limite del principio della formazione progressiva del giudicato, per cui la mancanza di impugnazione di quel capo della sentenza rende definitivo il relativo "iter" processuale sul punto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/1999, n. 7018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7018 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. IU VIOLA Presidente del 14.04.1999
1. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. " Francesco MARZANO " N. 1239
3. " Giovanni FEDERICO " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS " N. 24862/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO IU, n. in Palermo il 23.04.1958
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 10.04.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dell'Avvocato Dott. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva
1. Con sentenza del 10 aprile 1998 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza resa dal Pretore di Palermo il 17 luglio 1996, con la quale RO IU, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione e lire centomila di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 2, c.p., commesso il 14 gennaio 1991.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a sostegno dello stesso deducendo: a) il vizio di cui all'art. 606, 1^ c., lett. b), c.p.p., per non avere i giudici del merito proceduto alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria;
b) il vizio di cui all'art. 606, 1^ c., lett. c), per avere gli stessi giudici erroneamente ritenuto ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena un precedente analogo beneficio per condanna relativa a reato commesso sette anni prima.
3. Deve premettersi che successivamente alla sentenza impugnata ed al proposto ricorso si sono perenti (il 14 luglio 1998) i termini massimi prescrizionali previsti dalla legge per il reato in questione.
Il ricorso, tuttavia, non investe i punti concernenti la esistenza del reato e la colpevolezza dell'imputato, ma solo la pena, sotto il profilo suindicato, ed il beneficio della sospensione condizionale della sua esecuzione.
Deve, perciò, richiamarsi la giurisprudenza, al riguardo, delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 26.3.1997, Attinà;
19.1.1994, Cellerini ed altri), che hanno affermato il principio della formazione progressiva del giudicato. Si è, in particolare, rilevato (vertendosi in fattispecie in cui la prescrizione del reato era stata dedotta dopo pregresso annullamento con rinvio della Corte di Cassazione) che "il principio della formazione progressiva del giudicato desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma primo c.p.p. del 1930 (e parallelamente dell'art. 624, comma primo, nuovo c.p.p.) - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 c.p.p. del 1930 (e l'art. 129 nuovo c.p.p.), che pure prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro "iter" processuale (così, in massima, Cass., Sez. Un., 19.1.1994, cit.). Posta la "netta distinzione, se non la separazione tra reato e punibilità... non è extra ordinem la concezione di una definitività decisoria che, attenendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia ancora connotata dall'esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta" (Cass., Sez. Un., 26.3.1997, cit.). Tale principio - affermato, per come s'è detto, per il caso in cui il termine prescrizionale di legge si sia maturato dopo la sentenza di rinvio della Corte di Cassazione limitatamente a capi diversi da quello concernente la responsabilità dell'imputato (la misura della pena, il riconoscimento di attenuanti generiche, la concessione di benefici, ecc.) devoluti al nuovo esame del giudice di rinvio - deve operare anche nel caso in cui il capo relativo alla responsabilità dell'imputato non sia stato impugnato, il gravame concernendo solo altri capi della sentenza: deve, infatti, riconoscersi che anche in tal caso l'affermazione della responsabilità costituisce oggetto del giudicato progressivo che è definitivamente intervenuto, in mancanza di impugnazione, prima che si sia maturato il termine di prescrizione(cfr., tra altre, Cass., Sez. IV, 20.2.1998, Iadanza;
id., Sez. III, 20.11.1997, Taddeo ed altro).
Non appare condivisibile il diverso orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte (cfr., tra altre, Cass., Sez. III, 4.12.1997, Di Cosola ed altro;
id., Sez. VI, 15.5.1998, Vetrano), secondo cui l'operatività di preclusioni processuali (artt. 597, 1^ c., 606, 3^ c., 609, 1^ c., c.p.p.) non impedisce la operatività della norma di cui all'art. 129, 1^ c., c.p.p., diversamente dagli effetti indotti dalla formazione progressiva del giudicato disciplinata dall'art. 624, 1^ c., c.p.p., e ciò anche in riferimento al secondo comma dell'art. 609 c.p.p., secondo il quale la Corte "decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello".
Invero, la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del processo presuppone pur sempre che il capo della sentenza sul quale quelle questioni rilevabili di ufficio sono destinate ad incidere costituiscano ancora oggetto del processo;
ma, una volta affermato il principio della formazione progressiva del giudicato, se quel capo della sentenza non è stato impugnato, su di esso si è ormai formato il giudicato, la mancanza di impugnazione avendo reso definitivo il relativo iter processuale sul punto.
Nella fattispecie che occupa, deve, quindi, ritenersi che non può essere dichiarata la prescrizione del reato, atteso che in punto di responsabilità, ritenuta ed accertata, si è determinato il giudicato prima del maturarsi dei termini di prescrizione, la relativa statuizione non essendo stata impugnata e non costituendo, perciò, oggetto del procedimento in questa fase.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondati i motivi addotti a suo sostegno.
La impugnata sentenza, infatti, ha dato congrua e correttamente logica contezza del divisamento espresso in ordine ad entrambi i punti oggetto delle censure in questa sede proposte;
ha in particolare evidenziato la pluralità di condanne pregressamente riportate dall'imputato, "in numero tale da rilevare una persistente inclinazione a porre in essere condotte illecite", tanto ritenendo ostare alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva, conclusivo giudizio, questo, che, attese le premesse giustificative esplicitate, si sottrae a rinvenibili vizi di sorta in questa sede. Del pari, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, ha correttamente esplicitato la Corte territoriale che l'accoglimento di tale richiesta era precluso "dalla reiterata fruizione del beneficio"; e, contrariamente all'assunto del ricorrente, dal certificato penale in atti, risulta che, in effetti, lo stesso aveva pregressamente beneficiato di tale statuizione in riferimento ad una sentenza della Corte di Appello di Palermo del 14.4.1988 e ad altra sentenza del G.I.P. della Pretura di Palermo del 5.7.1994. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si determina in lire un milione, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1999