Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia dell'imputato, fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente con raccomandata, non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore.
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- 1. Firma illeggibile non autenticata: nomina valida? (Cass. 10551/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2021
La legge non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, nè che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 9 marzo – 18 marzo 2021, n. 10551 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione …
Leggi di più… - 2. Autenticazione della firma: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2017, n. 57546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57546 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
57546-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 2396 Stefano Mogini - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Costanzo -CC 21/12/2017 R.G.N. 37056/2017 Angelo Capozzi Alessandra Bassi · Relatore - Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA AT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2017 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato senza rinvio con trasmissione atti per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. proposto dall'Avv. Filippo Pino nell'interesse di AT NA avverso l'ordinanza cautelare del 27 giugno 2017 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania. A sostegno della decisione il Collegio distrettuale ha evidenziato che in atti non v'è alcun elemento per ritenere che la nomina dell'avv. Pino spedita alla Procura sia stata sottoscritta dall'indagato, atteso che la firma non è autentica ed il difensore non ha attestato la circostanza, sicché il ricorso a firma del legale risulta presentato da soggetto non legittimato.
2. AT NA ricorre avverso il provvedimento, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Filippo Pino, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 96, 122, 125, 178, 179, 296, 309 cod. proc. pen., 30 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, e 24, comma secondo, e 111 Cost., per avere il Tribunale dichiarato di inammissibilità del ricorso sulla scorta dell'erroneo presupposto che la nomina del difensore di fiducia inoltrata con raccomandata alla Procura richieda l'autentica della firma.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. L'art. 96 del codice di rito dispone che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo posta.
3.2. In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073), non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).
3.3. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, la nomina quale difensore di fiducia dell'Avv. Filippo Pino inoltrata con raccomandata alla Procura della Repubblica di Catania mediante dichiarazione sottoscritta dall'indagato senza autentica deve ritenersi valida, di tal che il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. del patrono risulta essere stato presentato da persona legittimata ed erroneamente è stato dichiarato inammissibile dal Collegio del gravame cautelare. 2 L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
4. Non v'è materia per la sollecitata dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Giusta il chiaro disposto della norma testè indicata, la sanzione processuale invocata scatta qualora l'ordinanza del Tribunale non sia depositata nei termini prescritti, situazione che non ricorre nella specie, nella quale l'ordinanza - sia pure con declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata pronunciata e pubblicata mediante lettura lo stesso giorno di celebrazione dell'udienza il 3 agosto 2017.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione rinvia al Tribunale di Catania per il giudizio di riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 dicembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini' Alessandra Bassi эгории DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 DIC 2017. Il Funzionario Quizlup Pie ESPOSITO 3