Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/1998, n. 2532
CASS
Sentenza 24 aprile 1998

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Massime1

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.

Commentario1

  • 1Il reato di circonvenzione di incapace e l'incapacità parziale
    Giacomo Ottobre · https://www.diritto.it/ · 24 maggio 2019

    La norma incriminatrice della circonvenzione di incapace è applicabile anche quando l'incapacità è solo parziale? Il seguente contributo prova a rispondere a questo quesito. Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto penale – parte speciale” di Fabio Piccioni, a cura di Marco Zincani Premessa Uno degli istituti cardine del nostro ordinamento penale è sicuramente quello previsto dall'art. 643 c.p., che disciplina il reato di circonvenzione di incapace. Il reato si colloca difatti in quella zona d'ombra nella quale vi è un atto apparentemente esente da vizi ma in cui si ritiene che la volontà espressa (resa deficitaria dall'esistenza di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/1998, n. 2532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2532
Data del deposito : 24 aprile 1998

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