Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.
Commentario • 1
- 1. Il reato di circonvenzione di incapace e l'incapacità parzialeGiacomo Ottobre · https://www.diritto.it/ · 24 maggio 2019
La norma incriminatrice della circonvenzione di incapace è applicabile anche quando l'incapacità è solo parziale? Il seguente contributo prova a rispondere a questo quesito. Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto penale – parte speciale” di Fabio Piccioni, a cura di Marco Zincani Premessa Uno degli istituti cardine del nostro ordinamento penale è sicuramente quello previsto dall'art. 643 c.p., che disciplina il reato di circonvenzione di incapace. Il reato si colloca difatti in quella zona d'ombra nella quale vi è un atto apparentemente esente da vizi ma in cui si ritiene che la volontà espressa (resa deficitaria dall'esistenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/1998, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 24.4.1998
1. Dott. Luigi VAROLA Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N.2532
3. " Francesco DE CHIARA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. Relatore N.24601/97
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DI NAPOLI nei confronti di DE AN FA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza di proscioglimento ex art.425 c.p.p della Corte di Appello di Napoli in data 26.3.1997,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini, Acquisite le conclusioni del P.M., dr. Giuseppe Febbraro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
OSSERVA
Con denuncia del 6.7.1990, PA OT esponeva che NO De IS, abusando delle deteriorate condizioni psichiche della zia LL OT, nata nel 1913, l'aveva indotta a disporre in suo favore dell'intero patrimonio, con donazioni dell'11.4 e 18.9.1989, che revocavano implicitamente un precedente testamento del 1985, favorevole ad essa TE.
Iniziata azione penale a carico del De IS per il reato di circonvenzione di persona incapace (art.643 c.p.), il GIP del tribunale di Napoli, dopo una complessa ed articolata fase di udienza preliminare, proscioglieva l'imputato per insussistenza del fatto, con sentenza del 15.4.1996. Su gravame del P.G. territoriale e del P.M., la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava il proscioglimento. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli con un motivo unico: mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art.606, lett.e c.p.p.). Il ricorrente ripercorre, sostanzialmente, la linea interpretativa seguita dalla parte pubblica nei due gradi del giudizio di merito, procedendo ad una valutazione dei fatti e giungendo a conclusioni opposte a quelle contenute nell'impugnata sentenza. È quindi opportuno esaminare i passi decisivi di quest'ultima per indagarne il costrutto logico risultante dal testo della motivazione, con l'avvertenza che esula dai poteri della Corte di Cassazione una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione di merito, essendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo.
Come ha esattamente osservato il Procuratore Generale presso questa Corte non si possono cogliere elementi di certezza su due degli elementi fondanti il reato in questione: lo stato di deficienza psichica e l'induzione al compimento di atti dannosi;
ne' vi sono, o vi sarebbero state, ulteriori possibilità di accertamento data la morte della presunta persona offesa, avvenuta nel 1992. 1) Stato psichico.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che se, da un lato, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, esso deve, d'altro canto, pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere Possibile l'intervento suggestivo dell'agente. Deve essere esclusa, in altre parole, la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi economici.
Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza della persona che ne abbia abusato può fondarsi soltanto sull'assoluta certezza della sua sussistenza (cfr. Cass.Pen. Sez.II Sent. 9661 dell'11.6-8.10.1992, Frandino). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter formulare un giudizio di certezza relativamente al momento in cui il graduale decadimento delle condizioni psichiche della donna raggiunse uno stato di incapacità di rilevanza penale, con riferimento agli atti di disposizione, che sono del 1989. Ha esposto, invero, e motivatamente chiarito che la signora OT era sicuramente in grado di provvedere ai propri interessi nel 1987 (cartella clinica) e nel 1988 (v. stessa denunciante); che dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti emergono indicazioni di sanità mentale anche nel 1989.
Quanto all'altro presupposto del reato, la condotta di induzione, la Corte ha rilevato che l'allontanamento dell'avvocato, del notaio e del medico di famiglia hanno giustificazioni non univoche e non convergenti verso la tesi dell'isolamento della donna;
che quest'ultima manifestò discernimento nell'affermare che non tanto erano significativi i rapporti di parentela più stretti con la TE PA che con il De IS, quanto piuttosto l'attività dell'uomo, medico, meritevole per averla guidata ed aiutata. Come si è detto si tratta di valutazioni di merito, che esaminano criticamente le varie emergenze processuali ed operano una scelta supportata da argomentazioni logiche e coerenti;
questa Corte di legittimità, quindi, non può che constatare questo impianto motivazionale immune da vizi censurabili, e non può certo compiere valutazioni di merito diverse, anche se altrettanto logiche e favorevoli ad una tesi contraria.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998