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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7325 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RE PE AR GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG IN, che ha concluso chiedendo rigel:tarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale di Roma del 6 dicembre 2021, con il quale era stata applicata al De RE la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, ritenendo sussistente la pericolosità qualificata ex art.4, lett. i ter), d. Igs. 159/2011 per essere stato sottoposto il De RE a misura cautelare in quanto indiziato del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7325 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/12/2022 2. Ha proposto ricorso la difesa del proposto deducendo con il primo motivo violazione della legge penale, in relazione all'art. 6 d. Igs. 159/2011, nonché carenza di motivazione. La Corte d'appello non aveva considerato gli elementi documentali riguardanti il percorso di recupero effettuato dal De RE dopo l'applicazione della misura cautelare, eludendo l'obbligo motivazionale in punto di controllo della sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità, omettendo altresì di considerare il dato obiettivo rappresentato dalla remissione delle querele operata dalla persona offesa e della successiva revoca della misura cautelare applicata nel processo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che formulato per ragioni non consentite. 1.1. E' costante l'orientamento della giurisprudenza della Corte che riconosce nella nozione di violazione di legge (unico motivo che legittima la ricorribilità dinanzi al giudice di legittimità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione ex art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011) esclusivamente il difetto assoluto di motivazione, ovvero la mera apparenza della stessa, rispetto a specifiche deduzioni formulate con l'impugnazione in appello aventi ad oggetto un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 0; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 0). Il provvedimento della Corte d'appello ha preso in esame il dato dell'intrapresa attività di riabilitazione, mediante il percorso di recupero psicoterapeutico, e le valutazioni espresse al riguardo dal consulente di parte, ritenendo che l'iniziativa del proposto, adottata solo successivamente all'applicazione delle misure cautelari in sede penale, e dunque non quale spontanea determinazione dell'indiziato, fosse comunque recessiva rispetto al profilo di pericolosità accertato dal provvedimento applicativo, in ogni caso non idonea ad escludere il carattere dell'attualità della pericolosità sociale. Si tratta di motivazione che non può dirsi apparente, né eventuali diversi vizi - quali l'eventuale illogicità - potrebbero rilevare in questa sede (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 0). 1.2. Quanto all'omessa motivazione, lamentata rispetto ai dati sopravvenuti dell'intervenuta remissione delle querele e della revoca della misura cautelare applicata al proposto, va ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale «in tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato 2 nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento» (Sez. 6, n. 33706 del 20/06/2017, Minniti, Rv. 271028 - 01), sicché «il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione» (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215833 - 01). E' incontestato che le ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente attengono a elementi fattuali (la remissione delle querele ad opera della persona offesa;
la revoca della misura cautelare applicata nel procedimento penale) successivi al momento dell'applicazione della misura di prevenzione, che risale al mese di novembre dell'anno 2011, e in parte anche rispetto alla stessa pronuncia impugnata. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG IN, che ha concluso chiedendo rigel:tarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale di Roma del 6 dicembre 2021, con il quale era stata applicata al De RE la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, ritenendo sussistente la pericolosità qualificata ex art.4, lett. i ter), d. Igs. 159/2011 per essere stato sottoposto il De RE a misura cautelare in quanto indiziato del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7325 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/12/2022 2. Ha proposto ricorso la difesa del proposto deducendo con il primo motivo violazione della legge penale, in relazione all'art. 6 d. Igs. 159/2011, nonché carenza di motivazione. La Corte d'appello non aveva considerato gli elementi documentali riguardanti il percorso di recupero effettuato dal De RE dopo l'applicazione della misura cautelare, eludendo l'obbligo motivazionale in punto di controllo della sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità, omettendo altresì di considerare il dato obiettivo rappresentato dalla remissione delle querele operata dalla persona offesa e della successiva revoca della misura cautelare applicata nel processo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che formulato per ragioni non consentite. 1.1. E' costante l'orientamento della giurisprudenza della Corte che riconosce nella nozione di violazione di legge (unico motivo che legittima la ricorribilità dinanzi al giudice di legittimità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione ex art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011) esclusivamente il difetto assoluto di motivazione, ovvero la mera apparenza della stessa, rispetto a specifiche deduzioni formulate con l'impugnazione in appello aventi ad oggetto un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 0; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 0). Il provvedimento della Corte d'appello ha preso in esame il dato dell'intrapresa attività di riabilitazione, mediante il percorso di recupero psicoterapeutico, e le valutazioni espresse al riguardo dal consulente di parte, ritenendo che l'iniziativa del proposto, adottata solo successivamente all'applicazione delle misure cautelari in sede penale, e dunque non quale spontanea determinazione dell'indiziato, fosse comunque recessiva rispetto al profilo di pericolosità accertato dal provvedimento applicativo, in ogni caso non idonea ad escludere il carattere dell'attualità della pericolosità sociale. Si tratta di motivazione che non può dirsi apparente, né eventuali diversi vizi - quali l'eventuale illogicità - potrebbero rilevare in questa sede (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 0). 1.2. Quanto all'omessa motivazione, lamentata rispetto ai dati sopravvenuti dell'intervenuta remissione delle querele e della revoca della misura cautelare applicata al proposto, va ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale «in tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato 2 nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento» (Sez. 6, n. 33706 del 20/06/2017, Minniti, Rv. 271028 - 01), sicché «il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione» (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215833 - 01). E' incontestato che le ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente attengono a elementi fattuali (la remissione delle querele ad opera della persona offesa;
la revoca della misura cautelare applicata nel procedimento penale) successivi al momento dell'applicazione della misura di prevenzione, che risale al mese di novembre dell'anno 2011, e in parte anche rispetto alla stessa pronuncia impugnata. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2022