Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
Il preavviso di licenziamento - anche se intimato per giustificato motivo oggettivo rappresentato da sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore fino al termine dell'ultima prognosi riconosciuta dal sanitario, nei limiti del periodo di comporto.
Commentario • 1
- 1. Sul repêchage e sugli obblighi del datore di lavoroAccesso limitatoPaola Salazar · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GIACALEONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARMACIE COMUNALI RIUNITE (già AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA PIPPI, IPPOLITO POLLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUISA JAUS, che lo rappresentà e difende unitamente all'avvocato VITTORIO PERONACI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 61/00 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 01/02/00 - R.G.N. 953/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 aprile 1996, RE Manusia, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Azienda Farmaceutica Comunale di Grosseto dal 1^ ottobre 1979 al 1^ ottobre 1994, data dalla quale il Consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva fato decorrere il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego, essendo risultata affetta da patologia diabetica che la rendeva inabile in via permanente allo svolgimento delle mansioni di farmacista collaboratore addetto alla cessione di prodotti farmaceutici al banco di vendita;
che dal 1^ agosto 1994 al 2 marzo 1995 ella non era stata in grado di recarsi al lavoro, in quanto ammalata, come da apposite certificazioni;
che in base all'anzianità di servizio ed alla qualifica aveva diritto ad un periodo di preavviso di quattro mesi, ex art. 43, commi 1, 6 e 14, c.c.n.l., chiedeva, per quanto ancora rileva in questa sede, che l'efficacia del provvedimento di risoluzione fosse stabilita in data non anteriore al 2 luglio 1995, con ogni conseguenza in ordine al collocamento a riposo.
La convenuta, costituitasi, deduceva l'inapplicabilità dell'istituto del preavviso, stante la causa di risoluzione del rapporto, e che al momento in cui era stato intimato il licenziamento, la ricorrente non era assente per malattia. Con sentenza del 13 dicembre 1997, il Pretore accoglieva la domanda e dichiarava efficace il recesso dal 2 luglio 1995, data in funzione della quale doveva essere determinato ogni diritto anche relativo al collocamento a riposo.
Con sentenza del 7 febbraio 2000, il Tribunale di Grosseto respingeva l'appello dell'azienda, affermando che la cessazione del rapporto per sopravvenuta inidoneità fisica non esime il datore dall'obbligo di corrispondere l'indennità di preavviso, che presuppone unicamente il recesso e la mancanza di preavviso, e che la decorrenza del relativo periodo doveva essere riconosciuta a decorrere dall'ultimo giorno di prognosi, dovendosi ribadire il principio che il recesso intimato al lavoratore nel periodo di malattia rimane valido, ma l'efficacia del termine di preavviso è sospesa fino al decorso del periodo di malattia.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione la S.p.A. Farmacie Comunali riunite, subentrata all'azienda, con un unico articolato motivo;
resiste la Manusia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società datrice di lavoro, denunziando violazione degli artt. 1256, 1463, 1464 c.c. e 41, coma 5^, c.c.n.l. del 31 marzo 1992,
falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 c.c. e 51 e 52 c.c.n.l.;
nonché violazione dell'art. 12 c.p.c., lamenta l'illegittimità della pronunzia impugnata, perché sarebbe priva di causa l'attribuzione del corrispettivo del periodo quadrimestrale di preavviso, posto che l'inabilità permanente implica un'impossibilità sopravvenuta comportante la risoluzione immediata del rapporto ad iniziativa unilaterale del datore.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Infatti, se è vero, da un lato, che la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a causa di malattia, anche se non è stato superato il periodo di comporto, giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto costituisce un caso di giustificato motivo oggettivo di licenziamento (Cass. 20 aprile 1998 n. 4012;
Cass. 17 giugno 1997 n. 5416; Cass 27 agosto 1993 n. 9067), è altrettanto vero, dall'altro, che deve essere confermato il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui l'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, c.c.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa (Cass. 4 luglio 2001 n. 9037;
Cass. 10 febbraio 1993 n. 1657; Cass. 22 luglio 1992 n. 8823, relativa a sospensione, per sopravvenuta malattia del prestatore, del preavviso di licenziamento intimato per l'avvenuto perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
Cass. 13 gennaio 1989 n. 133;
Cass. 2 luglio 1988 n. 4394; Cass. 22 luglio 1983 n. 5053). Pertanto, diversamente da quanto sostiene l'azienda ricorrente, non vi è alcuna incompatibilità logica o giuridica tra il recesso del datore per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e il riconoscimento del periodo di preavviso, da ritenersi sospeso, nei limiti del comporto, in caso di insorgenza di malattia del lavoratore.
Va, di conseguenza, affermato che il preavviso del licenziamento - anche se intimato per giustificato motivo oggettivo, rappresentato da sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore fino al termine di ultima prognosi riconosciuta dal sanitario (sempre nei limiti, ovviamente, del periodo di comporto).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'intimato le spese di questo giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 11,00, oltre Euro 2.000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003