Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Concorre nel reato di bancarotta preferenziale il creditore consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, il quale fornisca un contributo determinante dal punto di vista causale alla violazione della "par condicio".(Nella specie il creditore si soddisfaceva dei propri crediti utilizzando le somme di pertinenza della società in stato di insolvenza versate dai debitori di quest'ultima su un conto corrente a lui intestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2008, n. 39417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39417 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3474
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 014701/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO DA, N. IL 19/05/1966;
avverso SENTENZA del 05/12/2 007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Martusciello Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Micci Riccardo di Viterbo;
udito il difensore avv. Giannone Maurizio di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.2.2004 il G.i.p. del Tribunale di Viterbo, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato GA AD alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale mentre ha assolto la predetta imputata dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per non aver commesso il fatto e dal reato di cui alla L. Fall., art. 232, in relazione alla presentazione di domande d'ammissione al passivo per crediti fraudolentemente simulati perché il fatto non sussiste. A seguito di impugnazione proposta dall'imputata, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 dicembre 2007, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto la GA dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per non avere commesso il fatto e ha dichiarato n.d.p. nei confronti della stessa in ordine alla bancarotta preferenziale per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Per quanto ancora interessa, in relazione alla bancarotta preferenziale, all'imputata (e all'avv. Vettori) era contestato di avere - in concorso con i rispettivi amministratori di fatto e di diritto della s.r.l. ED, ON e ON - eseguito, attraverso alcune movimentazioni sul c/c postale n. 10913010 intestato alla stessa GA e sul quale erano state versate considerevoli somme di denaro da vari debitori destinatari di decreti ingiuntivi emessi in favore della ED (in ragione del servizio erogazione acqua fornito dalla stessa società), utilizzando le somme di pertinenza della società, una serie di pagamenti in loro favore per l'attività professionale svolta, in un periodo di tempo in cui tutti i soggetti agenti erano pienamente consapevoli dello stato di insolvenza della società poi fallita.
Contro la sentenza della Corte di appello l'imputata - per mezzo del difensore - ha proposto ricorso per Cassazione denunciando l'erronea applicazione della L. Fall., artt. 56 e 216, e relativo vizio di motivazione. Deduce che: a) l'unica istanza di fallimento alla quale hanno fatto riferimento i giudici del merito non è sufficiente a provare la consapevolezza dell'imputata dello stato di insolvenza della società, la quale continuò a godere del credito bancario. L'accordo tra GA e ON circa l'incasso dei crediti per mezzo del deposito postale è stato enfatizzato, anche perché la società aveva già in essere altro conto corrente postale attraverso il quale avrebbe potuto essere perseguito il fine illecito individuato dalla Corte di merito, mentre la decisione di aprire il nuovo conto doveva solo agevolare la riscossione;
b) le somme prelevate dalla ricorrente erano di sua spettanza ed erano state determinate dai Giudici di pace nei decreti ingiuntivi. Si tratta di comportamento legittimo consentito dal codice civile, trattandosi di compensazione fra crediti certi, liquidi ed esigibili, dal codice deontologico forense, trattandosi di sommi liquidate in decreto ingiuntivo, e dalla L. Fall., art. 52, trattandosi di crediti sorti anteriormente al fallimento;
c) la bancarotta preferenziale esige che la condotta favorisca taluno dei creditori a danno di altri ma il credito della ricorrente era privilegiato a differenza dei crediti delle banche. Non vi è stata alterazione della par condicio;
d) la giurisprudenza di questa Corte (9219 del 1981) ritiene che in forza dell'art. 1186 c.c. il creditore possa esigere immediatamente il pagamento nell'ipotesi di insolvenza del debitore. Il principio vale anche in caso di compensazione. Se l'azione revocatoria del pagamento ha natura costitutiva vuoi dire che il pagamento, prima della decisione, è lecito. La compensazione non può integrare la bancarotta preferenziale;
e) il codice civile e la legge fallimentare consentono la compensazione e la L. Fall., art. 56, anche dei crediti non scaduti. La motivazione è tautologica, esprimendosi il concetto che il creditore di debitore in bonis è costretto al pagamento pur a fronte di propri crediti sulla base della sola astratta prospettiva di un'insolvenza.
Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Infatti, "l'art. 1186 c.c., legittima il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza di termine stabilito in favore del debitore, se questi è divenuto insolvente, e pertanto lo stato d'insolvenza esistente e conosciuto al momento del pagamento di un debito non scaduto non è, di per sè, elemento idoneo a concretare una bancarotta preferenziale ne' un concorso nella stessa da parte del creditore favorito. Tuttavia l'art. 1186 c.c., non è applicabile quando lo stesso fatto - pagamento in stato d'insolvenza - assuma un diverso, opposto rilievo con la dichiarazione di fallimento del debitore in virtù di norme speciali che, come quelle relative alla revocatoria fallimentare, prevedono l'inefficacia di quei pagamenti, o come la L. Fall., art. 216, comma 3, attribuiscono loro un carattere delittuoso se qualificati dal fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. In tal caso anche il creditore favorito che abbia agito con lo stesso elemento soggettivo risponde, a titolo di concorso, del delitto di bancarotta preferenziale" (Sez. 5, Sentenza n. 215 del 1984; Rv. 162086; V. mass. n. 155139, ed ivi cit).
Secondo la giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte, invero "il creditore che sia consapevole della insolvenza del debitore e del vantaggio che egli ricava dalla indebita preferenza, con danno di altri creditori, non può senza incorrere nel reato di bancarotta preferenziale, richiedere ed accettare il pagamento del credito" (Sez. 5, Sentenza n. 5646 del 07/03/1973 Ud. (dep. 30/07/1973) Rv. 124708).
Se è vero, peraltro, che la bancarotta preferenziale (che può essere realizzata anche tramite compensazione: cfr. Sez. 5, sent. N. 14380 del 1999) non è un reato a concorso necessario, perché per la sua configurazione è richiesta la volontà di violare la par condicio creditorum, volontà che può mancare nel creditore, che con la mera accettazione del suo credito esercita soltanto un suo diritto, nondimeno il creditore medesimo concorre nel reato qualora "fornisca un contributo determinante, dal punto di vista causale, alla violazione della par condicio" (Sez. 3, Sentenza n. 2833 del 22/10/1965 Ud. (dep. 06/12/1965) Rv. 099962). Alla luce dei principi innanzi richiamati, dunque, non merita censura alcuna la decisione impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato che la conoscenza dello stato di insolvenza della società da parte della ricorrente era desumibile non solo dalla presentazione di un'istanza di fallimento ma anche dal contenuto di documenti acquisiti agli atti e, in particolare, da una lettera indirizzata dall'imputata alla RI, avente ad oggetto il preannuncio di versamenti diretti sul conto rimasto aperto soltanto per operazioni di "rientro" nonché da una lettera invita dall'ED alla GA e al Vettori con la quale questi ultimi venivano invitati a versare le somme recuperate direttamente sul c/c della RI "in ragione delle condizioni finanziarie della società" (la quale non pagava neppure le "bollette": sent. impugnata pag. 12). Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di motivazione, alla luce dell'esaustiva giustificazione offerta dalla Corte territoriale, la quale ha altresì rimarcato la condizione "privilegiata" dell'imputata all'interno della società (presso la quale aveva lo studio legale, alloggiando in un appartamento adiacente alla sede sociale e di proprietà della società) di cui era stata nominata procuratrice generale alle liti, l'avvenuta costituzione di altra società alla quale cedere tutte le attività della ED e, non meno importanti, le stesse dichiarazioni rese dagli amministratori, ON e ON, circa le difficoltà economiche e gli accordi presi dal ON con la GA per il recupero dei crediti (unica attività della società in quel periodo) in ragione delle difficoltà economiche dell'impresa. Sì che l'apertura del conto corrente postale sul quale far confluire le somme incassate è stata correttamente valorizzata ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e della finalità illecita di quell'accensione di conto, posto che la preesistenza di altri conti (anche postale) intestati alla società rendeva inutile quell'operazione se essa non fosse stata ideata per finalità diverse da quelle di indirizzare tutte le somme alla società fallita.
Tanto che - ha sottolineato la Corte territoriale - unitamente ai decreti ingiuntivi (in relazione ad alcuni dei quali i ricorsi erano stati materialmente predisposti all'interno della società) la GA inviava ai debitori un bollettino postale per il versamento sul c/c intestato all'imputata, così evitando il rischio di dover concorrere con altri creditori per il recupero dei propri ingenti crediti relativi a oltre 1.000 decreti ingiuntivi (v. sent. impugnata a pag. 12).
Per una compensazione preceduta da una tale attività - certamente costituente "un contributo determinante, dal punto di vista causale, alla violazione della par condicio" (Sez. 3, Sentenza n. 2833 del 22/10/1965) - non può, dunque, essere invocata la disciplina della L. Fall., art. 56, sussistendo, per contro, tutti gli elementi del concorso nella bancarotta preferenziale.
Nè rileva che si trattasse di spese e onorari liquidati dal giudice, posto che neppure è stato dedotto che fosse stata richiesta (e disposta) la distrazione delle spese e degli onorari ex art. 93 c.p.c.. È in fatto, infine, la censura che nega l'alterazione della par condicio, positivamente accertata dai giudici del merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008