Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9566 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
1 0 / Aula 'B' 6 6 REPUBBLICA ITALIANA بخ 5 IN NOME EL POPOLO ITALIAN 9 LA CORTE SUPREMA D ZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavojo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 15611/99 Rel. Consigliere Cron.20049 Dott. Pietro CUOCO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MB LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, rappresentata e difesa ' dall'avvocato MICHELANGELO FREDA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EL UD IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato ARTURO BENIGNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GENEROSO BENIGNI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1913 avverso la sentenza n. 665/99 del Tribunale di -1- AVELLINO, depositata il 02/06/99 R.G.N. 11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbito gli altri in subordine accoglimento del secondo motivo rigetto degli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 17 febbraio 1994 LI DE UD, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze di IO IM, quale collaboratrice familiare ed autista, dall'ottobre del 1986 all'agosto del 1992 tutti i giorni e per non meno di 40 ore settimanali e di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettantele, chiese che il Pretore di Avellino in funzione di giudice del Lavoro condannasse la IM al pagamento della somma di lire 61.596.236 per differenze dovutele in relazione ai minimi retributivi, al еколо compenso per lavoro straordinario, alla tredicesima mensilità, agli scatti di anzianità, ed al TFR, oltre a rivalutazione ed interessi di legge. Espletata la prova testimoniale, il Pretore accolse la domanda. Respingendo l'appello della resistente ed accogliendo l'incidentale impugnazione della DE UD, il Tribunale di Avellino condannò l'IM al versamento dei contributi previdenziali connessi alla prestazione di lavoro subordinato. Afferma il Tribunale che, essendo esauriente il materiale probatorio acquisito in primo grado, le richieste istruttorie proposte dalle parti erano da respingersi. Nel merito (per quanto residua in sede di legittimità), premettendo che "elemento qualificante il rapporto di lavoro dipendente è la subordinazione, intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà", il Tribunale osserva che il lavoro in esame, costituito dal quotidiano trasporto dell'IM in autovettura, da Avellino a Montefredane e viceversa e lungo il corso di Avellino con disbrigo di acquisti e riscossione della pensione, costituiva una prestazione lavorativa 3 complessa, che si inseriva nella vita familiare dell'IM, persona che, non essendo in grado di deambulare autonomamente, era sostanzialmente affidata alla DE UD per alcune ore al giorno;
e la prestazione, con cui la lavoratrice aveva posto a disposizione le proprie energie senza autonomia decisionale e con limitazione della propria libertà e predeterminazione di orari e di retribuzione mensile, costituiva lavoro subordinato. Deve nel contempo escludersi, aggiunge il Tribunale, che l'attività Сеною lavorativa sia stata prestata per meno di 25 ore a settimana. In realtà l'orario di lavoro era più lungo di quello ritenuto dal pretore, e “di durata comunque superiore alle 25 ore settimanali"; tuttavia, poiché non erano da riconoscere le differenze retributive per quattordicesima mensilità, che il Pretore aveva riconosciuto, le relative somme “possono essere compensate con le maggiori somme spettanti alla lavoratrice in considerazione dell'orario di lavoro effettivamente espletato", che era maggiore di quanto accertato in primo grado. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IO IM, percorrendo le linee di 5 motivi. Resiste LI DE UD con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2240 cod. civ. e della legge 339 del 1958 nonché difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che il parametro di distinzione della subordinazione è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici sull'esecuzione e nell'esercizio d'una “assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”. Nel caso in esame, “non vi era stato assoggettamento della DE UD al potere di disposizione e di controllo intrinseco alla prestazione, che veniva espletata liberamente, scegliendo le relative modalità di svolgimento”. Aggiunge la ricorrente che, come emergeva dalle testimonianze acquisite in primo grado (e riportate in ricorso), la 2010 prestazione in esame si esauriva in un “lavoro di autista": la DE UD si limitava ad accompagnare l'IM, lasciandola all'esterno del portone di ingresso, ed in particolare non disbrigando faccende domestiche, ciò, con l'autovettura di sua proprietà, provvedendo alla relativa alimentazione ed alla relativa manutenzione, ed assumendo il rischio della relativa circolazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 359 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la decisione pretorile sulla durata settimanale della prestazione non era stata contestata dalla DE UD con specifica impugnazione. Da ciò la ricorrente deduce che da un canto il Tribunale non poteva, su questo aspetto della decisione, accertare, peraltro immotivatamente, una durata maggiore del lavoro settimanale, con il diritto alla maggiore conseguente retribuzione, con questo diritto poi compensando le minori spettanze dovute alla lavoratrice per l'assenza del diritto alla quattordicesima mensilità. D'altro canto, poiché il Pretore aveva accertato che la DE UD lavorava solo per “poco più della metà” di quaranta ore settimanali, e poiché 5 questa circostanza, non contestata dall'appellata, “non era più contestabile", il rapporto (come evidenziato anche nell'atto di appello), essendo di durata inferiore a 25 ore settimanali (e peraltro non superiore alle quattro ore giornaliere, che caratterizzano il lavoro domestico subordinato), “andava qualificato a tempo parziale;
e, in base a questa minore durata del lavoro settimanale, doveva essere accertata l'inesistenza del credito a favore della DE UD, che, come risultava dagli atti, era stata retribuita in misura Cuoco superiore ai minimi contrattuali”. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 82, 83 e 163 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, poiché la copia notificata della resistente comparsa di costituzione in secondo grado era priva della procura alle liti, l'atto era inesistente, con conseguente decadenza dall'impugnazione incidentale ivi proposta. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 436 terzo comma cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, poiché il termine di dieci giorni, fissato per la notificazione della memoria di costituzione con appello incidentale ha carattere perentorio, l'appello incidentale proposto dalla DE UD, "non essendo stata effettuata la notifica della comparsa nel temine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione", era inammissibile. Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, avendo la DE UD richiesto la condanna al pagamento dei contributi previdenziali, l'ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE era parte necessaria del 6 giudizio, che, come era stato chiesto in primo ed in secondo grado, doveva essere esteso nei suoi confronti. Il quinto motivo, che, avendo per oggetto la ritualità dei giudizi di primo e di secondo grado, deve essere pregiudizialmente esaminato, è infondato. Ed invero, "nella controversia avente per oggetto la regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore subordinato con IO conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi ovvero al risarcimento del danno, l'istituto assicuratore non riveste la qualità di litisconsorte necessario” (Cass. 16 ottobre 1986 n. 6070). Anche il terzo ed il quarto motivo, che, avendo per oggetto l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla DE UD, devono essere esaminati prima del merito della controversia, sono infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, è necessario che esista valida procura sull'originale dell'atto che reca il ricorso incidentale: non è necessario che la procura stessa sia poi riprodotta sulla copia notificata. E nel caso in esame la procura sull'atto originale, peraltro non contestata, sussiste. In ordine al quarto motivo, come questa Corte ha affermato (Cass. febbraio 1999 n. 1081), "nel rito del lavoro la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 346 terzo comma cod. proc. civ. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della 7 memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire un'interpretazione che escluda ragioni di illegittimità Ruolo costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o dell'omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale". Anche questo motivo è infondato. Fondato è il primo motivo del ricorso. E' da premettere che in sede di legittimità è censurabile soltanto il parametro assunto dal giudice di merito ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato;
l'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi materiali che caratterizzano il parametro stesso, ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo di cui è proiezione, si risolve in una valutazione di fatto che, adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). Da una generale angolazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è indubbiamente (come anche il Tribunale riconosce) l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Questo potere (con il corrispondente assoggettamento) esprime tuttavia la subordinazione solo ove abbia un particolare carattere. Ed invero, poiché il rapporto di lavoro è ininterrotta protrazione di un vincolo, ininterrotta protrazione è anche il contenuto del vincolo, costituito dal 8 potere (e dall'assoggettamento). Anche le espressioni “alle dipendenze” e “sotto la direzione", formali elementi del parametro normativo, recano inscritta (nella loro stessa struttura) questa ininterrotta protrazione: l'indicazione d'una “direzione” (e, simmetricamente, la “dipendenza” da questa indicazione) che segue ed investe ogni pur minimo brano dell'esecuzione dell'attività lavorativa. Luce L'ininterrotta protrazione del potere si manifesta inizialmente attraverso necessarie disposizioni (ordini, istruzioni e direttive) sull'attività da svolgere;
e, nel corso del rapporto, attraverso ulteriori disposizioni e successivi controlli sull'esecuzione dell'attività svolta. Nel corso del rapporto questa manifestazione può non essere continua;
e tuttavia, fondata sull'ininterrotta esistenza del potere, può in ogni momento intervenire. Ciò che si protrae ininterrottamente è il potere, con la sua potenzialità di manifestazione. Il potere può poi protrarsi ininterrottamente con disposizioni e controlli solo in quanto penetri nel merito della stessa attività lavorativa: nel contenuto e nelle modalità che, in ogni brano di svolgimento, questa assume. Investendo e penetrando in ogni brano di svolgimento dell'attività, con la potenzialità di manifestarsi attraverso disposizioni e controlli, il potere assume l'aspetto di "incombenza" (intesa, nella sua accezione, come "l'incombere", "il sovrastare"). Questa incombenza (che in sé riassume l'ininterrotta presenza e l'interna penetrazione del potere) costituisce il carattere fondamentale del lavoro subordinato, che lo differenzia dal lavoro autonomo. 9 Ed invero, generiche disposizioni (anche come istruzioni e direttive) non sono estranee al lavoro autonomo. Diventano idonee ad esprimere la subordinazione solo ove siano espressione d'un potere che si protrae con l'interna potenziale capacità di investire e penetrare in ogni brano del rapporto attraverso disposizioni sullo svolgimento e controlli sull'esecuzione della prestazione (Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). Nel lavoro autonomo, il concreto svolgimento di ogni brano della prestazione resta generalmente immune da attività di direzione e controllo, ed esterno agli stessi interessi, del committente, per il quale assume rilievo solo il prodotto: l'opus. Diversamente, nel lavoro subordinato, ove il datore dispone non solo del "risultato", bensì delle modalità della prestazione. E' indubbio che la misura di questa incombenza (come effettiva presenza ed interna penetrazione nel merito dell'attività lavorativa) assume intensità differenziata (in funzione della struttura dell'attività stessa) ed inversamente proporzionale al livello delle mansioni, attenuandosi con l'aumento della professionalità. Simmetricamente, la struttura meramente esecutiva delle mansioni determina maggiore presenza e penetrazione del potere stesso. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, altri elementi, quali la continuità della prestazione e l'uniformità della cadenza e della misura della retribuzione e degli orari, non hanno rilievo determinante. Ciò non è a tuttavia a dirsi per il rilievo economico dell'esecuzione, il quale sia riferibile alla sfera del lavoratore (strumenti materiali, onere economico e rischio dell'attività lavorativa). Ed invero, questo rilievo da un canto conduce a configurare nell'oggetto del contratto gli stessi mezzi 10 economici, in quanto finalizzati al conseguimento di un opus;
d'altro canto, questo rilievo, non tollerando un potere datorile che investa ininterrottamente e penetri nel merito dell'attività stessa, è incompatibile, T con la subordinazione, di cui diventa naturale negazione. La sussistenza della subordinazione è pertanto delineabile non solo Euro attraverso un potere che abbia potenziale capacità di investire e penetrare in ogni brano del rapporto attraverso disposizioni sullo svolgimento e controlli sull'esecuzione della prestazione, bensi attraverso l'inesistenza di rilevanti aspetti economici dell'attività lavorativa (strumenti materiali, oneri e rischi economici). Nel caso in esame, il parametro utilizzato dal Tribunale (per cui "elemento qualificante il rapporto di lavoro dipendente è la subordinazione, intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà”), è insufficiente (anche nel suo generico riferimento alla “libertà", poiché di questa ogni contratto è, per la sua stessa natura, necessaria limitazione), in quanto, da un canto non considera in alcun modo l'incombenza, che caratterizza il potere stesso (e la simmetrica soggezione), come presenza e possibilità di manifestarsi e di penetrare in ogni brano di svolgimento del rapporto, con preventive disposizioni e successivi controlli sull'esecuzione dell'attività lavorativa;
e d'altro canto non considera adeguatamente e completamente (pur al limitato fine di escluderlo) il rilievo degli aspetti economici dell'attività lavorativa. Da questa insufficienza, l'insufficienza del concreto accertamento dei fatti materiali, quali proiezione del parametro normativo. Come si è T. di regola. Je Presidencelustus Jaux foun 11 detto, l'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi che caratterizzano il parametro si risolve in un apprezzamento di fatto che, adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. La motivazione di questo accertamento, tuttavia, comprende anche le ragioni che giustificano il necessario rapporto di corrispondenza fra l'astratto parametro postulato ed i concreti elementi accertati. E nel caso in esame il giudice di merito, nel valutare il rapporto in tion controversia, da un canto non dà atto di una concreta incombenza del potere: della relativa presenza e penetrazione, con disposizioni (ordini, istruzioni e direttive) e controlli, sul merito (contenuto e modalità) dello svolgimento dell'attività lavorativa, e la struttura dell'attività svolta nella particolare forma assunta dal lavoro in controversia, avrebbe richiesto più intensa presenza e penetrazione del potere stesso. D'altro canto, non effettua una valutazione (negativa) del rilievo degli aspetti economici dell'attività lavorativa, che consenta di escludere che l'oggetto del rapporto non si esaurisca in un opus conseguito attraverso i mezzi altrui. Né, in particolare, il condurre quotidianamente per qualche ora un passeggero, con auto di propria proprietà ed a proprio rischio e spese, pur con il fermarsi a volte lungo la strada per eseguire qualche acquisto e riscuotere (con la relativa frequenza) la “pensione", appare di per sé solo sufficiente ad esprimere la predetta incombenza (poiché il “potere” del passeggero appare esaurirsi nella richiesta ed attesa di un opus, costituito da spostamenti ed eventuali acquisti;
né le condizioni personali di non autosufficienza, nelle quali il passeggero versi, sono sufficienti a costituire la base di un potere incombente, quale indubbiamente sarebbe, in queste Т. гортено ieperiodo. unfous jauni 12 condizioni, la richiesta d'una protratta assistenza ad esigenze fisiche, morali e casalinghe di quotidiana esistenza). D'altro canto, la proprietà che il lavoratore ha dell'auto ed il rischio e le spese che egli assume nella relativa circolazione, per il loro rilievo economico, sono elementi che esigono adeguata valutazione nell'ambito dell'attività svolta, al fine di escludere che l'oggetto del rapporto non si esaurisca in un opus conseguito attraverso i mezzi altrui. L'esame del secondo motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo. A seguito dell'accoglimento, la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
3 . 5 3 E N 7 2 1 G 1 G La Corte rigetta il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso;
3 - L - E L A D E L A S T S A N G I O A E D O , R T S E I G R 1 Ú T D T S I I . 0 O R A R I T A E T E S E I A P O S A D M N I P T E O L O L D , accoglie il primo motivo;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sente impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2001. Tieto Custo Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Marina fant jou isвиборомий Pali ohhIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 LUG. 2001 E oggi,. R P IL CANCELLIERE ست E O N T 19 6 0 13