Sentenza 3 aprile 2001
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Tribunale di Bologna, 28 aprile 2014, n. 20614 (leggi la sentenza per esteso) La sentenza in esame si pone in controtendenza rispetto agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione in merito al risarcimento del danno da illegittima segnalazione presso le centrali di rischio interbancarie. La Corte di Cassazione sembra ormai costantemente orientata nello stabilire che l'istituto di credito, il quale segnali illegittimamente il nominativo di un proprio cliente presso le Centrali di Rischio Interbancarie, gli causa un danno di natura non patrimoniale – lesione all'immagine ed alla reputazione personale o commerciale del soggetto – che si ritiene in re ipsa; pertanto il diritto al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
04881/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA CORTE SHPR AS AZIONE Oggetto CIVILE proteste villegittimo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20168/98Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere 451/99 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere 10462 Cron. 1722 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 19/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE per diritti L. 12.000 dal Sig. sul ricorso proposto da: EN LL LE NELLO, IO EN EL il -- A --- elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA MARIA, 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, LIRE 3000 CANCELLE difesi dall'avvocato ROBERTO PINCIONE, giusta delega in atti;
ricorrenti CG508602
contro
CG508603 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
CG508651 - intimata LIRE 3000 e sul 2° ricorso n° 00451/99 proposto da: CANCELLERIA 2001 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante Sig. Mauro FANESCHI e del suo 99 0 6 CG508652 -1- Presidente elettivamente domiciliata in ROMA C.SO EMANUELE II 326, presso 10 studio VITTORIO che la difende,dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EN LL LE NELLO, IO EN EL MARIA;
intimati avverso la sentenza n. 738/98 della Corte d'Appello di MILANO, SEZ. II CIVILE, emessa il 04/03/98 e depositata il 17/03/98 (R.G. 2378/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Roberto PINCIONE;
udito l'Avvocato Renato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. -2- Svolgimento del processo atto di citazione notificato il 9.2.1988 NA EL Con AL LO e BI NA MA EL convenivano in giudizio davanti al tribunale di Milano la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, assumendo di aver avuto un rapporto di conto corrente con la detta banca e di aver disposto che il pagamento di alcuni effetti cambiari avesse luogo con presentazione presso la stessa ed addebito sul conto n. 2950; che una delle cambiali presentate all'incasso, con 18.12.1995, non era stata pagata, nonostante chescadenza sul conto vi fossero fondi sufficienti;
che la stessa era stata protestata%;B che la banca aveva riconosciuto la sua responsabilità; che, per effetto del protesto, avevano subito ingenti danni, rivestendo il LO NA cariche di amministratore e consigliere e che, a seguito del protesto, che gli avevano concessi fidi, avevano ritiratole banche, gli affidamenti, mentre numerose contrattazioni con nuovi clienti erano cessate. Assumeva il LO NA che aveva dovuto svendere alcune sue quote societarie per provvedere ai rientri bancari. Gli attori, pertanto, chiedevano che la banca convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni. Si costituiva il Monte dei Paschi di Siena che ammetteva che il protesto era avvenuto per sua colpa, ma assumeva che 3 aveva provveduto immediatamente a far pubblicare sul bollettino dei protesti un'inserzione che chiariva tale fatto;
che per effetto di tale rettifica non era stato danneggiato il buon nome degli attori%;B che il 4.4.1986 lo stesso attore LO NA aveva rinunziato ad ogni pretesa, riconoscendo alla rettifica funzione risarcitoria. Con sentenza del 14.6.1990 il tribunale respingeva la domanda. Proponevano appello gli attori. La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 17.3.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che nella fattispecie non poteva ritenersi sussistente una transazione nella dichiarazione del 4.4.1986 del LO NA, poiché mancavano le reciproche concessioni;
e che la stessa, pur costituendo una rinunzia, era tuttavia nulla, per indeterminatezza ed indeterminabilità del diritto rinunziato, in quanto al momento della redazione della stessa, non erano determinabili i danni economici futuri che il rinunziante poteva subire. Riteneva, tuttavia, la corte di merito che dalla documentazione esibita dagli attori nonché dalle deposizioni dei testi escussi non emergevano elementi sicuri da cui 4 poter ritenersi la sussistenza dei tre aspetti di danno prospettati dall'attore (rientro delle banche dagli affidamenti;
interruzioni di trattative commerciali, svendita di quote societarie). Quanto alla BI, secondo la corte territoriale, non risultava che la lamentata cessazione dalla carica di procuratore della s.r.l. Italamericabrokers, fosse da scriversi all'illegittimo protesto, risultando che la stessa dipese da iniziativa personale della BI. impugnata compensava tra le parti le spese La sentenza processuali ritenendo che l'ingiusto protesto aveva un'immeritata diminuzione del loro prestigio provocato presso i soggetti con cui operavano Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. Resiste il Monte dei Paschi di Siena con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c. p.c. Con il primo motivo di ricorso ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ५ 5 C.C., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motiva. Assumono i ricorrenti che contraddittoriamente la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova circa la sussistenza di un danno effettivo in relazione a tutti gli aspetti prospettati dagli appellanti e poi ha compensato le spese processuali ritenendo che l'ingiusto protesto costrinse i due appellanti a fronteggiare un'immediata diminuzione del loro prestigio presso i soggetti con cui operavano. Ritengono poi i ricorrenti che la sentenza impugnata è incorsa in contraddittorietà di motivazione anche nella valutazione della prova, ed inoltre che non ha considerato globalmente e complessivamente le stesse. In particolare assumono i ricorrenti che contraddittoriamente la sentenza impugnata rileva che presso la Banca popolare di Bergamo e quella di Abbiategrasso risultano, a seguito del protesto illegittimamente elevato, rientri tali da eliminare il saldo a debito e poi ritiene che non vi sia stato una formale richiesta di rientro. Secondo i ricorrenti, anche dalle deposizione dei testi dipendenti delle banche emerge che i rapporti con le banche si modificarono a seguito del protesto, mentre dalle 6 deposizioni degli altri testi emerge che ' per effetto del protesto, furono interrotti altri rapporti contrattuali. In ogni caso ritengono i ricorrenti, riportandosi a precedenti giurisprudenziali, che il solo fatto di protesto, conferendo pubblicità all'insolvenza del creditore, è idoneo a provocare danno. di Inoltre, poiché il protesto cambiario è causa di discreto non solo commerciale, ma anche personale, ciò integra un danno in re ipsa.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che non può condividersi l'assunto dei ricorrenti secondo cui il solo fatto dell'illegittima levata di protesto sia causa di risarcimento del danno perché lede la reputazione del soggetto protestato. si fonda La linea logica svolta in questa doglianza, essenzialmente sull'affermazione che, una volta delacquisita la certezza dell'illegittimità protesto della cambiale e dell'addebitabilità dell'illecito stesso a colpa della banca (situazioni incontroverse in causa), cui la dimostrazione del danno sarebbe "in re ipsa", per sull'attore originario l'onere della non ricadrebbe delle singole situazioni di dimostrazione pregiudizio subite e risarcibili, ma sarebbe la stessa banca onerata della dimostrazione contraria. Questa impostazione logica non è accettabile. Ed invero, sostenere che, in presenza del protesto di una cambiale, la prova del danno, ed in particolare dei vari tipi di danno richiesti, è in re ipsa, significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto illecito, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del tipo di danno oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza del pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Non si tratta, quindi, in linea di principio dell'inversione dell'onere della prova, ma dell'onere del resistente alla prova contraria, una volta che il fatto causativo ed illecito costituisca di per sé, sulla base di un criterio di regolarità causale, dimostrazione del danno.
2.2. Peraltro questa Corte, con una linea alla quale sigiurisprudenziale prevalente e coerente, ritiene di dovere dare adesione e continuità, ha più volte affermato che il protesto cambiario, ed in particolare quello di un assegno bancario, integra il pericolo di danno e non costituisce da solo un indizio sufficiente a provarne l'esistenza. 9. 8 Anche in presenza di un protesto di assegno, quindi, la prova del danno segue le regole ordinarie e compete dimostrare nel singolo caso se dal protestoall'attore sia derivato un pregiudizio (Vedi Cass. Sent. N. 13002/1997; n. 2873/77; n. 3065/75; n. 1750/71; n. 2452/65).
2.3. In altri termini, sussumendo la questione nel paradigma dell'art. 2043 C.C., la prova del protesto illegittimo è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto. Il verificarsi del danno non è, tuttavia, automaticamente e necessariamente collegato al protesto ed alla pubblicazione. Come è stato ripetutamente chiarito di questa Corte, tali fatti, benchè ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto (Cass. n. 2679/1997; Cass. 11 giugno 1971, n.1750; Cass. 19 settembre 1975, n.3065; Cass. 2 luglio 1977 n.2878), e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che, in concreto, gli siano derivate. Tale prova può essere data, indubbiamente, con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. д 9 2729 c.c.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa la sospensione di forniture, il pregiudizio all'immagine ed il discredito commerciale.
3. Secondo un più' recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. N. 11103/1998; Cass. N. 2576/1996) il protesto cambiario, conferendo pubblicità' all'insolvenza del debitore, non può' essere considerato in un'ottica esclusivamente commerciale perche'imprenditoriale, causa di discredito sia personale, che costituisce commerciale, e, pertanto, se illegittimo ed inoltre privo di un'efficace rettifica, e idoneo a provocare un danno patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, al di la' dei propri interessi commerciali. Infatti nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona, come quelli alla reputazione, per il discredito subito, il danno e' in re ipsa e dovra' essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno. Solo ove sia la lesione della reputazione commerciale dedotta dell'illegittimita' del protesto quest'ultima a causa costituisce semplice 10 indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce. Si è, pertanto concluso che il protesto cambiario, pubblicità all'insolvenza del debitore, conferendo costituisce causa di discredito sia personale che commerciale pertanto, se l'illegittimo protesto abbia ei quali il prestigio e la leso diritti della persona ) reputazione personale) il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba al danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno;
nel caso in cui, invece sia dedotta la lesione della reputazione commerciale dell'illegittimità del protesto, quest'ultimaa causa costituisce semplice indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inerisce.
4. Ritiene questa Corte che quest'ultimo orientamento vada condiviso solo in parte, dovendosi effettuare un adeguato coordinamento con i principi in precedenza esposti. Anzitutto, come sopra detto, la sola illegittimità del protesto non integra ancora il danno (sia esso all'onore ed alla reputazione personale del protestato sia esso alla reputazione commerciale del protestato). La prova dell'illegittimità del protesto costituisce, quindi, solo la prova del fatto altrui potenzialmente generatore di un danno ingiusto. Occorre provare che da detto fatto sia appunto conseguito l'evento della lesione della reputazione personale о di quella commerciale del protestato : e detta prova grava su quest'ultimo, secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.. 5. Provata la lesione della reputazione commerciale del protestato, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 C.C. è il danno-conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al protestato una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto. Solo la prova dell'esistenza di detta perdita patrimoniale (che certamente può essere data anche attraverso presunzioni, con le caratteristiche codicistiche di cui all'art. 2729 c.c.) integra la prova dell'esistenza di un danno risarcibile da lesione della reputazione commerciale.
6.1. Diverso è il discorso nel caso in cui il protesto della illegittimo abbia dato luogo ad una lesione reputazione personale (intesa come reputazione che il G. 12 soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati;
altrimenti detto, piu' impropriamente, onore o prestigio). Anche in questo caso andrà provato l'evento dannoso della detta lesione.
6.2. Sennonchè, ai fini della risarcibilita' secondo le regole ordinarie dei pregiudizi recati ai diritti della persona, deve anche tenersi presente quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 184 del 1986, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2059 C.C., nella parte in cui prevederebbe la risarcibilita' del danno per lesione del diritto alla salute solo quando sia conseguenza di un reato. La Corte costituzionale ha infatti affermato che l'art. 2059 C.C. riguarda soltanto i danni non patrimoniali soggettivi, mentre il pregiudizio obbiettivo ai diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalita' umana, come il decoro, il prestigio, indefettibilmente la dignita' e la salute, deve trovare ristoro, in applicazione dell'art. 2043 C.C., al di la' dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reati. La più recente dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale ritiene che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle த.. ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost. 10.12.1987 n. 479, secondo cui "l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana"). In tale contesto si inserisce certamente la disciplina degli ambiti di tutela della reputazione del soggetto, come persona, che sebbene non trovi espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia è ricavabile dal complesso dei principi di cui al cit. art. 2 Cost. ed anche all'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale.
6.3. Infatti, superata ormai da anni la questione non programmatica relativa alla funzione precettiva e conseguente affermazione della dell'art. 2 Cost., con costituzionale della persona umana, in tutti rilevanza i suoi aspetti, questa norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è le posizioni soggettive legittimato a costruire tutte sul terreno dell'ordinamento idonee a dare garanzia, positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si 14 della tutela dei diritti ponga come conseguenza inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo (art. Cost.) rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto soggettivo alla reputazione del soggetto, con conseguente sua tutela da parte dell'ordinamento. La considerazione del diritto alla reputazione quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art.2 Cost.: inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3.2.1994,n. 13). Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della personalità (in questo senso V. Cass. 7.2.1996, n. 978; 15 Cass n.5658/1998), aiuta a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.
7.1 Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della personalità conumana, fondamento costituzionale, il diritto all'immagine al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto.
7.2. La reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (Cass. Pen., sez. V, 24.3.1995, n. 3247). Essa va valutata in al contenuto della abstracto, cioè con riferimento reputazione, quale si è formata sociale di un determinato nella comune coscienza momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio").
7.3. Sennonchè una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 C.C., costituita 16 dalla diminuzione о dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato, come osserva la Corte cost. 27.10.1994 n. 372, sia pure in tema di danno biologico. Ciò, pur costituendo un piu' esatto inquadramento dogmatico degli schemi operativi del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di valori assoluti della persona umana, in quanto tale, poiché non viene risarcito il fatto di lesione in sé (cioè, l'evento) ma la riduzione ) la 0 perdita) di tale valore, che l'evento lesivo ha prodotto, non contraddice, come parrebbe ritenere la resistente, il principio che detto danno è in re ipsa.
7.4. Infatti con detta formula non si intende dire che viene risarcita la lesione in sé e non la perdita o diminuzione del valore leso, secondo gli schemi operativi della conseguenzialità giuridica, che, fissati dall'art. 1223 C.C., sono applicabili anche in tema di responsabilità aquiliana, giusto il rinvio a detta norma operato dall'art. 2056 c.c.. Si intende solo dire che provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione ○ della perdita del relativo valore. In altri termini non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e conseguenziale perdita o diminuzione १. 17 della stessa, ma solo che provata la prima risulta provata anche la seconda. Trattasi, cioè di una formula sintetica per quanto dogmaticamente probabilmente inesatta, molto simile a quella che, soprattutto in passato, si è adottata in materia penale in tema di dolus in re ipsa per alcune specie di reato (soprattutto in tema di falso). Per quanto anche lì l'espressione non fosse dogmaticamente esatta e fu, sotto questo profilo, oggetto di accese critiche, in effetti non si voleva con essa significare che l'elemento soggettivo doloso scomparisse nella sola esistenza del fatto cosciente e volontario, ma che, provato questo, risultava provato anche il dolo, pur rimanendo lo stesso ontologicamente differente, giusto quanto previsto dall'art. 43 c.p., dalla mera coscienza e volontarietà del fatto.
8.1. La conseguenza di quanto sopra detto è che per effetto dell'illegittimo protesto di una cambiale può verificarsi sia una lesione alla reputazione commerciale, dalla quale conseguire un danno patrimoniale (oggetto di può risarcimento), sia una lesione alla reputazione del protestato quale persona, dalla quale consegue automaticamente la perdita o la riduzione di un valore della persona umana, che dà diritto al risarcimento del danno.
8.2. Da ciò derivano una serie di conseguenze. 5. 18 Anzitutto varia l'estensione degli oneri probatori, a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale о di reputazione commerciale, dovendosi in quest'ultima ipotesi provarsi anche il pregiudizio economico conseguente all'evento lesivo.
8.3. Inoltre, quanto alla rinunzia al risarcimento del danno, mentre per il danno alla reputazione commerciale potrebbe fondatamente sostenersi, in relazione a specifiche situazioni concrete valutabili dal giudice di merito, l'indeterminabilità del diritto rinunziato, prima che il pregiudizio si sia verificato, attenendo esso al danno patrimoniale conseguente alla lesione, il quale danno conseguenziale potrebbe intervenire anche molto tempo dopo l'evento lesivo e non essere determinabile al momento della rinunzia, non altrettanto può sostenersi per la rinunzia al risarcimento del danno alla reputazione personale, in quanto, verificandosi esso con la sola lesione, è già completamente determinato, о quanto meno determinabile, al momento della rinunzia.
8.4. Inoltre, e soprattutto per quanto interessa ai fini del presente motivo di ricorso, il soggetto danneggiato, con la sua domanda giudiziale, può richiedere sia il risarcimento per il danno da lesione della reputazione commerciale, sia quello da lesione della reputazione personale, sia entrambi. д 19 8.5. Quanto al risarcimento del danno da perdita 0 diminuzione della reputazione commerciale, trattandosi di tipico danno patrimoniale- conseguenza, l'esistenza di esso andrà valutata dal giudice con espresso riferimento ai singoli pregiudizi economici che l'attore danneggiato assume aver subito per effetto dell'evento lesivo.
9. Nella fattispecie, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato i singoli pregiudizi di tipo economico che gli attori assumevano aver ricevuto nell'ambito dei loro rapporti commerciali con banche altri operatori commerciali, conclude "Non resta che respingere la domanda risarcitoria per mancanza di prova circa la sussistenza di un danno effettivo in relazione а tutti gli aspetti prospettati dagli appellanti". In altri termini il giudice di appello ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata proposta solo con riferimento ai pregiudizi economici subiti dagli attori nei commerciali, pregiudizi espressamente loro rapporti indicati. Da ciò consegue che la sentenza impugnata, avendo ristretto la sua decisione agli specifici pregiudizi conseguenziali (danno risarcibile) assunti dagli attori, nell'ambito dei commerciali, ha ritenuto che la domanda fosserapporti limitata al solo risarcimento dei pregiudizi economici 20 subiti dalla lesione della reputazione commerciale, poiché solo questi erano stati prospettati dagli appellanti con la domanda. 10.1. L'interpretazione della domanda, come è noto, compete al giudice di merito, come l'interpretazione dell'atto di appello (Cass. 26.5.1995, n. 5829). Se questa poi non fosse stata l'esatta interpretazione della domanda e/o dell'appello, poiché questi investivano anche il risarcimento del danno alla reputazione personale e non solo a quella commerciale, ovvero, per quanto riguarda quest'ultimo, anche altri pregiudizi economici oltre quelli di merito, ciò doveva essere considerati dal giudice censurato dai ricorrenti о sotto il profilo dell'erronea motivazione nell'interpretazione della domanda о sotto quello dell'omessa pronuncia, ai sensi dell'art 112. c.p.c., a seconda delle censure che in concreto erano prospettate. Sennonchè nella fattispecie i ricorrenti lamentano sì che il giudice di merito non abbia provveduto al riconoscimento dell'esistenza di un danno alla reputazione personale, ma non lamentano che, contrariamente all'assunto dalla sentenza impugnata di aver esaustivamente valutato "tutti gli aspetti prospettati dagli appellanti", anche detto danno era ricompreso nella domanda di risarcimento e nel successivo appello. 21 Questo era, invece, il presupposto essenziale (ovviamente indipendentemente dalla sua fondatezza) per poter dare ingresso alla censura di mancata liquidazione del danno da reputazione personale. 10.2. In altri termini, qui si poneva, prima della questione di diritto sostanziale se il danno alla reputazione personale da illegittimo protesto fosse risarcibile, la questione di diritto processuale se il giudice di appello avesse correttamente interpretato la domanda introduttiva ed avesse deciso su tutti i punti oggetto della domanda, a fronte della sua conclusione di dover "respingere la domanda.... in relazione a tutti gli aspetti prospettati dagli appellanti". E' cioè vero che il giudice di appello non si è pronunciato sul danno alla reputazione personale, ma ciò in quanto, come emerge implicitamente dall'interpretazione della sentenza di " gli appello, ha ritenuto che esso non rientrava tra aspetti prospettati dagli appellanti". 10.3. E' vero, altresì, che i ricorrenti lamentano nel secondo motivo la violazione dell'art. 112 c.p.c. (sul inmerito del quale punto si dirà piu' diffusamente seguito), ma l'oggetto di tale assunta omessa pronuncia non attiene all'omessa decisione sulla domanda di accertamento dell'esistenza (l'an) del danno da reputazione personale, ma 22 solo di non aver provveduto alla liquidazione equitativa del danno norma dell'art. 1226 C.C., pure (quantum) a richiesta. Sennonchè le problematiche relative alla forma di liquidazione del danno, presuppongono, anzitutto, che sia stata richiesta la decisione sull'esistenza del danno da reputazione personale, mentre, come detto, i giudici di appello hanno ritenuto che le sole richieste di danno erano quelle esaminate, e cioè quelle relative ai rapporti commerciali. In altri termini vero che il danno da lesione alla reputazione personale va liquidato in via equitativa, ma ciò presuppone sempre che via sia stata la richiesta del risarcimento di questo tipo di danno e non solo di quello da lesione alla reputazione commerciale (oltre al punto, conseguenziale alla domanda, che sia stata accertata l'esistenza di detto danno). 11. Quanto al danno da lesione della reputazione commerciale, tenuto conto della natura strettamente patrimoniale dello stesso, consistente nei pregiudizi economici conseguenti all'evento lesivo, come si è detto, la decisione del giudice deve avere ad oggetto esclusivamente i singoli pregiudizi lamentati, individuati, quindi, in 23 concrete fattispecie prospettate, cioè non la lesione della reputazione commerciale in sé, ma le sue ricadute conseguenziali nel patrimonio del soggetto illegittimamente protestato. Da ciò deriva che, se il giudice di merito ritiene come nella fattispecie di aver esaminato ciascuno dei pregiudizi lamentati, respingendo la domanda, si pongono per il soggetto che si assume danneggiato due possibilità (anche eventualmente concorrenti): A) o lamenta che, oltre ai pregiudizi economici esaminati nella sentenza, ve ne siano altri, di cui pure si era richiesto il risarcimento, su cui il giudice non si è pronunciato, nel qual caso si ritorna all'ipotesi di erronea interpretazione della domanda o di omessa pronuncia;
B) ovvero lamenta che il giudice nel ritenere infondati i danni esaminati, sia incorso in vizio di motivazione. Nella fattispecie, per i motivi sopra detti, i ricorrenti si sono limitati a lamentare il solo vizio della motivazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata (p.11-12) indica specificamente 12.1. fossero i pregiudizi economici da lesione della quali reputazione commerciale lamentati dagli appellanti e li individua in quattro: 24 1) richiesta delle banche di rientro immediato dagli affidamenti concessi;
2) interruzione delle trattative in corso con nuovi clienti per rapporti commerciali;
3) necessità di procedere ala svendita delle proprie quote societarie della Italamericabrokers per far fronte alle richieste di copertura delle banche;
-4) relativo alla sola BI- cessazione dalla carica di procuratore della Italamericabrokers. La sentenza impugnata sulla base dell'esame delle risultanze probatorie ritiene che detti eventi economici о non sussistono o non trovano causa nell'illegittimo protesto. Riservando al seguito l'esame delle censure in merito alla correttezza di detta valutazione delle risultanze istruttorie, va subito rilevato che non sussiste la contraddittorietà della motivazione tra detto punto della decisione (inesistenza dei 4 lamentati pregiudizi economici) e quanto detto in sede di compensazione delle spese, fondata "immeritata diminuzione del prestigio deglisu un appellanti presso i soggetti con cui operavano, con conseguente irrigidimento dei rapporti dovendo concretamente attivarsi ad esempio per fornire maggiori garanzie di carattere reale ottenendole da terzi, come risulta testimonialmente confermato). 25 12.2. Va, anzitutto, osservato che la predetta motivazione di compensazione delle spese fa riferimento sia alla diminuzione della reputazione personale sia a quella della reputazione commerciale, ma con riferimento a pregiudizi economici diversi da quelli ( i 4 suddetti), per cui si era richiesto il risarcimento del danno. Non vi può pertanto essere contraddizione della motivazione tra il rigetto della domanda per l'insussistenza del danno di cui si era richiesto il risarcimento, con riferimento a 4 specifici tipi di pregiudizi economici, ed il riconoscimento, ai fini della compensazione delle spese dell'esistenza di una lesione della reputazione personale, nonché di quella commerciale, la quale però non aveva provocato i danni assunti dagli attori, bensì danni diversi, come l'irrigidimento dei rapporti e la necessità di fornire garanzie reali per richiedere il credito. Non vi è contraddittorietà della sentenza perché i due punti ' quello attinente all'infondatezza nel della decisione merito della domanda relativa al ristoro dei quattro tipi di pregiudizio e quello attinente alla compensazione delle spese, si fondano sull'esame di diverse situazioni specifiche. Per meglio chiarire la situazione, basta rilevare, a contrariis, che se la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto 26 che oggetto della domanda erano solo i 4 pregiudizi economici suddetti ( e la mancanza di un'impugnazione sul punto non permette l'esame dell'esattezza di questo presupposto), avesse poi liquidato il danno per la lesione della reputazione personale ovvero per un diverso tipo di pregiudizio da lesione della reputazione commerciale (necessità di garanzie reali per ottenere un credito), certamente si sarebbe esposta alla censura di ultrapetizione. 13. Il riferimento a questa riduzione della reputazione commerciale e personale, adottato dalla sentenza impugnata in sede di compensazione delle spese attiene, quindi, a rientravano nell'oggetto dellapunti fattuali che non domanda, su cui il giudice era tenuto a pronunziarsi (i 4 pregiudizi suddetti), ed ai quali il giudice di merito nella valutazione discrezionale della massima ampiezza in tema di compensazione delle spese (Cass. 23.6.1997,n. 5607) ben poteva rifarsi. Va, quindi, esclusa la sussistenza della lamentata contraddittorietà della motivazione. Infatti la contraddizione deve investire la sostanza della pronunzia, nel senso che risulti compromessa l'individuazione della ratio decidendi, cosicchè il vizio della motivazione non può essere individuato con riferimento B 27 solo ad una frase del testo ovvero in base alla critica frammentaria di un singolo punto, isolatamente considerato, dovendo, invece la sua esistenza essere apprezzata in relazione ad una valutazione complessiva dell'intera motivazione (Cass. N. 357/1991). 14. Rimane da esaminare la doglianza relativa al vizio motivazionale assunto dai ricorrenti relativamente all'esame delle prove testimoniali e, piu' in generale, delle risultanze probatorie. Anzitutto non ha consistenza la lamentata violazione e falsa applicazione della norma di diritto costituita dall'art. 116 c.p.c.. L'art. 116, 1° C. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova ,che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. fattispecie la ricorrente non lamenta nè che il Nella giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad 28 alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, nè il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale. Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento” nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare 29 singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. 15. Nella fattispecie il giudice di merito ha valutato dettagliatamente le singole deposizioni testimoniali e gli G altri elementi probatori offerti ed ha ritenuto che dagli stessi non emergesse la prova certa dell'esistenza dei quattro tipi di pregiudizi economici suddetti dei quali si richiedeva con la domanda il risarcimento. La diversa posizione assunta dai ricorrenti, ed oggetto di censura, si risolve, nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità. 16. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché dell'art. 1226 c.c. ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, infatti, erratamente la sentenza impugnata non ha provveduto alla liquidazione equitativa dei danni, invocata ai sensi degli artt. 1226 C.C. dagli appellanti. Assumono i ricorrenti che, avendo la corte di merito riconosciuto l'esistenza dei danni, in sede di compensazione delle spese, doveva provvedere alla liquidazione equitativa della stessa. 17. L'infondatezza del motivo discende da quanto detto per il rigetto del primo motivo. La equitativa del danno, ai sensi degliliquidazione art. 2056 e 1226 C.C., presuppone, infatti, che sia 31 fornita la prova certa che un danno si sia verificato e che siano forniti gli elementi ed i dati di fatto sui quali il giudice possa fondare il proprio apprezzamento atto a colmare le ineliminabili lacune probatorie derivanti dalla natura della fattispecie ( ciò vale in particolare per i danni ai diritti assoluti ed inalienabili della persona umana), mentre se ne deve escludere la possibilità allorchè quella prova manchi Nella fattispecie, avendo il giudice di appello ritenuto che gli attori avevano prospettato con la domanda solo le suddette quattro ipotesi di pregiudizio economico derivanti dalla riduzione della reputazione commerciale, richiedendone il risarcimento, ed avendo escluso l'esistenza di detti pregiudizi, correttamente non ha provveduto alla liquidazione equitativa degli stessi. 18. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Ciò comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. . 32 Compensa tra le parti legittimità. Così deciso in Roma, lì Il cons. est. Andamio-Sempets IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola le spese di questo giudizio di 19 gennaio 2001. Il Presidente Depositato in Cancelleria OGGI, E.
3. APR. 2001 COL NC (Corcoach mendible) 180000 430000 43000Regis 12 SET, 2001 UFFICIO DELLE SMA 2 A. 0211 al n. Too Servizi p. CR PO) (D.ssa M 11 Responsabile per Ali Giudiziar 33