Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 8259/02 fo UD. 19.11.2002 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 02 858/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE 2a CIVILE 404.6591 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 811 Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 8259/02 proposto Oggetto: Contratto da d'opera professionale. AL ZI, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bistolfi n. 35, presso lo studio dell'Avv. Edith Buonopa- ne, difeso dall'Avv. Domenica Amaddeo come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
COMUNE DI MARTIRANO, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 45, presso lo 1502/02 1 studio dell'Avv. Simona Barberio, difeso dall'Avv. Giuseppe Sardo come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 897/01 del 07.11.2000 / 22.01.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio del 19.11.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per l' inam- missibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 897/01 del 07.11.2000/22.01.2001, ha rigetto il ricorso proposto dall'ing. NC LV nei confronti del Comune di Martirano av- verso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 9.6/29.9.1997, con la quale era stata respinta la domanda del LV diretta ad ottenere il pagamento dell'onorario professio- nale per la redazione di un progetto relativo alla costruzione di una piscina comunale.
2. Per la revocazione di tale sentenza, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., ha proposto ricorso il LV in base a cinque motivi, illustrati da memoria.
3. Il Comune di Martirano ha resistito con controricorso, che è stato notificato il 14.06.2002, oltre il termine previsto 2 dall'art. 370 c.p.c. (essendo stato il ricorso notificato il 09.03. 2002). Considerato in diritto A) Il ricorrente, a sostegno della revocazione, deduce che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in macroscopici errori di fatto, che vengono enunciati nei seguenti cinque punti tutti intitolati "Errore di fatto - supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta indiscutibilmente esclusa dagli atti e documenti di causa". 1) La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, sulla base di una errata percezione della effettiva portata della censura e partendo da una ricostruzione inesatta della motivazione della sentenza di appello. Difatti, nell'esplicitare tale motivo, non solo si censurava l' afferma- zione della Corte d'appello secondo la quale "l'incontro delle volontà tra le due parti risultava comprovato dalla nota del 20.3.1987 dell'ing. LV", ma si deduceva altresi che di tale dichiarazione non vi era alcun cenno nella documentazione proveniente dal Comune, che dagli atti non risultava l'accet- tazione della proposta mediante idonea delibera e che neppure risultava la regolare stipula di un contratto di incarico profes- sionale tra le parti;
elementi quest'ultimi non apprezzati dalla Corte di Cassazione. Inoltre non trovava riscontro nella moti- vazione della sentenza di appello l'affermazione secondo la 3 quale il LV e il Comune avevano instaurato un rapporto di opera professionale "essendosi il primo offerto (con sua lettera del 20 marzo 1987) ed avendo il secondo accettato (con delibe- razione della Giunta dell' 11 giugno successivo) di redigere il progetto di una costruenda piscina comunale." Ancora, sem- pre con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte Su- prema ha costruito in modo inesatto la motivazione della sen- tenza di appello, la quale aveva accertato l'avvenuta conclu- sione del contratto solo sulla base della dichiarazione (uni- laterale) del LV (lettera del 20 marzo 1987), e non già sulla base anche di altri documenti, come erroneamente affermato.
2. La Corte Suprema in modo errato ha ritenuto che il ricor- so presupponeva l'avvenuta conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale, mentre esso ricorrente ave- va sostenuto solo l'esistenza di un rapporto conseguente al conferimento dell'incarico e all'elaborazione del progetto.
3. La Suprema Corte, anche in relazione al secondo motivo di ricorso, ha fondato la sua decisione su una erronea perce- zione della censura relativa alla natura di termine di adempi- mento o di condizione da attribuire al finanziamento dell'opera pubblica.
4. La Suprema Corte, anche nella parte introduttiva in di- ritto della sua decisione, ha mostrato di non aver corretta- mente percepito la motivazione della sentenza della Corte d' 4 appello, posto che il Comune di Martirano aveva eccepito la nullità della delibera di conferimento dell'incarico per man- canza della copertura finanziaria e non già la nullità del con- tratto di prestazione d'opera professionale. 5) La Corte Suprema, infine, ha erroneamente inteso anche la portata del quarto motivo di ricorso, con il quale si insisteva sulla esperibilità dell'azione di indebito arricchimento, esclusa dalla Corte d'appello sull'erroneo presupposto che tra le parti si fosse perfezionato un contratto di prestazione d'opera pro- fessionale. B) Il ricorso non può trovare adito. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Supre- ma Corte, l'errore di fatto, rilevante ai fini dell' esperimento del rimedio della revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c. anche con - riferimento alle sentenze dalla Corte di Cassazione è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero la insussi- stenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioè dal semplice lapsus che dà luogo a 州 correzione della sentenza, e sia dall' errore di giudizio per ine- satta o incompleta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in cassazione nei limiti consentiti dall' art. 360 5 n. 5 c.p.c.. Inoltre il fatto erroneamente ammesso o escluso per assurgere a motivo di revocazione, oltre ad incidere su tratti rilevanti della controversia si da influire, in virtù di un rapporto di causa ad effetto, sulla decisione, non deve aver formato materia di contestazione fra le parti, né espressa- mente né implicitamente, e deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza ne- cessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. Trattandosi di errore meramente percettivo, l'errore di fatto non può concernere l'attività valutativa, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente perce- pite nella loro oggettività e quindi l'erroneo apprezzamento di risultanze processuali o il vizio di ragionamento su fatti as- sunti, ricorrendo in tali ipotesi errore di giudizio, qualora i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresenta- zione e poi di discussa valutazione (cfr. ex plurimis: Cass. 12.5. 1999, n. 4708; 2.11.1998, n. 10934; 13.11.1997, n. 1226; 25.9.1997, n. 9416; S.U. 12.6.1997, n. 5303). C) Nel caso specifico, gli errori di fatto in cui, secondo il ri- corrente, sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nella senten- za impugnata-come sopra indicati non solo non costitui- scono, neppure in astratto, errori revocatori nel senso sopra specificato, in quanto attinenti alla valutazione di atti e docu- menti ovvero al contenuto e alla portata della sentenza della 6 Corte d'appello e dei motivi del ricorso per cassazione, nonché al ragionamento sui fatti assunti e alle conclusioni che sono state tratte;
ma soprattutto non possono essere configurati come errori revocatori perché essi hanno costituito oggetto di attento e scrupoloso vaglio da parte della Suprema Corte in seno alla decisione ora impugnata, la quale, ancorché sinteti- camente, ha esaminato tutta la documentazione prodotta ed esplicitato una chiara ratio decidendi. D) Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché, come detto, il Comune ha depositato tardivamente il controricorso e non ha partecipato alla discussione orale.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 19 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elefant Урайми CANCELLERIA IL CANCELLIERE 26 FEB 2003 DEPOSITATA IN Maria Di Nuzzo Suors Marie D of IL CANCELLERE Oggi, Maria Di Nuzzo 7