Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 24342
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Sentenza 17 febbraio 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, depositata il 8 giugno 2015. Le parti coinvolte nel procedimento sono un imputato e una minore, con l'accusa di violazione degli articoli 609 quater e 600 ter del codice penale. L'imputato ha contestato la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato la condanna di primo grado, sostenendo che non esistesse un rapporto di "affidamento" tra lui e la minore, e che la condotta non fosse penalmente rilevante, dato il presunto consenso della ragazza.

La Corte ha respinto il ricorso, affermando che il concetto di "affidamento" non si limita a un rapporto formale, ma include anche relazioni di fiducia, come quella tra l'imputato e la madre della minore. La Corte ha sottolineato che, nonostante la minore avesse compiuto 14 anni, il consenso non esclude la responsabilità penale dell'imputato, poiché la legge considera la vulnerabilità dei minori in tali situazioni. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'imputato era consapevole della sua posizione di fiducia e ha approfittato di essa, confermando la sussistenza del reato e la gravità della condotta. La decisione si basa su un'interpretazione rigorosa della normativa, volta a proteggere i minori da abusi, e ha ribadito l'importanza di considerare la vulnerabilità psicologica della vittima.

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Massime2

Ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'art. 609-quater cod. pen. è irrilevante il consenso del minore.

La condizione di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato sussistente la condizione di affidamento in relazione a condotte poste in essere, per la prima volta, al termine di una cena sociale, tenutasi fra coloro che frequentavano la palestra presso la quale lo stesso imputato insegnava, in occasione di un accompagnamento da questi effettuato su richiesta della madre della vittima, e proseguite poi nell'abitazione del medesimo, presso il quale la minore si recava, espressamente autorizzata dalla genitrice, per ricevere ripetizioni di materie scolastiche).

Commentario1

  • 1Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2). 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 24342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24342
Data del deposito : 17 febbraio 2015

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